EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANO ATTUATIVO - APPROVAZIONE - PROPOSTA - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300872/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
SL Costruzioni S.r.l., impresa operante nel settore immobiliare, ha proposto ricorso amministrativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare la delibera della Giunta Comunale di Polpenazze del Garda (provincia di Brescia) che il 28 settembre 2022 ha respinto l'approvazione di un Piano Attuativo residenziale denominato AdT-14. Il Piano era stato originariamente presentato da Sipac s.r.l. e successivamente contestato dalla ricorrente in relazione ai provvedimenti e ai pareri che ne avevano determinato il rigetto. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia aveva espresso un parere negativo il 9 dicembre 2021, protocollato il 10 dicembre dello stesso anno, ritenendo il progetto non compatibile con i valori riconosciuti dai vincoli di tutela vigenti sul territorio. La decisione del Comune aveva recepito integralmente le osservazioni e le prescrizioni derivanti da tale parere soprintendenziale, concludendo il procedimento amministrativo con esito negativo.
Il quadro normativo
La materia è inquadrata nel diritto amministrativo dell'edilizia e della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, ove coesistono due ordini di interessi pubblici spesso in tensione: da un lato la promozione dello sviluppo urbanistico e la libertà economica dell'operatore privato, dall'altro la preservazione dei beni culturali, archeologici e paesaggistici tutelati per legge. I Comuni, nell'approvazione dei Piani Attuativi, devono rispettare i vincoli vincolanti, inclusi quelli derivanti da procedimenti pareri di enti sovraordinati quali le Soprintendenze, le quali operano quale organi di controllo diffuso per conto dello Stato in materia di tutela del patrimonio. Il procedimento amministrativo deve osservare i principi di trasparenza, partecipazione e proporzionalità, garantendo che i vincoli archeologici e paesaggistici siano correttamente applicati e verificati sulla base della documentazione progettuale acquisita.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del diniego del Piano Attuativo e, più specificamente, sulla corretta applicazione dei vincoli paesaggistico-archeologici evidenziati dalla Soprintendenza. Il ricorrente contendeva la validità del parere negativo e la conseguente delibera comunale, presumibilmente sostenendo che il progetto fosse compatibile con i vincoli o che questi ultimi fossero stati erroneamente interpretati e applicati dagli enti di controllo. La questione rivestiva carattere complesso poiché implicava la valutazione tecnica della compatibilità di un intervento di trasformazione territoriale con elementi di pregio archeologico e paesaggistico, materia sulla quale la Soprintendenza è dotata di competenza specializzata e poteri decisionali significativi nel procedimento amministrativo comunale.
La motivazione del giudice
Sebbene il provvedimento non contenga una motivazione estesa e pubblica, la decisione di respingimento integrale del ricorso rivela il convincimento del collegio giudicante circa la fondatezza delle ragioni che avevano condotto al rigetto del Piano Attuativo. Il TAR ha, ragionevolmente, ritenuto che il parere negativo della Soprintendenza fosse stato correttamente formato sulla base della documentazione tecnica acquisita e che la delibera comunale, nel recepirlo, avesse agito in conformità alle prescrizioni normative e alle sue competenze amministrative. La Giunta ha esercitato il proprio potere amministrativo all'interno dei margini di discrezionalità consentiti dalla legge, rispettando il principio gerarchico secondo il quale i vincoli paesaggistici e archeologici costituiscono limiti inderogabili agli interventi di trasformazione del territorio. Il giudice amministrativo ha evidentemente ritenuto che non sussistessero vizi procedurali, errori di fatto o carenze motivazionali nella sequenza decisionale impugnata, né errori nella valutazione della compatibilità progettuale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella seduta del 9 novembre 2023, ha respinto completamente il ricorso proposto da SL Costruzioni S.r.l., confermando quindi la validità della delibera n. 81 del 28 settembre 2022 della Giunta di Polpenazze, il parere negativo della Soprintendenza e tutti gli atti amministrativi consequenziali. Ha inoltre compensato le spese di lite fra le parti, come è frequente nella giurisprudenza amministrativa quando il ricorso sia manifestamente infondato. La sentenza è stata resa esecutiva con ordinanza dell'autorità amministrativa, determinando il definitivo consolidamento del rigetto del Piano Attuativo e l'impossibilità per il ricorrente di proseguire secondo la progettazione iniziale senza una significativa modifica dei caratteri del progetto o della rinuncia ai diritti edificatori dichiarati incompatibili.
Massima
L'amministrazione comunale agisce legittimamente quando, in sede di approvazione di un Piano Attuativo, recepisca il parere negativo di un organo di tutela competente quale la Soprintendenza che abbia fondatamente ritenuto il progetto incompatibile con i vincoli paesaggistici e archeologici vigenti, salvo che il ricorrente dimostri specifici vizi procedurali o errori nell'interpretazione e applicazione di tali vincoli.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento - della delibera n. 81 del 28.09.2022 con cui la Giunta Comunale di Polpenazze del Garda (BS) concludeva “in senso negativo il procedimento relativo (all'approvazione del) Piano Attuativo residenziale denominato “AdT - 14” presentato dalla Sipac s.r.l. recependo le osservazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia in data 09.12.2021 protocollate in data 10.12.2021 al n. 5970” (Doc. 1); - della nota prot. n. 5145 del 29.09.2022 con cui il Responsabile area tecnica del Comune di Polpenazze notificava gli esiti del procedimento di approvazione del Piano attuativo “ambito AT14” (Doc. 2); - della nota prot. n. 4971 del 20.09.2022 a firma del Responsabile area tecnica del Comune di Polpenazze contenente la proposta di conclusione del procedimento (Doc. 3); - del parere negativo con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, al protocollo del Comune di Polpenazze n. 5970 del 10.12.2021, riteneva il piano attuativo non compatibile con i valori riconosciuti dalla tutela vigente (Doc. 4); - di ogni altro atto o provvedimento non comunicato e non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2022, proposto da SL Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Polpenazze del Garda, non costituito in giudizio; Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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