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Sentenza n. 202300083/2023

Sentenza n. 202300083/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300083/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda il ricorso proposto da Rosangela Abeni e Mario Tuscano, rappresentati dal loro legale, avverso un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Corte Franca in data 6 ottobre 2021. L'ordinanza intimava la rimozione di un manufatto abusivo costruito in via Castello, nel territorio comunale. Il caso coinvolge anche Lucio Marini, costituitosi in giudizio in posizione di resistente, il quale presumibilmente aveva un interesse giuridico legato al provvedimento in questione. La controversia si inserisce nel contesto più ampio della repressione degli abusi edilizi, dove l'amministrazione comunale ha il dovere di vigilare sul territorio e di intervenire mediante ordinanze di demolizione quando rileva costruzioni realizzate in violazione della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

Il quadro normativo

La materia della demolizione di manufatti abusivi è disciplinata dal Testo Unico in materia di edilizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che attribuisce al Comune il potere e il dovere di reprimere le violazioni edilizie mediante ordinanze di demolizione. L'ordinanza è un provvedimento amministrativo vincolato, nel senso che quando l'amministrazione accerta l'illecito costruttivo sussiste l'obbligo di ordinare la demolizione, salvo circostanze eccezionali quali il valore storico-artistico dell'opera o il consumo del tempo. La legittimità dell'ordinanza dipende dalla corretta accertamento del carattere abusivo della costruzione e dal rispetto dei procedimenti amministrativi prescritti dalla legge. Il giudice amministrativo verifica tanto la fondatezza del provvedimento in diritto quanto l'osservanza dei principi procedurali che lo precedono.

La questione giuridica

I ricorrenti hanno contestato l'ordinanza di demolizione, probabilmente allegando difetti di legittimità nel procedimento amministrativo oppure contestando il carattere effettivamente abusivo della costruzione. Potevano aver eccepito vizi procedurali nella notificazione del provvedimento, nella insufficienza dell'istruttoria preliminare, oppure nel difetto della motivazione. Alternativamente, potevano aver sostenuto che il manufatto non poteva qualificarsi come costruzione abusiva o che ricorrevano circostanze particolari idonee a escludere il dovere di demolizione. La questione comportava quindi l'esame della legittimità formale e sostanziale del provvedimento amministrativo, con valutazione dei diritti dei ricorrenti in qualità di interessati alla sorte della costruzione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato i profili di illegittimità sollevati dai ricorrenti e li ha ritenuti infondati. Dalla decisione di respingere il ricorso emerge che il tribunale ha accertato la correttezza dell'accertamento dell'abusività della costruzione da parte dell'amministrazione e la regolarità del procedimento amministrativo che ha condotto all'emanazione dell'ordinanza. Il giudice ha verosimilmente verificato che il manufatto era stato effettivamente realizzato in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia, che l'istruttoria preliminare era stata condotta correttamente, e che l'ordinanza era stata adeguatamente motivata e notificata. Non ha riscontrato, cioè, alcun vizio nel procedimento che potesse inficiare la legittimità del provvedimento. La conclusione della sentenza è che l'ordinanza di demolizione rappresentava un esercizio legittimo del potere amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha respinto completamente il ricorso, confermando così la piena validità e operatività dell'ordinanza di demolizione. Ha inoltre compensato le spese di giudizio tra le parti, secondo una prassi che distribuisce equamente gli oneri quando il ricorso è infondato ma non manifestamente inammissibile o infondato in modo evidente. L'ordinanza rimane pertanto pienamente esecutiva, e i ricorrenti sono obbligati a conformarvisi mediante la rimozione della costruzione abusiva. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 con la firma dei tre magistrati collegiali.

Massima

L'ordinanza comunale di demolizione di un manufatto accertato come costruito in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia è legittima quando fondata su istruttoria idonea a provare l'abusività della costruzione e rispetta i procedimenti amministrativi prescritti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’ordinanza del responsabile dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica prot. n. 13707/2021 di data 6 ottobre 2021, con la quale è stata ingiunta la demolizione di un manufatto abusivo situato in via Castello;
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2021, proposto da
ROSANGELA ABENI, MARIO TUSCANO, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Sozzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Romanino 1;
COMUNE DI CORTE FRANCA, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/c;
LUCIO MARINI, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corte Franca e di Lucio Marini;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

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