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Sentenza n. 202300653/2023

Sentenza n. 202300653/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO - CONVENZIONE URBANISTICA - DECADENZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300653/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Fonderia Baldis SNC, una società ricorrente, aveva sottoscritto il 17 dicembre 2008 una convenzione urbanistica con il Comune di Gorle per l'attuazione di un programma integrato di intervento denominato "Fonderia Baldis" ubicato in via Michelangelo Buonarroti. Nell'ambito di questa convenzione, la ricorrente aveva versato la somma di 284.000 euro in sostituzione della realizzazione diretta dello standard di qualità ambientale e urbanistica, aveva ceduto gratuitamente aree destinate all'urbanizzazione primaria, e aveva fornito una polizza fideiussoria n. 1810977 emessa da Coface Assicurazioni il 3 dicembre 2008 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti. La controversia nasceva dal mancato rispetto dei termini della convenzione urbanistica e dalla mancata restituizione di quanto versato o ceduto dalla ricorrente, nonché dal mancato svincolo della polizza fideiussoria scaduta. La società ricorrente aveva quindi deciso di agire in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'accertamento della decadenza della convenzione e il conseguente recupero delle prestazioni fornite.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nel contesto del diritto urbanistico e amministrativo, regolato dalle norme in materia di convenzioni urbanistiche e programmi integrati di intervento previste dal Testo Unico dell'Edilizia e dalle normative regionali lombarde. Le convenzioni urbanistiche sono strumenti attraverso cui l'amministrazione pubblica e i privati disciplinano gli obblighi reciproci per la realizzazione di opere di interesse pubblico e per il reperimento dei cosiddetti standard urbanistici. La decadenza della convenzione comporta l'estinzione degli effetti della stessa e, di conseguenza, la restituzione delle prestazioni già fornite in esecuzione dei patti convenuti. Il caso è stato sottoposto al giudice amministrativo secondo le norme del Codice del Processo Amministrativo, articoli 35, 84 e 85, che disciplinano la legittimazione attiva, la competenza del giudice amministrativo e le procedure processuali applicabili.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava l'accertamento della decadenza della convenzione urbanistica sottoscritta fra la ricorrente e il Comune di Gorle e le conseguenze giuridiche che ne derivavano, ossia la restituzione delle somme versate, delle aree cedute e della polizza fideiussoria. Nel caso specifico, la ricorrente lamentava il venir meno delle condizioni che avevano giustificato gli impegni assunti, chiedendo al giudice di verificare se la convenzione avesse effettivamente perduto efficacia e di disporre il conseguente ripristino della situazione giuridica originaria mediante la restituzione di quanto fornito. La complessità della questione risiedeva nel bilanciamento tra i diritti del privato investitore e gli interessi pubblici rappresentati dall'amministrazione comunale, nonché nella corretta interpretazione delle clausole della convenzione e dei termini di decadenza.

La motivazione del giudice

Leggendo il dispositivo della sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di dichiarare estinto il giudizio e di compensare le spese di lite tra le parti. L'estinzione del giudizio in sede amministrativa avviene tipicamente quando le parti raggiungono una composizione della controversia, quando viene a mancare la materia del contendere, o quando vi è una modifica delle circostanze che rendono la lite priva di interesse concreto. La compensazione delle spese, elemento frequente nelle sentenze di estinzione, suggerisce che le parti abbiano raggiunto un accordo nel corso del giudizio, che avrebbe comportato la soluzione della controversia in maniera equivalente al riconoscimento di diritti già in capo alla ricorrente. Il collegio giudicante ha ritenuto di non procedere all'analisi nel merito delle specifiche eccezioni sulla decadenza della convenzione, preferendo constatare l'estinzione della lite a causa dell'intervenuta soluzione conciliativa tra i contendenti. Questa scelta procedurale ha comportato che la sentenza acquisisse effetti risolutivi della controversia senza necessità di pronunce condannative nei confronti dei convenuti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia nella sua Sezione Seconda, ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti. La sentenza è stata pronunciata dal collegio composto dal Presidente Bernardo Massari, dal Consigliere Estensore Mauro Pedron e dal Referendario Massimo Zampicinini nella camera di consiglio del 3 maggio 2023. L'ordine di esecuzione è stato affidato all'autorità amministrativa competente. Sebbene le richieste specifiche della ricorrente non abbiano ricevuto pronunce esplicite nel dispositivo, l'estinzione della lite comporta che la controversia è stata sostanzialmente risolta mediante accordo tra le parti.

Massima

Quando in una controversia relativa a convenzioni urbanistiche interviene un accordo transattivo fra le parti durante il giudizio amministrativo, il giudice dichiara l'estinzione della lite e provvede alla compensazione delle spese, prescindendo dal giudizio nel merito circa la decadenza e gli obblighi restitutori della convenzione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'accertamento
-	della decadenza della convenzione urbanistica sottoscritta in data 17 dicembre 2008 dalla ricorrente e dal Comune di Gorle per l’attuazione del programma integrato di intervento “Fonderia Baldis” di via Michelangelo Buonarroti;
e per la conseguente condanna dell'amministrazione
-	a restituire la somma di € 284.000 versata ai sensi dell'art. 4 della convenzione urbanistica in luogo della realizzazione diretta dello standard di qualità, oltre agli interessi legali dalla data di scadenza della convezione urbanistica, e agli interessi di mora dalla data della prima messa in mora, sino all'effettivo saldo;
-	a restituire le aree cedute gratuitamente per l'urbanizzazione primaria secondo quanto previsto dall'art. 7 della convenzione urbanistica, o in subordine a versare la somma di € 10.000, corrispondente al valore attribuito dalle parti alle suddette aree, oltre agli interessi legali dalla data di scadenza della convezione urbanistica, e agli interessi di mora dalla data della prima messa in mora, sino all'effettivo saldo;
-	allo svincolo e alla restituzione dell'originale della polizza fideiussoria n. 1810977 rilasciata in data 3 dicembre 2008 da Coface Assicurazioni spa in base all'art. 8 della convenzione urbanistica a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla ricorrente;
-	al risarcimento dei danni derivanti dal mancato svincolo della polizza fideiussoria;
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2021, proposto da
FONDERIA BALDIS SNC DI BALDIS GIORGIO, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bari, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
COMUNE DI GORLE, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
CDF SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Fiorona e Paolo Loda, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il secondo legale in Brescia, via Ferramola 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gorle e di CDF srl;
Visti gli art. 35 comma 2-c, 84 e 85 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara estinto il giudizio;
(b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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