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Sentenza n. 202300875/2023

Sentenza n. 202300875/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI DI AMPLIAMENTI O NUOVA REALIZZAZIONE ALLEVAMENTI - PARERE CONTRARIO - ILLEGITTIMITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300875/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Societa' Agricola Fondo Perla S.S., una società operante nel settore agricolo, ha proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia contro due atti del Comune di Cavriana: una delibera di Consiglio Comunale del 27 aprile 2020 numero 15 recante una mozione di indirizzo contraria alla concessione di autorizzazioni SUAP per ampliamenti o realizzazioni di allevamenti nelle zone agricole, e un parere del Responsabile dell'Area Edilizia e Urbanistica del 22 maggio 2020. La società ricorrente contestava evidentemente il carattere illegittimo di tali atti in quanto ostacolavano il suo intento di realizzare o ampliare un'attività di allevamento nel territorio comunale. Il ricorso era stato proposto regolarmente nel 2020 con le dovute rappresentanze legali e aveva seguito l'iter processuale ordinario fino all'udienza pubblica del novembre 2023. Nel corso del procedimento, però, la situazione era mutata significativamente: nella memoria depositata il 3 ottobre 2023, la ricorrente aveva dichiarato esplicitamente di non aver più interesse al proseguimento della causa, determinando così una condizione procesuale che avrebbe inciso sulla decisione finale del Tribunale.

Il quadro normativo

La controversia verte su materie regolate da normativa statale e regionale specificamente dedicata ai procedimenti amministrativi e alle autorizzazioni per attività produttive. La procedura SUAP, disciplinata dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 160 del 2010, rappresenta uno strumento di semplificazione amministrativa volto a facilitare l'avvio e la modifica di attività produttive attraverso uno sportello unico competente, riducendo tempi e formalità. La materia ricade inoltre sotto la competenza della Legge Regionale della Lombardia numero 12 del 2005, che disciplina l'urbanistica e le autorizzazioni per specifiche attività territoriali. Nel contesto amministrativo regionale lombardo, le delibere di consiglio comunale e i pareri degli uffici tecnici costituiscono atti amministrativi vincolanti rispetto alla successiva azione amministrativa ordinaria, pur dovendo rimanere conformi ai principi di legalità e ai vincoli normativi superiori. Il Codice del Processo Amministrativo, specificamente gli articoli 35 comma primo lettera c e 85 comma 9, definisce le condizioni di improcedibilità delle cause amministrative, in particolare quando sopravviene una carenza di interesse della parte ricorrente al proseguimento della controversia.

La questione giuridica

Il profilo giuridico centrale della causa riguardava la legittimità della delibera mozione di indirizzo contraria agli allevamenti e del relativo parere amministrativo rispetto alla normativa statale e regionale sui procedimenti semplificati. In particolare, la società ricorrente sosteneva che una delibera di consiglio con tale contenuto restrittivo potesse violare i principi di legalità e il diritto di accesso alle procedure SUAP, qualora impedisse indebitamente l'istruttoria amministrativa sui singoli progetti. La questione incideva sul delicato equilibrio tra il potere di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale e l'obbligo di garantire il diritto all'accesso ai procedimenti previsti dalla legge, specialmente in materia di attività agricole, settore fortemente regolamentato dal diritto comunitario e nazionale. Una delibera che costituisca una chiusura preventiva e incondizionata a interi settori di attività potrebbe, in principio, valere a ledere diritti legittimi delle imprese che intendano investire nel territorio e partecipare ai procedimenti amministrativi ordinari.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non riporta una motivazione discorsiva estesa, il ragionamento del collegio può essere ricostruito dal fatto che la ricorrente stessa ha manifestato l'assenza di interesse al proseguimento della causa nella memoria del 3 ottobre 2023. Il Tribunale ha ritenuto decisivo questo elemento, riconoscendo che la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse al ricorso costituisce un sopravvenuto difetto degli elementi processuali essenziali per la continuazione della controversia. Si inferisce che nel corso del procedimento la situazione fattuale si era modificata: la società potrebbe aver raggiunto un accordo con l'amministrazione comunale, aver rinunciato al progetto di allevamento, aver ottenuto l'autorizzazione attraverso altra procedura, oppure aver valutato che il protrarsi della controversia non fosse più conveniente. Il Tribunale ha considerato prevalente rispetto al merito della causa la circostanza processuale della carenza sopravvenuta di interesse, che comporta l'improcedibilità ex officio della domanda, estinguendo la causa senza necessità di affrontare il merito amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, pronunciandosi definitivamente sulla causa. Le spese del procedimento sono state compensate tra le parti, il che comporta che ciascun soggetto supporta integralmente le proprie spese legali e procedurali senza condanna nei confronti dell'altra parte. La sentenza è stata ordnata come esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le procedure ordinarie del processo amministrativo. La decisione pone fine definitivamente al procedimento senza pronunciarsi nel merito circa l'effettiva legittimità degli atti impugnati, rimettendo alla parte ricorrente la valutazione del propri interessi nel contesto modificato.

Massima

Una causa amministrativa diviene improcedibile quando la parte ricorrente dichiari formalmente di non avere più interesse al proseguimento del ricorso, atteso che l'interesse legittimo della parte è presupposto essenziale per l'esercizio del diritto di ricorso in sede amministrativa e per la continuazione della controversia fino al giudicato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Luigi Rossetti,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della delibera di C.C. del Comune di Cavriana 27.4.2020 n. 15 con oggetto “Mozione presentata dai consiglieri Bignotti, Cattani, Bianchera e Ambrosi ad oggetto: “Mozione di indirizzo politico – amministrativo di parere contrario alla concessione di autorizzazioni con procedura SUAP (art. 8 D.P.R. 160/2010 e art. 97 L.R. 12/2005) che comportino ampliamenti o nuova realizzazione degli allevamenti nelle zone agricole”;
- del parere 22.5.2020 del Responsabile di P.O. – Area Edilizia – Urbanistica del Comune di Cavriana.
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2020, proposto da
Societa' Agricola Fondo Perla S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cavriana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz 13/C;
Provincia di Mantova, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cavriana;
Vista la memoria del 03/10/2023 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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