EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - INGIUNZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300920/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
In questo procedimento amministrativo, il ricorrente ha presentato ricorso al TAR Lombardia di Brescia impugnando un'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi emanata dall'Amministrazione comunale in relazione a opere costruite in assenza dei necessari titoli abilitativi ovvero in difformità rispetto alle autorizzazioni rilasciate. Il caso riguarda un'ipotesi tipica di abusivismo edilizio, dove il Comune, verificata l'esistenza di manufatti realizzati in violazione della normativa urbanistica e edilizia vigente, ha provveduto a ingiungere al proprietario dei beni di demolire le opere illegittime e di ripristinare lo stato dei luoghi originario entro un determinato termine. Il ricorrente, contestando la legittimità e la procedura seguita dall'Amministrazione, ha dedotto vari motivi di ricorso tendenti all'annullamento dell'ingiunzione stessa, prospettando una violazione della disciplina procedurale e sostanziale applicabile alla materia.
Il quadro normativo
La disciplina in materia di edilizia abusiva è contenuta principalmente nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, cui si aggiungono i principi generali del diritto amministrativo concernenti il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione e i limiti al suo esercizio. L'ordinamento riconosce all'Amministrazione comunale il potere e il dovere di vigilare sulla conformità delle costruzioni rispetto alle norme di governo del territorio e alla destinazione dei suoli, prevedendo meccanismi di controllo sia preventivi che repressivi. In particolare, allorché la costruzione risulti realizzata senza titolo abilitativo o in difformità rispetto a quello rilasciato, l'Amministrazione è tenuta a emanare un'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi quale strumento di tutela della legalità urbanistica e della integrità dell'assetto territoriale. Questa ingiunzione costituisce un atto amministrativo soggetto a sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo nella parte in cui sia contestata la sua legittimità sotto il profilo della procedura seguita, della motivazione addotta o della violazione di norme di rango superiore.
La questione giuridica
La controversia si incentra sulla legittimità dell'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi dal punto di vista procedurale e sostanziale, con il ricorrente che contesta la corretta applicazione delle norme in materia edilizia, la proporzionalità del provvedimento, ovvero la sussistenza stessa dei presupposti di fatto su cui l'Amministrazione ha fondato la propria decisione. Si pone quindi il problema se l'Amministrazione abbia operato secondo corrette modalità procedurali, se abbia fornito una motivazione sufficiente e idonea, e se la qualificazione giuridica dei lavori come abusivi sia corretta sulla base della normativa urbanistica vigente al momento della loro realizzazione. La questione riveste rilevanza non solo per il ricorrente, ma assume carattere generale nella misura in cui attiene ai limiti del potere demolitori dell'Amministrazione e alle garanzie procedurali cui tale potere deve sottostare, equilibrando l'interesse pubblico alla legalità urbanistica con gli interessi patrimoniali dei privati.
La motivazione del giudice
Il Collegio, nel respingere il ricorso, ha ritenuto fondato il convincimento che l'Amministrazione ha correttamente verificato la sussistenza dei presupposti fattico-normativi per l'emanazione dell'ingiunzione, avendo riscontrato l'effettiva assenza di idonei titoli abilitativi ovvero la palese difformità delle opere realizzate rispetto a quanto autorizzato. Il giudice amministrativo ha accolto la ricostruzione dei fatti operata dall'Amministrazione e ha ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente non fossero idonei a provare illegittimità alcuna sul fronte procedurale, ovvero che le deviazioni procedurali eventualmente verificate non assumessero carattere sostanziale tale da inficiare il provvedimento. La motivazione del Tribunale si è concentrata altresì sulla verifica della congruità dell'ingiunzione nel contesto normativo e giurisprudenziale applicabile, confermando il principio consolidato secondo cui l'Amministrazione possiede ampio potere discrezionale nella scelta delle modalità e dei tempi di esecuzione dei lavori di demolizione, salvo restando il vincolo del rispetto della normativa di rango superiore. Infine, il Collegio ha ritenuto che le circostanze alleghe dal ricorrente, pur se dimostrate, non sarebbero tali da giustificare una deroga al principio di inderogabilità della legalità urbanistica e dunque alla necessità di ripristino dello stato dei luoghi.
La decisione
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la piena legittimità dell'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi emanata dall'Amministrazione comunale. Tale respingimento comporta che il ricorrente rimane obbligato al rispetto dell'ingiunzione nei termini stabiliti, pena l'avvio di procedure coattive da parte del Comune per l'esecuzione forzata dei lavori a spese del proprietario. Il giudice ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio secondo le ordinarie disposizioni in materia di responsabilità processuale, fermo restando che il ricorrente potrebbe eventualmente proporre impugnazione in appello dinanzi al Consiglio di Stato qualora ritenesse di aver ravvisato vizi nella decisione del Tribunale.
Massima
L'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emanata dall'Amministrazione in conseguenza dell'accertamento di opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo o in difformità rispetto alle autorizzazioni vigenti è legittima quando l'Amministrazione abbia correttamente verificato i presupposti di fatto e di diritto, salvi i soli vizi procedurali di carattere sostanziale che incidano sulla validità complessiva del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento - dell'ordinanza del responsabile dell'Area Tecnica n. 74 di data 16 novembre 2022, con la quale è stata ingiunta la rimozione di alcuni manufatti abusivi realizzati all’interno e in prossimità del chiosco “La Vela” in via Mazzini, ed è stato chiesto, relativamente alle opere collocate su aree demaniali, il deposito dell’autorizzazione dell’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro; sul ricorso numero di registro generale 84 del 2023, proposto da LA VELA SEBINA SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Chindamo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI PARATICO, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Giazzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Saffi 16; REGIONE LOMBARDIA, non costituitasi in giudizio; AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via XX Settembre 8; MARIA GRAZIA TENGATTINI, GIUSEPPINA TENGATTINI, rappresentate e difese dall'avv. Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Paratico, dell’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, e di Maria Grazia Tengattini e Giuseppina Tengattini; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) condanna la ricorrente a versare a ciascuna delle parti costituite (comprese le due proprietarie del chiosco, da considerare come un’unica parte) l’importo di € 2.000 a titolo di spese di giudizio, oltre agli oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:
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