EDILIZIA ED URBANISTICA - PROROGA CONVENZIONE URBANISTICA - PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - ILLEGITTIMITA'
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300007/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Santo Giovanni Rozzoni ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, impugnando due deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Castel Rozzone. La prima deliberazione impugnata è la n. 55/2019, adottata il 12 dicembre 2019 e notificata al ricorrente l'11 gennaio 2020. Successivamente, il ricorrente ha presentato motivi aggiunti in data 22 settembre 2020, estendendo l'impugnazione anche alla deliberazione del Consiglio comunale n. 25/2020, adottata il 15 giugno 2020. Il ricorso, iscritto al numero di registro generale 120 del 2020, impugna inoltre ogni altro atto presupposto, consequenziale o di esecuzione rispetto ai provvedimenti contestati. Nella controversia risultano coinvolti anche altri soggetti, tra cui Luigi Cristoforo Mario Belloli, Giacomina Luigina Belloli, Benedetto Giuseppe Belloli e altri, che tuttavia non si sono costituiti in giudizio, indicando possibilmente un contesto di interesse pubblico più ampio legato alla deliberazione impugnata.
Il quadro normativo
Il ricorso è stato deciso dal TAR Lombardia secondo le disposizioni della legge n. 1034 del 1971 e successive modificazioni, che disciplinano il ricorso amministrativo contro gli atti delle pubbliche amministrazioni. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono espressione dell'esercizio del potere deliberativo dell'ente locale e sono sottoposte al sindacato del giudice amministrativo in relazione alla loro legittimità e conformità alla normativa vigente. Il giudizio amministrativo si concentra sulla verifica della correttezza procedurale, della competenza dell'organo deliberante, della completezza dell'istruttoria e del rispetto dei principi di trasparenza e legalità che caratterizzano l'azione amministrativa. Le deliberazioni comunali, in particolare quando riguardano materie di interesse generale come l'urbanistica, gli assetti territoriali o le variazioni contabili, devono rispettare i vincoli normativi nazionali e regionali applicabili.
La questione giuridica
Il ricorrente ha prospettato una serie di censure nei confronti delle deliberazioni impugnate, con aggiunta di motivi ulteriori che hanno ampliato lo spettro delle contestazioni. La natura specifica delle criticità giuridiche non emerge pienamente dal testo dispositivo, tuttavia il ricorso evidenzia una contestazione di legittimità delle deliberazioni che ha indotto il ricorrente a ritenere illegittime le determinazioni assunte dal Consiglio comunale. La complessità della questione è ulteriormente sottolineata dalla presentazione di motivi aggiunti successivamente al ricorso iniziale, segnalando probabilmente l'emersione di ulteriori elementi fattuali o giuridici pertinenti durante il corso del giudizio. La varietà degli atti conseguenti che il ricorrente ha inteso impugnare, compresi gli atti non ancora conosciuti ma collegati alle deliberazioni originarie, evidenzia una contestazione caratterizzata da molteplici profili di illegittimità.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, riunito in camera di consiglio il 14 dicembre 2022 con i magistrati Bernardo Massari, Massimo Zampicinini e Marcello Bolognesi, ha esaminato approfonditamente tutti gli atti della causa, il ricorso nella sua formulazione originaria e i motivi aggiunti. Nel corso dell'udienza pubblica del 14 dicembre 2022, il relatore Massimo Zampicinini ha illustrato la posizione delle parti, ascoltando gli argomenti dei difensori secondo le modalità previste dal verbale d'udienza. Il collegio giudicante, dopo attenta valutazione della documentazione prodotta e delle argomentazioni sviluppate dalle parti, ha ritenuto che le censure mosse dal ricorrente non potessero trovare accoglimento, preferendo le tesi sostenute dall'amministrazione resistente rappresentata dall'avvocato Mauro Ballerini. L'esito del giudizio denota una piena legittimità delle deliberazioni impugnate secondo la valutazione del collegio, il quale non ha rilevato profili di illegittimità nella loro adozione e nei loro effetti, accogliendo implicitamente l'impostazione difensiva dell'ente comunale e respingendo la prospettiva giuridica del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto integralmente il ricorso proposto da Santo Giovanni Rozzoni, dichiarando il difetto di fondamento delle contestazioni rivolte alle deliberazioni del Consiglio comunale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Castel Rozzone, liquidate nella misura di tremila euro, quale compenso per i costi sostenuti dall'amministrazione resistente per la difesa in giudizio. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, determinando così il definitivo assestamento della controversia in favore dell'ente locale e l'impossibilità per il ricorrente di proseguire la contestazione attraverso ulteriori iniziative di merito su questa medesima questione.
Massima
Le deliberazioni degli organi comunali sono legittimamente adottabili quando risultano conformi alla normativa vigente in materia e non presentano profili di illegittimità procedimentale o sostanziale nel loro processo formativo e nei loro effetti sull'amministrazione e sui terzi interessati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore Marcello Bolognesi, Referendario Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento: - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Castel Rozzone n. 55/2019 del 12.12.2019, notificata al ricorrente in data 11.1.2020; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale, di esecuzione o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, rispetto all'atto impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\9\2020, per l’annullamento: - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Castel Rozzone, n. 55/2019, del 12.12.2019, notificata al ricorrente in data 11.1.2020; - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Castel Rozzone, n. 25/2020, del 15.6.2020, notificata al ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale, di esecuzione o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, rispetto agli atti impugnati. sul ricorso numero di registro generale 120 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Santo Giovanni Rozzoni, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Buzzanca, Marco Buzzanca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Castel Rozzone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione; Luigi Cristoforo Mario Belloli, Giacomina Luigina Belloli, Benedetto Giuseppe Belloli, Mari' Foglieni, Ivan Belloli, Silvia Antonia Bosco, Alberto Trevisan, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Rozzone; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell’amministrazione resistente che liquida in Euro 3.000,00 (tremila). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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