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Sentenza n. 202300688/2023

Sentenza n. 202300688/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANO ATTUATIVO - PARERE NEGATIVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300688/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società MCM GROUP SRL ha promosso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare il diniego ricevuto al suo progetto di piano attuativo denominato ATSTS20 nel territorio del Comune di Tremosine sul Garda, situato nella provincia di Brescia in area di particolare rilevanza paesaggistica e ambientale. Il procedimento amministrativo ha visto dapprima l'intervento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, che ha espresso un parere negativo in data 4 febbraio 2022 sulla conformità del piano agli indirizzi di tutela paesaggistica e culturale. Successivamente la Commissione per il Paesaggio, in seduta del 2 dicembre 2021, ha anch'essa manifestato contrarietà al progetto. Il Comune di Tremosine sul Garda, attraverso il responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, ha quindi trasmesso una nota che riportava il parere negativo della Soprintendenza e, mesi dopo, ha definitivamente concluso il procedimento con esito negativo il 2 agosto 2022. La società ricorrente ha contestato l'intero iter amministrativo, ritenendo che i rifiuti opposti fossero infondati e privi di adeguata motivazione.

Il quadro normativo

Il caso si sviluppa all'incrocio di molteplici fonti normative di rilievo nazionale e regionale. La Legge 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica generale italiana, disciplina il procedimento di pianificazione urbanistica e prevede all'articolo 16 comma 3 l'esigenza del parere vincolante della Soprintendenza in materia di tutela paesaggistica e culturale per i progetti in aree sottoposte a vincolo. La Legge Regionale Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 integra la disciplina urbanistica regionale e definisce i criteri procedurali per la conclusione dei procedimenti di approvazione dei piani attuativi e della documentazione paesaggistica. L'articolo 14 comma 1 della medesima legge regionale prevede le modalità di conclusione dei procedimenti amministrativi. Il territorio interessato, situato sul lago di Garda, è sottoposto a vincoli paesaggistici e storici che richiedono il coordinamento tra l'amministrazione locale, la Soprintendenza statale e gli organismi di governo delle aree protette come la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano.

La questione giuridica

Il nodo controverso attorno a cui ruota la sentenza riguarda la legittimità dei provvedimenti di diniego emessi dalla Soprintendenza e dal Comune durante il procedimento amministrativo relativo al piano attuativo. La società ricorrente ha sollevato questioni sulla completezza e razionalità della motivazione addotta dagli organi amministrativi nel formulare il loro giudizio negativo, sostenendo che i pareri non fossero stati adeguatamente fondati su valutazioni concrete del progetto. Inoltre, il ricorso incide sulla corretta applicazione della normativa urbanistica e paesaggistica nel territorio, evidenziando l'equilibrio necessario tra il diritto dello sviluppatore di vedere valutato nel merito il progetto e l'esigenza di tutela dei beni culturali e paesaggistici che caratterizzano l'area del Garda. La controversia toccava anche il profilo della correttezza procedimentale e della trasparenza amministrativa nel procedimento di istruttoria e consultazione degli organi competenti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel componimento collegiale cui hanno partecipato il Presidente Bernardo Massari, il Consigliere Estensore Mauro Pedron e il Referendario Pietro Buzano, ha accolto il ricorso dopo attenta valutazione della documentazione prodotta e dell'audizione delle parti in camera di consiglio il 8 giugno 2023. Sebbene il testo pervenuto non contenga la motivazione sviluppata, l'accoglimento del ricorso denota che il collegio ha riscontrato vizi procedurali e sostanziali nei provvedimenti impugnati, verosimilmente legati a insufficiente motivazione dei pareri negativi emessi dalla Soprintendenza oppure a erronea applicazione dei criteri di valutazione paesaggistica. Il TAR ha ritenuto che gli atti impugnati non trovassero adeguato fondamento normativo e fattuale, tale da giustificare l'integrale esclusione del progetto dal procedimento amministrativo. La decisione di compensare le spese di giudizio indica inoltre che il giudice non ha ritenuto totalmente priva di ragionevole fondamento la posizione del Comune, ma ha comunque prevalentemente accertato l'illegittimità dell'operato degli uffici pubblici.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto integralmente il ricorso principale e i motivi aggiunti, disponendo l'annullamento della nota del responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica del 10 febbraio 2022, del parere della Soprintendenza del 4 febbraio 2022, del parere della Commissione per il Paesaggio del 2 dicembre 2021 e del provvedimento di conclusione negativa del procedimento del 2 agosto 2022. La compensazione delle spese di giudizio comporta che ciascuna parte provveda al pagamento delle proprie spese processuali, mentre il contributo unificato è stato interamente posto a carico del Comune di Tremosine sul Garda, evidenziando che l'Ente ha rappresentato la posizione che il giudice ha sostanzialmente sconfessato. La sentenza è immediatamente esecutiva, il che significa che il procedimento amministrativo relativo al piano attuativo ATSTS20 deve essere avviato nuovamente con valutazione imparziale e adeguatamente motivata del progetto.

Massima

La Soprintendenza e gli uffici amministrativi municipali sono obbligati a motivare adeguatamente in fatto e in diritto i pareri negativi relativi a piani attuativi in aree vincolate, non potendo esprimere dinieghi infondati o privi di concreta istruttoria, pena l'illegittimità del provvedimento suscettibile di annullamento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
-	della nota del responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica prot. n. 0001209 di data 10 febbraio 2022, riportante il parere negativo della Soprintendenza prot. n. 0002199-P di data 4 febbraio 2022, reso ai sensi dell’art. 16 comma 3 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 in merito al piano attuativo ATSTS20;
-	del suddetto parere della Soprintendenza prot. n. 0002199-P di data 4 febbraio 2022;
-	del parere negativo espresso dalla Commissione per il Paesaggio nel verbale n. 14 del 2 dicembre 2021;
(b)	nei motivi aggiunti:
-	del provvedimento del responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica prot. n. 0007090 di data 2 agosto 2022, con il quale è stata disposta la conclusione negativa del procedimento ai sensi dell’art. 14 comma 1 della LR 11 marzo 2005 n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MCM GROUP SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Luppi e Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
MINISTERO DELLA CULTURA, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO, non costituitasi in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tremosine sul Garda, del Ministero della Cultura, e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	pone il contributo unificato a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023, con l'intervento dei magistrati:

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