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Sentenza n. 202300859/2023

Sentenza n. 202300859/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300859/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia nasce da un'ordinanza di demolizione e ripristino di opere abusive emessa dal Comune di Breno, in provincia di Brescia, il 26 maggio 2021, a carico delle signore Murachelli Gisella, Pedersoli Monica e Pedersoli Alessandra. Queste ultime hanno ricevuto un ordine perentorio del dirigente del settore tecnico-servizio edilizia privata e urbanistica del Comune di procedere al ripristino dello stato precedente di costruzioni ritenute realizzate in violazione della normativa edilizia e urbanistica vigente. Le ricorrenti, impugnando l'ordinanza davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia, hanno contestato la legittimità del provvedimento comunale, portando il giudice amministrativo a valutare la conformità dell'atto alle norme di legge e ai principi del diritto amministrativo.

Il quadro normativo

La materia è regolata dal Testo Unico in materia edilizia e urbanistica, che conferisce ai comuni il potere e il dovere di ordinare la demolizione e il ripristino di costruzioni abusive. Il dirigente del settore edilizia agisce in qualità di organo amministrativo con competenze tecniche specifiche, ricorrendo alla procedura di ordinanza quando riscontra violazioni rispetto alle autorizzazioni ottenute o alle normative urbanistiche ed edilizie in vigore nel territorio comunale. La legittimazione dell'ordinanza dipende dalla corretta identificazione delle opere come abusive, dal rispetto dei diritti procedurali dei destinatari e dall'assenza di vizi sostanziali o formali nel provvedimento. Il diritto dei proprietari a opporsi comprende la possibilità di ricorrere davanti al giudice amministrativo entro i termini stabiliti dalla legge.

La questione giuridica

Il punto controvertibile sottoposto al giudice amministrativo riguardava la legittimità dell'ordinanza di demolizione sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica delle opere come abusive e dell'osservanza delle procedure amministrative prescritte dalla legge. Le ricorrenti presumibilmente contestavano che le loro realizzazioni costituissero effettivamente opere abusive, oppure sollevavano eccezioni procedurali relative alla notificazione, alla motivazione o alla istruttoria condotta dal Comune. La questione era dunque incentrata sulla sussistenza effettiva dei presupposti legittimanti il provvedimento ablatorio e sul corretto esercizio del potere amministrativo in uno dei settori più delicati della discrezionalità amministrativa comunale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, in sede di udienza pubblica del 9 novembre 2023, ha ritenuto fondato il ricorso del Comune di Breno e ha concluso che l'ordinanza impugnata era stata correttamente emessa e non presentava i vizi denunciati dalle ricorrenti. Il giudice ha valutato gli elementi di fatto sottoposti alla sua cognizione, inclusa la documentazione tecnica, urbanistica e amministrativa, giungendo alla conclusione che le opere erano effettivamente abusive o che comunque il Comune aveva agito in esercizio legittimo dei suoi poteri. La decisione di rigettare il ricorso implica che il collegio giudicante ha ritenuto la procedura seguita conforme alle norme di legge e priva dei difetti procedurali e sostanziali lamentati dalle parti ricorrenti. Non sono state riscontrate illegittimità nella motivazione, nella forma o nel merito dell'ordinanza sindacata.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dalle signore Murachelli, Pedersoli Monica e Pedersoli Alessandra, confermando la piena validità e vincolatività dell'ordinanza di demolizione e ripristino delle opere abusive emessa dal Comune di Breno il 26 maggio 2021. Le ricorrenti sono state inoltre condannate a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate nella misura di tremila euro oltre gli accessori di legge, secondo la regola generale per la quale la parte soccombente sostiene gli oneri economici della controversia. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, il che significa che il Comune di Breno potrà procedere coattivamente all'esecuzione dell'ordinanza ove le ricorrenti non ottemperino spontaneamente.

Massima

L'ordinanza di demolizione e ripristino di opere abusive emessa dal comune è legittima quando fondata su corretti presupposti di fatto tecnico-urbanistico e sulla corretta applicazione della normativa edilizia vigente, restando insindacabile la valutazione tecnica della qualificazione giuridica delle costruzioni qualora compiuta secondo i criteri di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti,	Referendario
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione e ripristino di opere abusive n. 1-2021 del 26 maggio 2021, emessa dal dirigente del settore tecnico-servizio edilizia privata ed urbanistica del Comune di Breno;
- di tutti gli atti ad esso connessi e presupposti.
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2021, proposto da
Murachelli Gisella, Pedersoli Monica e Pedersoli Alessandra, rappresentate e difese dagli avvocati Alberto Salvadori e Marco Giacinto Angelo Torri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Breno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Zanini e Matteo Raffaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Pedersoli Gigliola Carla, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Breno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Breno le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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