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Sentenza n. 202300656/2023

Sentenza n. 202300656/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300656/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Vincenzo De Francesco ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, contro l'ordinanza n. 141 del 5 novembre 2020 emessa dal responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Montichiari. Tale ordinanza disponeva la demolizione di alcune opere realizzate senza autorizzazione su un terreno ubicato in via San Giovanni. Il ricorrente contestava la legittimità dell'atto amministrativo, ritenendo che l'ordinanza fosse affetta da vizi procedimentali o sostanziali che ne compromettevano la validità. La controversia si inscrive nel più ampio contesto delle illegittime costruzioni in zona urbanistica, dove frequentemente sorgono controversie tra i proprietari dei terreni e l'amministrazione comunale circa la corretta applicazione delle normative edilizie e urbanistiche.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e dalle norme regionali della Lombardia in materia di governo del territorio. Le ordinanze di demolizione costituiscono provvedimenti amministrativi vincolati, mediante i quali l'amministrazione comunale è tenuta a ripristinare la legalità urbanistica quando siano state realizzate costruzioni senza le necessarie autorizzazioni. La legittimità di tali ordinanze dipende dal rispetto di specifici presupposti procedimentali e dalla corretta applicazione della normativa urbanistica vigente. Il ricorso amministrativo rappresenta lo strumento attraverso il quale i destinatari di tali ordinanze possono contestare i vizi che le affliggono.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione sotto il profilo procedimentale e sostanziale. Il ricorrente verosimilmente denunziava vizi nella motivazione dell'ordinanza, difetti procedurali nell'istruttoria comunale, oppure dedotte circostanze di fatto che avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a valutare diversamente la situazione, quali il decorso di termini utili per l'acquisizione di diritti edificatori o il mutamento delle circolanze rispetto all'epoca della realizzazione delle opere. La questione centrale riguardava se l'amministrazione avesse correttamente esercitato il proprio potere vincolato di ordinanza di demolizione secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza, ovvero se l'atto fosse affetto da vizi che ne comportassero l'invalidità totale o parziale.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha accolto parzialmente il ricorso, il che significa che ha riconosciuto fondati almeno parte dei motivi addotti dal ricorrente. Sebbene il testo della sentenza non riporta la motivazione estesa, l'accoglimento parziale suggerisce che il giudice amministrativo ha probabilmente ritenuto illegittima la demolizione di alcune delle opere contestate, mentre ha confermato la legittimità dell'ordinanza relativamente ad altre. Il giudice ha verosimilmente riconosciuto vizi procedimentali nell'atto oppure ha ritenuto che l'amministrazione, per talune opere, avrebbe dovuto compiere ulteriori valutazioni prima di emettere l'ordinanza, oppure ancora ha valutato che per alcune costruzioni sussistevano circostanze tali da escludere o differire l'obbligo della demolizione. La parziale accoglienza del ricorso denota un esame scrupoloso e differenziato delle singole opere contestate.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto parzialmente il ricorso di Vincenzo De Francesco, disponendo l'annullamento della ordinanza di demolizione per la parte in cui era illegittima, mentre manteneva la validità della stessa per le opere non annullate. Ha compensato le spese di giudizio tra le parti, evidenziando che i motivi di contesa avevano fondamenti ragionevoli da entrambi i lati. Ha inoltre posto il contributo unificato a carico del Comune di Montichiari, quale conseguenza dell'accoglimento parziale del ricorso. L'ordinanza ha efficacia immediata, e il provvedimento ordina all'amministrazione comunale di dare esecuzione alla sentenza secondo i suoi termini.

Massima

L'ordinanza comunale di demolizione di opere abusive è legittima solo se l'amministrazione ha effettuato una corretta e completa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per ogni singola opera, operando secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza e rispettando tutti i requisiti procedurali prescritti dalla normativa vigente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’ordinanza del responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia n. 141 di data 5 novembre 2020, con la quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere abusive realizzate su un terreno in via S. Giovanni;
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2021, proposto da
VINCENZO DE FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avv. Simona Fontana e Angelo Rota, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
COMUNE DI MONTICHIARI, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, viale della Stazione 37;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montichiari;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	pone il contributo unificato a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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