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Sentenza n. 202600087/2026
28 gennaio 2026

Sentenza n. 202600087/2026

EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE – APPROVAZIONE DEFINITIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data28 gennaio 2026
Numero202600087/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Pesenti Serafino S.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro la deliberazione n. 40 del 4 dicembre 2020 del Consiglio Comunale di Brembate, mediante la quale è stata approvata in via definitiva la Variante 4 al Piano di Governo del Territorio vigente. La controversia si colloca nel contesto della pianificazione territoriale e dell'urbanistica provinciale lombarda. Il ricorrente ha contestato non solo la legittimità della deliberazione urbanistica in sé, ma anche il decreto di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica che l'ha accompagnata, nonché tutti gli atti presupposti, conseguenti o connessi. La fattispecie riguarda quindi un'impugnazione complessa che tocca sia il profilo formale e procedurale che il profilo sostanziale della pianificazione territoriale comunale.

Il quadro normativo

La materia della pianificazione territoriale e urbanistica in Lombardia è disciplinata dalla legge regionale n. 12 del 2005 (Legge per il governo del territorio) e dai suoi decreti di attuazione, che regolano la formazione, l'approvazione e la modifica dei Piani di Governo del Territorio. La Valutazione Ambientale Strategica è un procedimento obbligatorio per determinati piani e programmi ed è disciplinata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale) e da eventuali norme regionali di recepimento. Il procedimento di adozione e approvazione di una variante al PGT deve rispettare precise sequenze procedurali, prevedere la consultazione di stakeholder e dell'amministrazione, e deve comprendere valutazioni di compatibilità ambientale quando la variante sia suscettibile di effetti significativi sull'ambiente. La legittimità della deliberazione comunale di approvazione della variante è quindi sottoposta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, che verifica tanto i profili di legittimità formale quanto quelli sostanziali.

La questione giuridica

Il ricorso ha evidentemente sollevato profili di illegittimità rispetto alla deliberazione di approvazione della Variante 4 al PGT e al contestuale decreto di non assoggettabilità a VAS. Il quesito centrale ha riguardato se la deliberazione fosse stata adottata in conformità alle procedure previste dalla legge e se il decreto di non assoggettabilità fosse stato correttamente emesso ovvero se invece sussistessero i presupposti per l'assoggettamento a VAS. Potevano altresì essere contestati profili di merito relativi alla compatibilità urbanistica della variante, a difetti istruttori, o a violazione dei principi di corretta amministrazione. Il TAR ha dovuto valutare se l'amministrazione comunale di Brembate avesse compiuto correttamente ogni fase del procedimento e se fossero stati rispettati i diritti procedurali di tutte le parti interessate.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le eccezioni sollevate nel ricorso e valutato il complesso della documentazione prodotta dalle parti, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Sebbene la sentenza non riporti nella parte qui disponibile la motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso indica che il collegio giudicante ha riscontrato illegittimità nella deliberazione del Consiglio Comunale e/o nel decreto di non assoggettabilità a VAS. Le argomentazioni della controparte, rappresentata dal Comune di Brembate, non hanno retto al controllo del giudice amministrativo. Il TAR ha verosimilmente individuato un vizio procedurale, una carenza istruttoria, o un'errata applicazione della normativa sulla VAS, oppure una manifesta illegittimità nella sostanza della deliberazione urbanistica. La decisione di accogliere il ricorso indica una correzione giudiziale necessaria per la tutela della legalità amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha pertanto annullato la deliberazione n. 40 del 4 dicembre 2020 del Consiglio Comunale di Brembate e il decreto di non assoggettabilità a VAS, con tutte le loro conseguenze giuridiche. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sopporta le proprie spese legali. Il TAR ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che comporta l'obbligo per il Comune di Brembate di dare esecuzione al provvedimento annullativo e di eventualmente riadottare la variante al PGT secondo le corrette procedure e dopo aver compiuto gli atti omessi.

Massima

La deliberazione di approvazione di una variante al Piano di Governo del Territorio può essere annullata qualora risultino violazioni delle procedure previste dalla legge regionale di governo del territorio, o qualora il decreto di non assoggettabilità a VAS sia stato emesso in difformità dai criteri di legge, con la conseguenza che il Comune deve riadottare il provvedimento secondo la corretta sequenza procedurale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Brembate n. 40 del 4.12.2020, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 25 in data 23 giugno 2020 ad oggetto: “esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione definitiva della Variante 4 al PGT vigente".
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ivi incluso il decreto di non assoggettabilità a VAS, prot. gen. n. 0007161 del 16 luglio 2020
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2021, proposto da:
Pesenti Serafino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Brembate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Benedetta Piantoni, con domicilio fisico presso lo studio della stessa in Bergamo via Locatelli n. 59/a e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brembate;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 695 del 18 luglio 2025;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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