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Sentenza n. 202300713/2023

Sentenza n. 202300713/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - TITOLI EDILIZI RILASCIATI AL CONTROINTERESSATO - LEGITTIMITÀ - VERIFICA - ISTANZA - SILENZIO INADEMPIMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300713/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricorrente Ziliani Mariagrazia, quale procuratore generale di Dosselli Teresina, ha impugnato il silenzio inadempimento del Comune di Azzano Mella in relazione a una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) numero 45 del 2022 presentata da Fabrizio Ziliani, titolare dell'Azienda Agricola Ziliani Fabrizio. La SCIA riguardava la realizzazione di un piazzale in asfalto e cemento in area agricola. In assenza di provvedimento, la ricorrente ha inoltrato istanza di sollecito al Comune tramite posta elettronica certificata il 4 aprile 2023, ritenendo che l'amministrazione fosse obbligata a svolgere le verifiche spettanti secondo la legge. Di fronte al persistente inerzia dell'ente locale, il ricorrente ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la declaratoria di illegittimità del silenzio.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema della prenotificazione delle attività edilizie disciplinato dal decreto legislativo numero 380 del 2001 in materia di edilizia e urbanistica, con specifico riferimento alla procedura della SCIA, che rappresenta un meccanismo semplificato di comunicazione preventiva all'amministrazione pubblica per talune categorie di interventi. Applicabile è l'articolo 19, comma 4, della legge numero 241 del 1990 sulla procedura amministrativa, che prevede l'obbligo per l'amministrazione di provvedere entro i termini stabiliti e disciplina il diritto del cittadino di sollecitare l'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione. La normativa generale sulla procedura amministrativa e quella specifica in materia di controllo su SCIA costituiscono il fondamento della pretesa processuale della ricorrente.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiede nella verificazione dell'esistenza di un obbligo legale gravante sul Comune di Azzano Mella di svolgere tempestivamente le verifiche previste in relazione alla SCIA presentata, nonché nella conseguente illegittimità del silenzio mantenuto anche dopo la sollecitazione del 4 aprile 2023. La ricorrente sosteneva che il decorso del termine ordinario, in assenza di provvedimento amministrativo esplicito, avrebbe dovuto dar luogo all'applicazione della disciplina legale del silenzio, attivando gli istituti previsti dall'ordinamento. Si trattava di una questione rilevante sotto il profilo della garanzia dei diritti procedimentali dei cittadini e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

La motivazione del giudice

Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato in memoria depositata l'8 settembre 2023 di non aver più interesse a proseguire il ricorso, rendendo sopravvenuto il difetto di interesse. Il collegio giudicante ha ritenuto, in conformità alla consolidata giurisprudenza amministrativa, che il venir meno dell'interesse della parte durante il giudizio determina l'improcedibilità della causa, poiché viene a mancare uno dei presupposti essenziali per l'esercizio della giurisdizione. La dichiarazione della ricorrente di aver perso interesse alla pronunzia—presumibilmente in ragione del fatto che l'amministrazione aveva nel frattempo adottato il provvedimento richiesto o che la situazione era stata comunque risolta—ha neutralizzato la ragion di causa. Il Tribunale ha dunque ritenuto di dovere dichiarare il ricorso improcedibile, evitando una pronuncia di merito ormai priva di utilità pratica.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ordinandone l'estinzione del giudizio. Il Comune di Azzano Mella è stato condannato al pagamento delle spese processuali nella misura di millecinquecento euro, oltre accessori di legge se dovuti, come conseguenza della soccombenza nella causa. La sentenza è stata ordinata come eseguibile dall'autorità amministrativa a decorrere dalla pronuncia.

Massima

L'interesse ad agire nel giudizio amministrativo viene a mancare quando la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse a conseguire la pronunzia giudiziale, per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile indipendentemente dal merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Luigi Rossetti,	Referendario, Estensore
per l'accertamento dell'obbligo di provvedere
a carico dell'amministrazione resistente con conseguente declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull'istanza di sollecito all'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L. n. 241/1990, inviata dall'odierna ricorrente all'indirizzo pec del Comune in data 4 aprile 2023 (doc. 2), in relazione alla SCIA n. 45/2022, presentata da Fabrizio Ziliani, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Ziliani Fabrizio, avente ad oggetto la realizzazione di un piazzale in asfalto e cemento in area agricola (doc. 3)
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2023, proposto da
Ziliani Mariagrazia, Quale Procuratore Generale di Dosselli Teresina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Azzano Mella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Fontana in Brescia, via Armando Diaz n. 28;
Azienda Agricola Ziliani Fabrizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Euroverde, Sa-Fer S.p.A., non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Azzano Mella e di Azienda Agricola Ziliani Fabrizio;
Vista la memoria dell’08.09.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Azzano Mello al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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