EDILIZIA ED URBANISTICA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO - ANNULLAMENTO DI SCIA PRESENTATA DAI CONTROINTERESSATI - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300874/2023 |
| Esito | PRENDE ATTO RINUNZIA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Sergio Marchesi ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare un provvedimento con il quale l'Unità Tecnica Urbanistica del Comune di Nave aveva respinto la richiesta di annullamento di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata dalla società Onoranze Funebri La Cattolica srl il 30 dicembre 2019. La controversia trae origine dalla presentazione di una SCIA per lo svolgimento di attività funebria con allegati interventi di natura urbanistica, provvedimento che il ricorrente intendeva fare annullare perché ritenuto illegittimo sotto diversi profili. Oltre all'annullamento dei provvedimenti amministrativi, il ricorrente aveva formulato una domanda di risarcimento dei danni contro il Comune. La lite ha coinvolto sia l'amministrazione comunale che le società operanti nel settore funebre e fu registrata come causa numero 441 del 2020 presso il TAR bresciano.
Il quadro normativo
La controversia si iscrive nell'ambito della disciplina della SCIA, figura procedimentale introdotta per semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi in materia edilizia e di attività economiche, regolata principalmente dal Testo Unico dell'Edilizia e dal Codice del Procedimento Amministrativo. La SCIA rappresenta una procedura mediante la quale il privato può iniziare immediatamente l'attività o i lavori dichiarati, salvo che l'amministrazione non formulino osservazioni o rilievi sulla conformità dell'intervento alle norme vigenti entro i termini stabiliti. Le cause avanti al TAR seguono la disciplina del Codice del Processo Amministrativo, il quale prevede anche modalità di risoluzione convenzionale delle controversie attraverso transazioni e rinunce, come strumento di deflazione del contenzioso amministrativo.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità del provvedimento con cui l'Unità Tecnica Urbanistica aveva respinto la richiesta di annullamento della SCIA, quale atto amministrativo ritenuto dal ricorrente illegittimo per violazione di legge o per difetto di istruttoria. In questa sede il ricorrente contestava l'operato dell'amministrazione comunale nella gestione della procedura e invocava il diritto al risarcimento dei danni cagionati da un provvedimento che egli riteneva illegittimamente adottato. La questione si poneva in termini di sindacabilità della decisione amministrativa di rigetto e della conformità della medesima ai principi di corretta istruttoria e legalità dell'azione amministrativa.
La motivazione del giudice
La sentenza non contiene una motivazione estesa, in quanto il giudice ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata congiuntamente da tutte le parti costituite dinanzi al tribunale in data 27 settembre 2023, con richiesta di estinzione del giudizio. Questa rinuncia rappresenta l'esito di una composizione negoziale della lite, nella quale tutte le parti hanno ritenuto opportuno cessare il contenzioso rinunciando ai rispettivi diritti processuali e alle pretese contenute nei ricorsi, controdeduzioni e memorie. La rinuncia è stata sottoscritta da tutti i procuratori delle parti costituite, configurando un accordo sostanziale che impedisce al giudice di effettuare un'analisi nel merito della controversia, essendo venir meno l'interesse alla pronuncia. L'accoglimento della rinuncia estingue il giudizio senza necessità di decisione sulla fondatezza dei reclami proposti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'estinzione del giudizio prendendo atto della rinuncia al ricorso formulata dalle parti, disponendo conseguentemente la compensazione delle spese di giudizio tra i contendenti, così che ciascuno sopporti le proprie spese legali. Non vi è alcuna pronuncia nel merito della controversia né valutazione della legittimità dei provvedimenti impugnati, poiché la rinuncia volontaria delle parti ha reso superflua l'istruzione della causa. Il provvedimento è ordinato all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa secondo i dettami della sentenza.
Massima
Quando tutte le parti costituite in causa rinunciano congiuntamente al ricorso, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del giudizio indipendentemente dal merito della controversia, adottando la compensazione delle spese quale rimedio ordinario per la parità nel trattamento delle parti che operano la rinuncia volontaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento del responsabile dell’Unità Tecnica Urbanistica prot. n. 8967 del 17 giugno 2020, con il quale è stata respinta la richiesta di annullamento riguardante la SCIA presentata dalla controinteressata Onoranze Funebri La Cattolica srl il 30 dicembre 2019; - della predetta SCIA e dei relativi allegati; - nonché per la condanna del Comune al risarcimento dei danni; sul ricorso numero di registro generale 441 del 2020, proposto da Sergio Marchesi, rappresentato e difeso dall'avvocato Piermario Strapparava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valli' Cappiello in Brescia, via M. D'Azeglio 1/C; Comune di Nave, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; A.T.S. Brescia – Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, non costituito in giudizio; Onoranze Funebri La Cattolica S.r.l., Progecom S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Laura Veneziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nave e di Onoranze Funebri La Cattolica S.r.l. e di Progecom S.r.l.; Vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso con richiesta di estinzione del giudizio, depositata il 27/09/2023 e sottoscritta per adesione dai procuratori delle parti costituite; Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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