EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE - IN SANATORIA - RILASCIATO AL CONTROINTERESSATO - ILLEGITTIMITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300663/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Ecosac S.r.l. e F.lli Passera S.n.c., due aziende con compendi produttivi nel territorio comunale di Spirano, hanno proposto ricorso amministrativo contro un permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal medesimo Comune nei confronti di Zanoli Silvano. Il provvedimento autorizzava la realizzazione di un fabbricato al rustico ubicato su un'area agricola posta in prossimità dei compendi aziendali delle ricorrenti. Le aziende ricorrenti hanno avuto conoscenza del permesso a seguito di un accesso agli atti riscontrato il 8 febbraio 2020, successivamente al rilascio dello stesso permesso avvenuto il 7 gennaio 2020 con protocollo n. 382. Le ricorrenti hanno agito per l'annullamento dell'autorizzazione e per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'emanazione del provvedimento ritenuto illegittimo.
Il quadro normativo
La fattispecie si inserisce nell'ambito della disciplina dei permessi di costruire in sanatoria, istituto regolato dalle normative nazionali in materia di edilizia e urbanistica, nonché dalle disposizioni del codice del processo amministrativo in tema di legittimazione ad agire e di termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi. Rilevante è la normativa sulla partecipazione procedimentale nei processi di rilascio di autorizzazioni edilizie e sul diritto di accesso agli atti amministrativi quale strumento per la conoscenza dei provvedimenti. Le norme applicabili regolano altresì le condizioni di ammissibilità del ricorso amministrativo, inclusa l'esistenza di una legittimazione attiva da parte dei ricorrenti e il rispetto dei termini perentori di impugnazione.
La questione giuridica
Il giudizio amministrativo ha dovuto affrontare il tema della ricevibilità della domanda rispetto agli elementi costitutivi del ricorso stesso, con particolare riguardo alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità della sua proposizione. La questione centrale riguardava se le ricorrenti possedessero una qualificazione giuridica idonea ad agire in giudizio, nonché se il ricorso fosse stato proposto nel rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge. In particolare, era rilevante valutare se il momento della conoscenza effettiva del provvedimento potesse incidere sulla regolarità temporale dell'impugnazione e se le aziende ricorrenti vantassero un interesse legittimo diretto e concreto rispetto alla controversia.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato criticamente i presupposti di ammissibilità del ricorso alla luce della documentazione processuale prodotta e della ricostruzione dei fatti dedotti dalle parti. L'analisi condotta dal Tribunale ha condotto a ritenere che il ricorso presentato dalle ricorrenti non fosse conforme ai requisiti sostanziali e formali necessari per la sua prosecuzione in giudizio. Il ragionamento del TAR è stato orientato verso l'identificazione di un vizio procedimentale o sostanziale nel ricorso stesso tale da precluderne l'ammissibilità, indipendentemente dal merito della controversia e dalle ragioni sottese alla denuncia di illegittimità del permesso di costruire. Pertanto il giudice ha ritenuto di non poter nemmeno entrare nel merito della questione di fondo relativa alla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza pronunciata il 7 luglio 2023 in camera di consiglio mediante collegamento da remoto, ha dichiarato il ricorso inammissibile, precludendo così ogni cognizione successiva nel merito della causa. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, secondo l'ordinaria disciplina dei costi processuali. Il provvedimento è stato ordinato all'esecuzione dall'autorità amministrativa competente, in conformità alle disposizioni del codice del processo amministrativo.
Massima
L'inammissibilità del ricorso amministrativo può essere dichiarata dal giudice quando sussistano vizi negli elementi costitutivi della domanda, quali l'assenza di legittimazione ad agire o il difetto dei requisiti procedurali di proposizione, indipendentemente dal fondamento dei motivi di ricorso nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del permesso di costruire in sanatoria EDI_2017_00064_PDC in SAN, prot. n. 382 del 7.1.2020, rilasciato dal Comune di Spirano al controinteressato, di cui le ricorrenti hanno avuto conoscenza a seguito di un accesso agli atti riscontrato il 8.2.2020, inerente ad un fabbricato al rustico insistente su un'area agricola posta a ridosso del compendio produttivo delle ricorrenti; - di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso; nonché per la condanna del Comune di Spirano a risarcire i danni sofferti dalle ricorrenti in ragione dell'attività qui censurata; sul ricorso numero di registro generale 284 del 2020, proposto da Ecosac S.r.l. e F.lli Passera S.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Loda e Anna Bassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Loda in Brescia, via Romanino, 16; Comune di Spirano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Bordogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Zanoli Silvano, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi n.2; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Spirano e di Silvano Zanoli; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 luglio 2023, svoltasi mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati:
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