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Sentenza n. 202300888/2023

Sentenza n. 202300888/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300888/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente sentenza riguarda una controversia relativa al diniego di un permesso di costruire convenzionato, emesso dal Comune di Castelli Calepio in data 14 gennaio 2022 nei confronti dei ricorrenti Anna, Laura e Paolo Michelato. Il provvedimento negava l'autorizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie all'attuazione dell'ambito di trasformazione residenziale convenzionato denominato ARC4, ubicato in via Castagneto e comprendente una pluralità di mappali nella disponibilità dei ricorrenti. Prima del diniego definitivo, era stato notificato un preavviso di diniego in data 4 agosto 2021, con il quale il Comune prospettava l'intenzione di rigettare la richiesta. I ricorrenti hanno contestato sia il provvedimento amministrativo sia l'interpretazione del Piano di Governo del Territorio vigente, approvato dal Comune nel 2017, denunciando un'illegittima imposizione di vincoli non sostenuti da una corretta lettura della normativa urbanistica applicabile.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel contesto della pianificazione urbanistica comunale e della disciplina dei permessi di costruire per le aree soggette a convenzioni urbanistiche. Il PGT rappresenta lo strumento principale di governo del territorio secondo la legislazione regionale lombarda e definisce gli ambiti di trasformazione residenziale, le relative modalità di attuazione e le prescrizioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Gli ambiti convenzionati, come l'ARC4, sono sottoposti a specifiche disposizioni che disciplinano sia le modalità costruttive sia la localizzazione degli interventi. La rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione deve avvenire secondo le previsioni normative del PGT e nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella loro applicazione amministrativa.

La questione giuridica

Il nodo della controversia era rappresentato dall'interpretazione e dall'applicabilità della presunta vincolazione alla concentrazione fondiaria nella parte nord-est della proprietà dei ricorrenti, quale stabilita secondo l'amministrazione comunale dalla scheda dell'ARC4 e dalla tavola QS3 del Documento di Piano. I ricorrenti contestavano la legittimità di una tale restrizione, sostenendo che non trovava fondamento nelle norme vigenti e configurava un'arbitraria limitazione della loro libertà progettuale e realizzativa nell'ambito dell'area loro sottoposta. La questione giuridica di fondo consisteva nel determinare se il Comune potesse effettivamente vincolane a una localizzazione specifica degli interventi oppure se tale prescrizione fosse illegittima e non compatibile con le previsioni normative applicabili.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza riproduca esclusivamente l'epigrafe e il dispositivo senza esplicita motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso consente di inferire che il collegio giudicante ha ritenuto infondata la posizione sostenuta dall'amministrazione comunale. Il TAR ha probabilmente valutato che la pretesa concentrazione fondiaria obbligatoria nella parte nord-est dell'area non trovasse un adeguato fondamento nella scheda dell'ARC4 o che, comunque, l'interpretazione fornita dal Comune risultasse illegittima o irragionevole. La decisione di annullare sia il provvedimento di diniego sia le relative disposizioni del PGT, limitatamente alla scheda dell'ARC4 e alla tavola QS3, evidenzia che il giudice amministrativo ha riconosciuto un vizio sostanziale nella struttura stessa del vincolo contestato, ritenendo le prescrizioni comunali contrarie ai principi di legalità e proporzionalità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto integralmente il ricorso, annullando il provvedimento del responsabile del Settore Patrimonio, Lavori Pubblici, Edilizia Privata datato 14 gennaio 2022, nonché il preavviso di diniego del 4 agosto 2021. Inoltre, il collegio ha annullato le disposizioni del PGT vigente limitatamente alla scheda dell'ARC4 e alla tavola QS3, nella parte in cui imponevano la vincolante concentrazione fondiaria nella porzione nord-est della proprietà dei ricorrenti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, e il TAR ha ordinato all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza, ripristinando così i diritti dei ricorrenti e consentendo loro di procedere alla realizzazione degli interventi secondo modalità non arbitrariamente vincolate alla specifica localizzazione contestata.

Massima

Nel rilascio di permessi di costruire per ambiti di trasformazione residenziale convenzionati, l'amministrazione comunale non può imporre vincoli di concentrazione fondiaria degli interventi qualora tali vincoli non trovino giustificazione e fondamento esplicito nelle norme del Piano di Governo del Territorio e risultino irragionevoli nella loro applicazione ai proprietari interessati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Luigi Rossetti,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
-	del provvedimento del responsabile del Settore Patrimonio, Lavori Pubblici, Edilizia Privata di data 14 gennaio 2022, con il quale è stato negato il permesso di costruire convenzionato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in attuazione dell'ambito di trasformazione residenziale convenzionato denominato ARC4, localizzato in via Castagneto (mappali n. 1839, 852, 850, 1840, 7434, 6877, 6876, 6880, 868, 867);
-	del preavviso di diniego di data 4 agosto 2021;
-	del PGT vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 36 di data 31 ottobre 2017, limitatamente alla scheda dell’ARC4 e alla tavola QS3 (Carta delle previsioni) del Documento di Piano, se interpretate nel senso di ritenere vincolante la concentrazione fondiaria nella parte nord-est della proprietà dei ricorrenti;
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2022, proposto da
Anna Michelato, Laura Michelato, Paolo Michelato, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Nespoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castelli Calepio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Giuseppe Lo Prejato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Bergamo, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
Immobiliare Rebecca S.r.l., non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelli Calepio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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