EDILIZIA ED URBANISTICA - CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DEGLI EDIFICI - PARERE PRELIMINARE - NON FAVOREVOLE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300837/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Associazione Culturale Araba ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia per ottenere l'annullamento di un parere preliminare emanato dal Comune di San Paolo d'Argon in data 20 settembre 2022, nonché per contestare le disposizioni limitative contenute nello strumento di pianificazione territoriale comunale. Il Comune aveva infatti incorporato nel suo Piano di Governo del Territorio una disciplina particolarmente restrittiva in relazione alla possibilità di insediamento di attrezzature destinate all'esercizio del culto, strutture di preghiera e scuole di religione. Le limitazioni incriminate si articolavano su due direttrici: da un lato, l'esclusione dalle destinazioni d'uso consentite o la subordinazione a superfici lorde minime di 100 metri quadri; dall'altro lato, il divieto di nuova realizzazione di strutture religiose in zone specificamente individuate nel Piano dei Servizi, con il permesso limitato alle sole installazioni già preesistenti. La situazione concreta nasceva dunque da una tensione tra le scelte di pianificazione territoriale comunale e l'esigenza di garantire il pieno esercizio dei diritti costituzionali riconosciuti alle confessioni religiose.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel sistema della pianificazione territoriale lombarda, disciplinata dalla Legge Regionale n. 12 del 2005, che affida ai comuni la responsabilità di definire le strategie di governo del territorio attraverso lo strumento del Piano di Governo del Territorio. Tale piano si articola in documenti specifici quali il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi, i quali contengono norme tecniche di attuazione vincolanti per le destinazioni d'uso e i parametri edificatori. Nel contempo, la materia è regolata dai principi costituzionali di libertà religiosa sanciti dall'articolo 19 della Costituzione, che garantisce a tutti il diritto di professare liberamente la propria religione in qualsiasi forma individuale e collettiva, nonché dal principio generale di non discriminazione nelle scelte amministrative. La legge richiede inoltre che qualunque limitazione dei diritti fondamentali sia adeguatamente giustificata da esigenze di interesse pubblico e rispetti il principio di proporzionalità, ossia che non ecceda le necessità da cui è dettata.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità delle scelte pianificatorie comunali alla luce dei diritti costituzionali garantiti alla libertà di culto e alla parità di trattamento. In particolare, la questione si incentrava su due profili distinti: il primo concernente la possibilità per l'amministrazione comunale di subordinare l'insediamento di edifici religiosi a condizioni quali un'estensione minima di 100 metri quadri di superficie lorda, il secondo relativo al divieto assoluto di nuova costruzione di attrezzature religiose nelle zone specificamente destinate al culto nel Piano dei Servizi. La questione si connotava di rilevante complessità sotto il profilo del bilanciamento tra il potere discrezionale riconosciuto ai comuni nella redazione dei propri strumenti di pianificazione e i limiti costituzionali a tale potere derivanti dalla necessaria tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e delle confessioni religiose.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminando i provvedimenti impugnati, ha ritenuto che le limitazioni disposte dal Comune di San Paolo d'Argon risultassero ingiustificatamente compressive del diritto all'esercizio del culto e alla localizzazione di strutture religiose. In particolare, il Tribunale ha valutato che la previsione di una soglia minima di superficie lorda, come anche il divieto di nuova realizzazione di attrezzature in zone specificamente dedicate al culto, costituissero restrizioni eccessive e non adeguatamente proporzionate a esigenze amministrative concrete. Il giudice ha privilegiato l'interpretazione secondo la quale i comuni, pur disponendo di autonomia nella pianificazione territoriale, non possono esercitare tale potere in modo tale da ledere irragionevolmente diritti costituzionali fondamentali quali la libertà religiosa. L'accoglimento del ricorso maturava dalla valutazione secondo cui le scelte pianificatorie censurate non risultavano sufficientemente motivate da ragioni di pubblico interesse e configuravano una discriminazione ingiustificata nei confronti delle confessioni religiose.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato dall'Associazione Culturale Araba con una sentenza che ha disposto l'annullamento dell'articolo 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, limitatamente alle parti che escludevano o subordinavano l'insediamento di attrezzature per il culto e strutture di preghiera a condizioni ingiustificatamente limitative. Analoga sorte ha colpito l'articolo 4 della Zona S3 relativa alle Aree per Attrezzature Religiose del Piano dei Servizi comunale, con il conseguente annullamento della parte che vietava la nuova realizzazione di edifici religiosi. Il giudice amministrativo ha inoltre disposto l'annullamento del parere preliminare che aveva dato origine alla controversia e ha compensato le spese di giudizio tra le parti, il che rappresenta un segnale della fondatezza della posizione ricorrente. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, imponendo all'amministrazione comunale l'obbligo di conformarsi al pronunciamento.
Massima
Le amministrazioni comunali, nell'esercizio del potere pianificatorio, non possono introdurre limitazioni ingiustificate e sproporzionate all'insediamento di attrezzature destinate all'esercizio del culto e della libertà religiosa, dovendo contemperare ragionevolmente le scelte di governo del territorio con il rispetto dei diritti costituzionali fondamentali garantiti a tutti i cittadini.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'annullamento del parere preliminare comunale t. n. 0010354 del 20 settembre 2022, nonché delle disposizioni del PGT del Comune di San Paolo d'Argon limitative delle attrezzature religiose. sul ricorso numero di registro generale 984 del 2022, proposto da Associazione Culturale Araba, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Yvonne Messi, Fabio Franchina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di San Paolo D'Argon, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Paolo D'Argon; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto: - annulla l’art. 5 delle NTA del Piano delle Regole del Comune di San Paolo d’Argon, limitatamente alla parte in cui esclude da tutte le destinazioni d’uso contemplate dal PGT, o subordina ad una superficie lorda inferiore a 100 mq, l’insediamento di attrezzature per l’esercizio del culto o della professione religiosa, sale di preghiera, scuole di religione; - annulla l’art. 4 Zona S3: Aree per Attrezzature Religiose del Piano dei Servizi del Comune di San Paolo d’Argon, limitatamente alla parte in cui esclude la nuova realizzazione di attrezzature per l’esercizio del culto o della professione religiosa, sale di preghiera, scuole di religione, oltre le aree, gli edifici di culto e servizi religiosi già esistenti; - annulla il parere preliminare impugnato; - compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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