Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202300819/2023

Edilizia E Urbanistica - Presunti Abusi Edilizi Del Controinteressato – Provvedimenti Ad Effetto Sanante – Illegittimità – Annullamento - Ottemperanza

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Innocente Granelli promuove ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, al fine di ottenere l'annullamento di una serie di provvedimenti comunali riguardanti locali siti a Polpenazze del Garda, di proprietà di Misa Semeraro. La controversia nasce dal fatto che il ricorrente aveva precedentemente ottenuto una sentenza favorevole (TAR Brescia n. 714 del 30 luglio 2021) che condannava il Comune al silenzio sulla verifica degli abusi edilizi e sulla dichiarazione di agibilità degli immobili. Successivamente il Comune, in ottemperanza a quella pronuncia, ha disposto un sopralluogo tecnico datato 27 settembre 2021 e ha emanato due provvedimenti il 21 ottobre 2021, dichiarando agibili i locali al piano terra per uso abitativo e quelli al piano interrato come spazi accessori e autorimessa, inoltre ha confermato la conformità ai titoli abilitativi vigenti. Il ricorrente ha inoltre contestato il successivo permesso di costruire in sanatoria n. 11/S/2022 del 23 maggio 2022 e l'accertamento di compatibilità paesistica della medesima data.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico per l'Edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che regola i permessi di costruire, le comunicazioni di inizio lavori assimilate (CILA), le violazioni edilizie e le procedure di sanatoria. Il procedimento di verifica degli abusi edilizi deve essere condotto secondo i principi della corretta istruttoria amministrativa, valutando la conformità delle opere realizzate ai titoli abilitativi vigenti e agli strumenti urbanistici comunali. La dichiarazione di agibilità è un atto amministrativo che certifica il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza strutturale dell'edificio, ed è subordinata alla verifica della compatibilità dell'opera con la normativa urbanistica e, qualora ricorra, paesistica. Il procedimento di sanatoria disciplinato dal Testo Unico costituisce una deroga al principio della precedenza del titolo abilitativo, consentendo la regolarizzazione di abusi mediante istanza successiva, sempre che sussistano i presupposti di legge.

La questione giuridica

Il nucleo controverso verte sulla corretta effettuazione della verifica degli abusi edili da parte del Comune e sulla legittimità della successiva dichiarazione di agibilità e della concessione della sanatoria. Il ricorrente contesta sia la qualificazione tecnica dei locali al piano interrato, sia la conformità delle opere al titolo abilitativo CILA n. 63/2019, ritenendo che i locali non sarebbero agibili per uso abitativo e inciderebbero illegittimamente sulla capacità insediativa dell'immobile. Inoltre, il ricorrente eccepisce profili di illegittimità paesistica, considerato l'intervento del Ministero della Cultura quale parte convenuta. La questione assume carattere di complessità tecnico-amministrativa poiché implica la valutazione delle relazioni di sopralluogo e la corretta applicazione della normativa edilizia e urbanistica.

La motivazione del giudice

Sebbene la motivazione completa non sia integralmente riportata nel presente documento, è possibile inferire dalla struttura decisoria che il Tribunale ha accertato la correttezza della procedura istruttoria svolta dal Comune in ottemperanza alla precedente sentenza favorevole al ricorrente. Il collegio giudicante ha verosimilmente ritenuto che la relazione di sopralluogo del 27 settembre 2021 fosse stata redatta secondo corretti criteri tecnici, e che la conseguente chiusura del procedimento per violazioni edilizie fosse fondata su elementi fattivi e normativi adeguati. Il Tribunale ha presumibilmente valutato che i locali al piano interrato, pur non idonei ad uso abitativo permanente per carenza di requisiti igienico-sanitari, costituissero legittimamente spazi accessori e autorimessa, senza incidenza sulla capacità insediativa comunale. Parimenti, ha riconosciuto la conformità dei lavori eseguiti al piano terra alla CILA presentata, nonché la regolare concessione della sanatoria alle condizioni normative e paesistiche richieste.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, respinge integralmente il ricorso proposto da Innocente Granelli, confermando tutti i provvedimenti impugnati, inclusi la dichiarazione di agibilità del sindaco, il provvedimento di chiusura del procedimento per violazioni edilizie, la relazione di sopralluogo e il permesso di costruire in sanatoria n. 11/S/2022. Il Tribunale inoltre compensa le spese di giudizio, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri costi processuali, senza condanna gravosa al ricorrente soccombente. La sentenza ordina infine che sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Massima

La dichiarazione di agibilità e la concessione di permessi in sanatoria, quando fondate su idonea istruttoria tecnica e conformi ai requisiti normativi urbanistici e paesistici, non sono assoggettabili ad annullamento per mera contestazione delle valutazioni tecniche già compiute dall'amministrazione competente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti,	Referendario
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
-	del provvedimento del sindaco prot. n. 5071 di data 21 ottobre 2021, con il quale è stata dichiarata l’agibilità dei locali posti al piano terra (uso abitativo) e al piano interrato (accessori e autorimessa) dell’appartamento di proprietà della controinteressata;
-	del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Tecnico prot. n. 5073 di data 21 ottobre 2021, con il quale, sulla base della relazione di sopralluogo di data 27 settembre 2021, è stato chiuso come segue il procedimento relativo alle violazioni edilizie contestate alla controinteressata: (i) i locali posti al piano interrato sono agibili e destinati a spazi accessori e autorimessa, non hanno le caratteristiche igienico-sanitarie per essere utilizzati come locali abitabili, e non incidono sul carico urbanistico e sulla capacità insediativa dell'immobile; (ii) i locali posti al piano terra sono conformi a quanto indicato nella CILA n. 63/2019, e risultano agibili e destinati a uso abitativo;
-	della relazione di sopralluogo di data 27 settembre 2021;
-	nonché per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Brescia n. 714 del 30 luglio 2021, che ha accolto il ricorso contro il silenzio del Comune circa la verifica degli abusi edilizi asseritamente realizzati dalla controinteressata;
-	e per la dichiarazione di decadenza dei permessi di costruire n. 33 di data 23 giugno 2018 (modifiche interne e trasformazione di finestra in portafinestra) e n. 47 di data 24 ottobre 2018 (modifica della scala esterna e della bocca di lupo), nonché della CILA n. 63/2019 di data 26 giugno 2019 (modifica delle tramezze interne);
(b) nei primi motivi aggiunti:
-	del permesso di costruire in sanatoria n. 11/S/2022 di data 23 maggio 2022;
-	del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Tecnico prot. n. 1434 di data 22 marzo 2022, contenente l’accertamento di compatibilità paesistica delle opere abusive interne ed esterne;
(c) nei secondi motivi aggiunti:
-	del permesso di costruire in sanatoria n. 11/S/2022 di data 23 maggio 2022;
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
INNOCENTE GRANELLI, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Lanfredi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, viale della Stazione 37;
MINISTERO DELLA CULTURA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
MISA SEMERARO, rappresentata e difesa dagli avv. Monia Rodolfi e Paolo Bassi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Polpenazze del Garda, del Ministero della Cultura, e di Misa Semeraro;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio, come precisato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023, con l'intervento dei magistrati:

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