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Sentenza n. 202300817/2023

Sentenza n. 202300817/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300817/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Teresa Zani ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il Comune di Coccaglio, impugnando una serie di provvedimenti relativi alla realizzazione abusiva di un cancello elettrico nella propria proprietà. La ricorrente aveva eseguito i lavori in difformità dalla comunicazione di inizio lavori che era stata presentata il 12 ottobre 2016, e senza il necessario titolo abilitativo. Il responsabile dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica del Comune ha emesso un'ordinanza il 21 febbraio 2018 disponendo la rimozione della struttura abusiva. Successivamente, la ricorrente ha tentato di regolarizzare la situazione mediante una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria presentata il 5 giugno 2018, ma questa è stata inibita con provvedimento del 8 agosto 2018, confermando così l'ordine di demolizione del cancello.

Il quadro normativo

Il caso rientra nel campo della edilizia abusiva e degli strumenti di regolarizzazione delle opere realizzate senza titolo. La materia è disciplinata dal Testo Unico dell'Edilizia (decreto legislativo numero 380 del 2001) e dalle norme regolamentari comunali in tema di titoli abilitativi. La SCIA in sanatoria rappresenta uno degli strumenti previsti dalla legge per consentire la regolarizzazione di opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi o senza titolo, a determinate condizioni. Tuttavia, la normativa vieta la sanatoria in taluni casi particolari o quando sussistono impedimenti legali alla regolarizzazione della situazione.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava la corretta applicazione dei poteri dell'amministrazione comunale nel reprimere l'abuso edilizio mediante l'ordinanza di rimozione, nonché la legittimità del diniego della SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente. La ricorrente contestava la fondatezza giuridica dei provvedimenti amministrativi, ritenendo che vi fossero i presupposti per la sanatoria dell'opera realizzata. Centrale nella controversia era la questione se l'amministrazione avesse correttamente motivato il diniego della sanatoria oppure se avesse violato i diritti della ricorrente nella valutazione dei presupposti per la regolarizzazione dell'opera.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, in sede di istruttoria e valutazione della causa, ha ritenuto che sopravvenissero circostanze processuali tali da determinare l'estinzione del ricorso secondo le norme del codice del processo amministrativo. Sebbene la sentenza non esponga dettagliatamente gli sviluppi della vicenda, l'estinzione della controversia può essere ricondotta a fattispecie ordinariamente riscontrate nei giudizi in materia edilizia, come l'esecuzione spontanea del provvedimento da parte della ricorrente (con conseguente rimozione del cancello abusivo), oppure la sopravvenuta carenza di interesse concreto della ricorrente a proseguire la controversia, o ancora un accordo tra le parti che ha reso superflua la decisione nel merito della causa. Il collegio giudicante ha valutato la situazione complessiva e ha concluso che la causa non era più contendibile.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato estinto il ricorso proposto da Teresa Zani, senza pertanto esaminare il merito delle eccezioni sollevate contro i provvedimenti del Comune di Coccaglio. Ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti e ha posto il contributo unificato a carico della ricorrente, in quanto soccombente nel processo. Il provvedimento è stato eseguibile immediatamente dall'autorità amministrativa. L'estinzione della causa comporta che i provvedimenti impugnati rimangono in vigore e non vengono toccati nel loro contenuto dalla sentenza del giudice amministrativo.

Massima

L'estinzione del ricorso in materia di abuso edilizio può verificarsi quando, nel corso del giudizio, sopravvengano circostanze di fatto che eliminano l'interesse concreto e attuale della parte ricorrente a proseguire la controversia, quali l'esecuzione spontanea del provvedimento di demolizione o la perdita di rilevanza pratica della questione dedotta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti,	Referendario
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
-	dell’ordinanza del responsabile dell’Area Edilizia Privata – Urbanistica n. 17 di data 21 febbraio 2018, con la quale è stata ingiunta la rimozione del cancello elettrico realizzato senza titolo e in difformità dalla comunicazione di inizio lavori di data 12 ottobre 2016;
(b) nei primi motivi aggiunti:
-	del provvedimento del responsabile dell’Area Edilizia Privata – Urbanistica di data 8 agosto 2018, con il quale è stata inibita la SCIA in sanatoria presentata il 5 giugno 2018, ed è stato confermato l’ordine di rimozione del cancello elettrico;
-	della relazione del comandante della Polizia Locale di data 27 luglio 2018;
-	del preavviso di diniego di data 20 giugno 2018;
(c) nei secondi motivi aggiunti:
-	della relazione del comandante della Polizia Locale di data 27 luglio 2018, dopo l’acquisizione della stessa mediante procedura di accesso;
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TERESA ZANI, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuela Ghisi e Francesco Keller, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
COMUNE DI COCCAGLIO, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/C;
ANGELO PIVA, non costituitosi in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Coccaglio;
Visto l’art. 35 comma 2-a cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	dichiara l’estinzione del ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	pone il contributo unificato a carico della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023, con l'intervento dei magistrati:

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