EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – ADOZIONE E APPROVAZIONE VARIANTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300650/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Bettoni Spa ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, per ottenere l'annullamento di due deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale di Castegnato: la deliberazione numero 11 del 9 aprile 2019, che ha adottato la quarta variante al Piano di Governo del Territorio, e la deliberazione numero 46 del 30 settembre 2019, che ha approvato definitivamente la medesima variante. Il ricorso era stato iscritto al registro generale del TAR con il numero 245 del 2020. La controversia riguardava specificamente l'adozione e l'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale secondo le modalità previste dalla legge regionale della Lombardia in materia urbanistica, e contro questo provvedimento la ricorrente aveva ritenuto di avere fondati motivi di impugnazione davanti al giudice amministrativo.
Il quadro normativo
La materia della pianificazione territoriale è disciplinata dalla legge regionale della Lombardia numero 12 del 2005, che prevede specifiche procedure per l'adozione e l'approvazione delle varianti al Piano di Governo del Territorio. L'articolo 13 di tale legge stabilisce i requisiti formali e sostanziali che le amministrazioni comunali devono rispettare nel procedimento di adozione e approvazione delle varianti al PGT, includendo consultazioni, valutazioni e formalità amministrative. Il ricorso al TAR rappresenta il rimedio giurisdizionale ordinario per contestare la legittimità di tali provvedimenti comunali quando si lamenti una violazione di legge o dei principi generali dell'azione amministrativa. La giurisdizione del TAR su tali materie è pacificamente consolidata e rappresenta il forum naturale per controversie urbanistiche di questa natura.
La questione giuridica
Sebbene la sentenza non esponga analiticamente i motivi di impugnazione proposti dalla società ricorrente, è evidente che la lite era incentrata sulla legittimità della procedura di adozione e approvazione della variante al PGT. La questione centrale era se il Comune di Castegnato avesse rispettato le procedure stabilite dalla legge regionale e i principi generali del diritto amministrativo nell'adottare e approvare la variante al Piano di Governo del Territorio. Nel corso della pendenza del giudizio, tuttavia, è accaduto un evento processuale rilevante che ha mutato lo scenario giuridico della controversia, rendendo la questione di diritto sostanziale superata dagli eventi.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminata la situazione processuale della causa e il mutamento delle circostanze intervenute durante lo svolgimento del giudizio, ha constatato che la società ricorrente aveva perso la sua posizione giuridica rilevante per stare in giudizio. In particolare, è sopravvenuto un difetto di interesse della ricorrente ad ottenere l'annullamento, che rappresenta un vizio processuale di natura temporale: quando cioè, nel corso del giudizio, viene meno la ragione sostanziale che ha mosso il ricorrente a proporre l'impugnazione. Ciò può accadere per molteplici ragioni, quali l'esecuzione della deliberazione impugnata, l'adozione di provvedimenti successivi che hanno rimosso la fattispecie contestata, o altri eventi sopravvenuti che rendono impossibile o privo di utilità pratica ottenere il provvedimento richiesto. La dichiarazione di improcedibilità è stata quindi la conseguenza logica di questa situazione, che il giudice aveva il dovere di valutare in autotutela.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, respingendo quindi la richiesta di annullamento delle deliberazioni comunali non per una valutazione nel merito della loro legittimità, bensì per difetto di una condizione processuale essenziale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte continuerà a sostenere i propri costi processuali, senza condanna reciproca. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 7 luglio 2023, svoltasi mediante collegamento da remoto secondo il disposto dell'articolo 87, comma 4-bis, del codice di procedura amministrativa.
Massima
Quando nel corso di un giudizio amministrativo viene meno la posizione giuridica sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto non più sussistono i presupposti per ottenere una pronuncia utile.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - in parte qua, delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Castegnato n. 11 del 9 aprile 2019 e n. 46 del 30 settembre 2019 recanti, rispettivamente, l’adozione e l’approvazione definitiva della quarta variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005; - di ogni ulteriore atto comunque presupposto e/o connesso, di cui è stato pubblicato il relativo avviso nel BURL n. 46 del 13 novembre 2019. sul ricorso numero di registro generale 245 del 2020, proposto da Bettoni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Silvano Venturi in Brescia, via Armando Diaz n. 9; Comune di Castegnato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz 13/C; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castegnato; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 luglio 2023, svoltasi mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati:
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