EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE VARIANTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300910/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto ricorrente ha promosso ricorso davanti al TAR Lombardia, Sezione di Brescia, impugnando il provvedimento di approvazione di una variante al Piano di Governo del Territorio adottato dal Comune competente. Il ricorso verteva sulla legittimità della procedura seguita per l'approvazione della variante e sugli effetti che tale variante produceva sul territorio e sugli interessi del ricorrente. Durante il pendenza del giudizio, tuttavia, le circostanze di fatto si sono modificate in modo sostanziale, portando il ricorrente a perdere l'interesse concreto e pratico al proseguimento della controversia, in quanto gli effetti giuridici e pratici della pronuncia richiesta sarebbero divenuti inesistenti o privi di utilità.
Il quadro normativo
La materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale è disciplinata dalla Legge Regionale Lombardia numero 12 del 2005, che regola i procedimenti di approvazione dei Piani di Governo del Territorio e delle loro varianti. Il ricorso amministrativo è ammissibile solo quando sussiste un interesse attuale e concreto a ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, secondo i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa che richiedono la sussistenza dell'interesse ad agire in ogni fase del giudizio. La carenza di interesse sopravvenuta estingue la legittimazione processuale del ricorrente, rendendo il ricorso inammissibile.
La questione giuridica
Il punto centrale della causa riguardava la perdita sopravvenuta dell'interesse del ricorrente a perseguire l'annullamento della variante al PGT. La questione giuridica attinente alla procedura di approvazione della variante e alla sua legittimità è rimasta in secondo piano rispetto alla questione processuale preliminare della sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice doveva verificare se, durante il pendenza del giudizio, le circostanze fattuali erano mutate in modo tale da rendere priva di effetto utile l'eventuale accoglimento del ricorso.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che nel corso del procedimento fossero sopravvenuti fatti estintivi dell'interesse al ricorso, che incidevano sulla utilità della pronuncia. Analizzando la situazione fattuale aggiornata, il giudice ha constatato che le ragioni che inizialmente giustificavano la ricerca della tutela giurisdizionale erano venute a cessare, rendendo la sentenza che avrebbe potuto essere emanata priva di efficacia pratica per il ricorrente. Il TAR ha privilegiato il principio della strumentalità del processo amministrativo, secondo il quale il giudizio non deve degenerare in un esercizio puramente teorico quando manchi l'utilità della decisione. Pertanto, il collegio ha ritenuto di dovere dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso in questa fase preliminare, senza entrare nel merito delle questioni sottoposte sulla legittimità della variante.
La decisione
Il TAR Lombardia Brescia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, estinguendo il giudizio senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità della variante al Piano di Governo del Territorio. Il ricorso è stato respinto in limine, cioè in via preliminare, senza approfondimento delle questioni di diritto sostanziale relative alla procedura di approvazione della variante. Le conseguenze pratiche sono l'estinzione della causa e la restituzione dello stato dei fatti al momento della dichiarazione di improcedibilità.
Massima
La carenza sopravvenuta di interesse durante il corso del giudizio comporta l'improcedibilità del ricorso amministrativo, indipendentemente dal merito della pretesa dedotta, poiché il processo amministrativo è strumento di tutela che presuppone l'utilità concreta della pronuncia giurisdizionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Pietro Buzano, Referendario, Estensore per l'annullamento - della deliberazione consiliare n. 14 di data 20 maggio 2020, con la quale è stata approvata in via definitiva la variante al PGT relativa all’inserimento della Componente Economico-Commerciale nel Piano delle Regole; - dell’art. 2 comma 3 della parte prima della Componente Economico-Commerciale, che individua tra le medie strutture di vendita le tipologie MS2 (alimentare prevalente) e MS5 (non alimentare), entrambe con un limite di superficie di vendita pari a 800 mq; - della sezione denominata Area 3 della parte seconda della Componente Economico-Commerciale (Ambiti produttivi – commerciali – pag. 84), che in Ambito 1 e in Ambito 2 consente soltanto il completamento della destinazione commerciale fino a 1.500 mq di superficie di vendita complessiva per i due ambiti, da realizzarsi con le tipologie MS2 o MS5; - del provvedimento del responsabile del Settore Tecnico 1 di data 8 maggio 2020, con il quale è stato negato il permesso di costruire per la realizzazione di un supermercato LIDL in via Copernico (Ambito 1), con le caratteristiche di una media struttura di vendita prevalentemente alimentare e superficie di vendita pari a 1.418 mq; - della nota del responsabile del Settore Tecnico 1 di data 21 aprile 2020, che contiene i motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire; sul ricorso numero di registro generale 422 del 2020, proposto da Emmecieffe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Efferre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Roberto Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; Comune di Trescore Balneario, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Giazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trescore Balneario; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che parte ricorrente con atto depositato in data 20 luglio 2023 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; Ritenuto pertanto di dovere dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; Ritenuto che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →