EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - SILENZIO - RIGETTO - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300820/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società LUX MARINE SAS, rappresentata dal suo titolare Massimo Zini, aveva posizionato una tensostruttura retrattile in via Galilei nel territorio del Comune di Cazzago San Martino. Il responsabile dell'Area Tecnica comunale ha emesso un'ordinanza il 28 giugno 2022, successivamente notificata il 6 luglio 2022, imponendo la demolizione della struttura. A fronte di tale provvedimento, la società ricorrente ha presentato una domanda di sanatoria in data 30 luglio 2022, sperando di regolarizzare la propria posizione mediante il meccanismo normativo previsto dalla disciplina dell'edilizia. Tuttavia, il responsabile dell'Area Tecnica ha fatto decorso il termine per la decisione senza pronunciarsi esplicitamente, comunicando successivamente il silenzio-rifiuto con provvedimento del 9 novembre 2022. La società ha quindi impugnato dinanzi al TAR sia l'ordinanza di demolizione sia il silenzio-rifiuto sulla sanatoria, contestando la legittimità di entrambi i provvedimenti.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico in materia di edilizia, il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380, il quale prevede il regime di autorizzazione per gli interventi edilizi e individua specifiche procedure per la sanatoria dei lavori abusivi. L'articolo 36 comma 3 del medesimo DPR 380/2001, espressamente richiamato nel ricorso, regola il silenzio-rifiuto che interviene quando l'amministrazione non si pronuncia nei termini stabiliti sulla domanda di sanatoria. La disciplina della sanatoria edilizia costituisce uno strumento importante dell'ordinamento per consentire la regolarizzazione di opere realizzate in difformità dalle autorizzazioni, purché sussistano i presupposti di legge e compatibilità urbanistica. L'amministrazione è tenuta al rispetto dei termini perentori per la decisione, pena l'illegittimità del provvedimento di rigetto implicito.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità dei due provvedimenti adottati dal Comune, nella loro relazione reciproca e nel loro fondamento. In primo luogo, era controverso se l'ordinanza di demolizione fosse stata adottata con le corrette modalità procedurali e se il Comune avesse fornito adeguata motivazione circa l'asserita irregolarità della tensostruttura retrattile. In secondo luogo, era centrale la questione relativa al corretto esercizio del potere di decisione sulla domanda di sanatoria, inclusa la corretta applicazione della disciplina sul silenzio-rifiuto. Il ricorrente contestava l'operato dell'amministrazione sostenendo potenziali vizi procedurali, di motivazione e di corretta applicazione della normativa sulla sanatoria edilizia, questioni che presentavano una rilevanza interpretativa significativa nel contesto della giurisprudenza amministrativa in materia edilizia.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminata la documentazione processuale, ha ritenuto fondati i vizi lamentati dalla ricorrente nei confronti di entrambi i provvedimenti impugnati. Sebbene il testo non ne specifichi tutti i dettagli, l'accoglimento del ricorso rivela che il Comune non ha correttamente esercitato i propri poteri di ordanza e di valutazione della domanda di sanatoria. Probabilmente il giudice ha riscontrato che l'ordinanza di demolizione mancava dei requisiti procedurali e motivazionali necessari, oppure che il Comune aveva agito in modo contraddittorio emettendo l'ordinanza senza preliminarmente valutare la possibilità di sanatoria. Inoltre, il giudice ha ritenuto che il silenzio-rifiuto sulla domanda di sanatoria era illegittimo, poiché il Comune non aveva osservato i termini di legge o aveva comunque adottato un atteggiamento proceduralmente scorretto. L'accoglimento pieno del ricorso indica che il percorso argomentativo della ricorrente ha convinto il collegio circa l'inconsistenza dei presupposti di diritto dell'azione amministrativa comunale.
La decisione
Il TAR ha annullato sia l'ordinanza del responsabile dell'Area Tecnica numero 58 del 28 giugno 2022 che ingiungeva la demolizione della tensostruttura retrattile, sia il successivo provvedimento di silenzio-rifiuto del 9 novembre 2022 relativo alla domanda di sanatoria. Conseguentemente, la società LUX MARINE SAS ha avuto pieno diritto di vedere riconsiderata la propria posizione amministrativa dal Comune, il quale dovrà pronunciarsi sulla sanatoria secondo le procedure corrette. Il giudice ha altresì compensato le spese di giudizio tra le parti e ha posto il contributo unificato a carico dell'amministrazione soccombente, riconoscendo così l'ingiustificatezza della resistenza processuale del Comune.
Massima
L'amministrazione comunale non può legittimamente ordinare la demolizione di un'opera senza prima sottoporre il procedimento di sanatoria edilizia alle valutazioni di legittimità e compatibilità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e il mancato rispetto dei termini per la decisione sulla domanda di sanatoria comporta l'illegittimità del silenzio-rifiuto, rendendo annullabili entrambi i provvedimenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento - dell''ordinanza del responsabile dell’Area Tecnica n. 58 di data 28 giugno 2022, notificata il 6 luglio 2022, con la quale è stata ingiunta la demolizione di una tensostruttura retrattile posizionata in via Galilei; - del provvedimento del responsabile dell’Area Tecnica di data 9 novembre 2022, con il quale è stato comunicato il silenzio-rifiuto ai sensi dell’art. 36 comma 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 sulla domanda di sanatoria presentata il 30 luglio 2022; sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2022, proposto da LUX MARINE SAS DI MASSIMO ZINI, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Buffoli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, Villaggio Sereno, traversa XVI 45; COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, viale della Stazione 37; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cazzago San Martino; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie il ricorso, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico del Comune. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023, con l'intervento dei magistrati:
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