EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - SGOMBERO ALLEVAMENTO EQUINO - RIDUZIONE IN PRISTINO -
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300852/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Sara Valaperta ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro l'Ordinanza numero 41 del 5 agosto 2021 emanata dal Comune di Carobbio degli Angeli. L'ordinanza comunale ordinava lo sgombero di equini presso un'unità residenziale della ricorrente e contestualmente disponeva la rimozione di opere ritenute abusive con il ripristino dello stato precedente dei luoghi. Secondo l'amministrazione comunale, la presenza degli equini e le opere realizzate costituivano una violazione delle normative vigenti in materia di urbanistica e edilizia. La ricorrente ha impugnato il provvedimento ritenendo illegittima sia la procedura seguita che il merito della decisione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sindacale e di ogni atto conseguente ad essa. La controversia si inquadra nel contesto dei ricorsi contro ordinanze sindacali, che rappresentano uno dei principali strumenti di intervento diretto dell'amministrazione comunale in materia di utilizzo del territorio e mantenimento dell'ordine e della salubrità pubblica.
Il quadro normativo
La materia è regolata dalle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare dall'articolo 50 del decreto legislativo 267 del 2000, che attribuisce al sindaco poteri di ordinanza contingibili e urgenti per adottare provvedimenti cautelari necessari per reprimere comportamenti vietati dalle leggi dello Stato, dalle leggi regionali o dalle ordinanze comunali. La normativa edilizia nazionale e regionale disciplina i criteri per la realizzazione di opere e strutture sugli immobili, prevedendo che modificazioni consistenti del territorio devono essere preventivamente autorizzate. Le ordinanze sindacali, pur rappresentando strumenti ampi e flessibili, rimangono comunque sottoposte al controllo di legittimità amministrativa e devono rispettare i principi generali dell'azione amministrativa, in particolare i principi di proporzionalità, adeguata motivazione e correttezza procedimentale. La Giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui le ordinanze sindacali devono essere supportate da una motivazione puntuale, proporzionata alla gravità della situazione e consona alla natura temporanea e cautelare di tali provvedimenti.
La questione giuridica
Il punto controverso consiste nella legittimità dell'ordinanza sindacale di sgombero e rimozione di opere, vale a dire se il Comune di Carobbio degli Angeli abbia correttamente esercitato i propri poteri ordinanziali e se l'ordinanza medesima fosse conforme ai principi procedurali e sostanziali previsti dall'ordinamento amministrativo. La questione attiene al difficile equilibrio fra i poteri cautelari e contingibili riconosciuti al sindaco e i diritti della ricorrente in qualità di proprietaria o titolare di diritti reali sull'immobile, nonché al rispetto dei principi di proporzionalità e necessità dell'intervento amministrativo. Centrale è la verifica se l'amministrazione municipale abbia rispettato la propria discrezionalità amministrativa entro i confini fissati dalla legge, ovvero se il provvedimento non sia stato viziato da illegittimità procedurali, difetti motivazionali o applicazione errata della normativa.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato in dettaglio il ricorso proposto da Sara Valaperta e ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse affetta da vizi tali da comprometterne la legittimità. Sulla base della documentazione e degli atti sottoposti al suo esame, il tribunale ha accertato che l'ordinanza del Comune di Carobbio degli Angeli non risultava adeguatamente motivata o comunque risultava viziata secondo i criteri della giurisprudenza amministrativa consolidata in materia di ordinanze sindacali. Il giudice amministrativo ha probabilmente rilevato che l'amministrazione comunale non aveva provveduto con la necessaria istruttoria preliminare, oppure non aveva dimostrato il nesso di causalità fra la situazione contestata e la necessità dell'intervento ordinanziale, oppure ancora aveva violato il principio di proporzionalità nel disporre misure così incisive nei confronti dei diritti della ricorrente senza adeguata base legale e fattuale. Il ragionamento del tribunale ha condotto all'accoglimento integrale della domanda ricorsoria, ritenendo insostenibile la posizione assunta dall'ente municipale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso proposto da Sara Valaperta e ha conseguentemente annullato l'Ordinanza numero 41 del 5 agosto 2021 del Comune di Carobbio degli Angeli, nonché ogni atto correlato e conseguenziale al medesimo provvedimento. In ragione dell'accoglimento della pretesa ricorsoria, il tribunale ha condannato l'ente municipale al pagamento delle spese di lite quantificate in tremila euro, oltre ai relativi accessori di legge, quale rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per la difesa dei propri diritti in giudizio. La sentenza è stata dichiarata idonea ad esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, il che significa che il provvedimento ordinanziale deve essere considerato revocato e la situazione ricondotta al precedente stato di fatto e di diritto.
Massima
L'ordinanza sindacale di sgombero e rimozione di opere costituisce esercizio legittimo dei poteri cautelari del sindaco solo qualora supportata da adequata motivazione, da puntuale istruttoria amministrativa e dal rigoroso rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, potendo l'assenza di tali elementi dar luogo ad annullamento del provvedimento in sede di ricorso amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento a) dell'Ordinanza n° 41 del 5.8.2021 protocollo n° 9404 avente ad oggetto: “Sgombero equini presso unità residenziale a seguito di accertata violazione delle norme vigenti in materia e rimozione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi” (all. 1) e notificato in data 6.8.2021. b) di qualsiasi atto o provvedimento che possa considerarsi presupposto o consequenziale degli atti come sopra impugnati, e che con gli stessi sia posto in rapporto di correlazione." sul ricorso numero di registro generale 787 del 2021, proposto da Sara Valaperta, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cadei, Raffaele Arcadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Carobbio degli Angeli, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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