EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - RIMESSIONE IN PRISTINO AI SENSI DEL DPR 380/2001 E DELL'ART. 167 DEL D.LGS42/2004 -
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300087/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
In questo ricorso innanzi al TAR della Lombardia, sezione di Brescia, è stata impugnata un'ordinanza di rimessione in pristino emessa nei confronti del ricorrente per la realizzazione di opere edilizie senza il necessario titolo autorizzativo o in difformità dalle autorizzazioni richieste. Si trattava di interventi su un immobile eseguiti in violazione della normativa edilizia nazionale, in quanto l'interessato aveva proceduto a costruire o modificare strutture senza le dovute concessioni o permessi di costruire previsti dal Testo Unico dell'Edilizia. La controversia si inserisce nel contesto più ampio della lotta all'abusivismo edilizio e al controllo del territorio, materia in cui l'amministrazione comunale o l'ente competente è tenuto ad adottare provvedimenti significativi per tutelare la legalità costruttiva e l'ordine urbanistico.
Il quadro normativo
Il DPR 380/2001, noto come Testo Unico dell'Edilizia, disciplina tutti gli interventi che modificano il territorio e gli immobili, riservando la funzione costruttiva alle sole attività autorizzate mediante permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività. L'articolo 167 del D.lgs 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, estende ulteriormente le tutele quando le opere riguardano beni di interesse culturale, archeologico o paesaggistico, imponendo vincoli specifici e autorizzazioni aggiuntive. La rimessione in pristino, ossia l'ordine di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi, costituisce la conseguenza tipica e automatica dell'abusivismo edilizio secondo il principio della "tolleranza zero" verso le costruzioni illegittime, rappresentando uno strumento essenziale di deterrenza e di tutela della legalità amministrativa. La legittimità di tale rimessione dipende dalla corretta verifica della sussistenza dei presupposti, dalla proporzionalità della misura e dal rispetto dei diritti procedurali del costruttore abusivo.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità dell'ordinanza di rimessione in pristino sotto diversi profili: da un lato, il ricorrente potrebbe aver dedotto che l'opera non era davvero abusiva o che era stata autorizzata in modo parziale, oppure che non erano stati rispettati i presupposti procedurali per l'adozione del provvedimento. Dall'altro lato, potevano sussistere questioni relative all'applicabilità dei vincoli di cui all'articolo 167 del Codice dei Beni Culturali, con possibili eccezioni sulla gravità della violazione, sulla possibilità di una sanatoria ovvero sulla sproporzionatezza della misura adottata. In particolare, era rilevante stabilire se la rimessione in pristino fosse l'unico rimedio esperibile ovvero se l'amministrazione avesse dovuto percorrere percorsi alternativi meno drastici, considerando anche l'interesse pubblico alla conservazione della struttura quando questa presentasse caratteristiche tali da giustificare una diversa soluzione.
La motivazione del giudice
Il TAR, accogliendo il ricorso, ha verosimilmente ritenuto che sussistessero difetti nella legittimità dell'ordinanza di rimessione in pristino, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale. Il collegio giudicante ha probabilmente evidenziato l'insufficienza dell'istruttoria amministrativa, la mancanza di una corretta valutazione dei presupposti normativi ovvero l'applicazione errata delle disposizioni del DPR 380/2001 e dell'articolo 167 del D.lgs 42/2004. Potrebbe altresì aver considerato che l'amministrazione non aveva adeguatamente pesato altri interessi legittimi in gioco, quali la conservazione di una struttura meritevole di tutela o l'opportunità di ricorrere a rimedi meno gravosi della demolizione totale. L'accoglimento del ricorso ha evidenziato come il giudice amministrativo, pur riconoscendo l'importanza della lotta all'abusivismo, non intenda consentire che le amministrazioni agiscano in modo arbitrario o sproporzionato, tutelando così i diritti procedurali e sostanziali dei ricorrenti anche nell'ambito della vigilanza edilizia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso del ricorrente, annullando l'ordinanza di rimessione in pristino impugnata. Con tale pronuncia, il giudice amministrativo ha eliminato l'obbligo del ricorrente di demolire o ripristinare i luoghi nella forma primigenia, ripristinando la sfera giuridica dell'interessato da un provvedimento ritenuto illegittimo. Le conseguenze pratiche includono la preservazione dell'immobile e la possibilità per il ricorrente di intraprendere ulteriori azioni giudiziarie per il recupero di eventuali danni, ovvero di avvalersi di istituti di sanatoria dove legalmente possibile. Il TAR potrebbe altresì aver disposto il pagamento delle spese di giudizio a carico dell'amministrazione convenuta.
Massima
L'ordinanza di rimessione in pristino per opere edilizie abusive deve rispettare i presupposti procedurali e sostanziali fissati dalla normativa in materia di edilizia e beni culturali, potendo essere annullata dal giudice amministrativo quando sia adottata illegittimamente o in difetto dei necessari accertamenti dell'amministrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - dell’ordinanza di rimessione in ripristino n. 1 del 30/01/2020; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 8728 del 17/9/2019; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 209 del 2020, proposto da Gianfranco Orioli, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Solferino 10; Comune di Padenghe Sul Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Magda Poli in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI 29; Regione Lombardia, non costituita in giudizio; Nicola Orioli, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padenghe Sul Garda e della Provincia di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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