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Sentenza n. 202300649/2023

Sentenza n. 202300649/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - INGIUNZIONE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - ACQUISIZIONE GRATUITA- ILLEGITTIMITA'

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300649/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Maestro S.r.l., con sede legale a Verona, ha ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro un'ordinanza emessa dal Comune di Curno in data 23 gennaio 2020. L'ordinanza, denominata ordinanza n. 7 di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi e emanata dal Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Ecologia dell'ente, imponeva alla società ricorrente di rimuovere, entro dieci giorni dalla notificazione e a proprie spese, una recinzione in rete metallica sostenuta da paletti in ferro. La recinzione era ubicata in prossimità del confine tra un'area di proprietà della Maestro S.r.l., identificata al catasto nei mappali 1554 sub 704 e sub 705, e una proprietà attigua della società Caldara Immobiliare S.r.l. L'ordinanza sindicale comportava la minaccia che, in caso di inottemperanza, l'area e il bene sarebbero stati acquisiti di diritto al patrimonio comunale. La controversia coinvolgeva pertanto questioni relative alla legittimità del provvedimento amministrativo, alla corretta identificazione della proprietà e ai poteri autorizzatori e sanzionatori dell'amministrazione comunale in materia di edilizia e urbanistica.

Il quadro normativo

La materia del ripristino dello stato dei luoghi a seguito di violazioni urbanistiche e edilizie rientra nella competenza dei comuni, che dispongono di strumenti amministrativi sanzionatori, incluse le ordinanze ingiunzionali. Le ordinanze di ingiunzione costituiscono provvedimenti amministrativi soggetti al sindacato della giurisdizione amministrativa, che deve verificarne la legittimità sotto il profilo della competenza, della corretta procedura e della conformità al principio di proporzionalità. In particolare, l'amministrazione deve operare secondo le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale per gli atti di notificazione e deve rispettare i termini perentori fissati dalle disposizioni vigenti in materia di diritti dei proprietari. La normativa urbanistica regionale e nazionale disciplina inoltre le ipotesi di acquisizione d'ufficio di beni al patrimonio comunale, configurandola quale misura estrema successiva all'inottemperanza di specifiche ingiun zioni.

La questione giuridica

Il ricorso presentato dalla Maestro S.r.l. contestava la legittimità dell'ordinanza emessa dal Comune di Curno sotto molteplici profili: procedurali, sostanziali e relativi alla corretta notificazione dell'atto. La società ricorrente intendeva far valere che il provvedimento sindacale potesse essere affetto da vizi di legittimità, sia per quanto concerne la fase istruttoria e decisoria, sia per l'apparato sanzionatorio conseguente all'inottemperanza. Inoltre, la causa vedeva coinvolte altre parti, in particolare la Caldara Immobiliare S.r.l., titolare della proprietà confinante, il cui interesse nella controversia era direttamente collegato all'accertamento della correttezza della delimitazione delle aree interessate dal provvedimento. La complessità della questione risiedeva nell'equilibrio tra il potere sanzionatorio dell'amministrazione comunale e i diritti proprietari dei soggetti destinatari dell'ordinanza, nonché nella corretta identificazione catastale delle aree oggetto della controversia.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR ha proceduto a un'analisi multiforme della ricorrenza dei presupposti di ammissibilità, procedibilità e fondatezza del ricorso. Con riguardo ad alcuni profili, il tribunale ha ritenuto di dover qualificare il ricorso come inammissibile, probabilmente per questioni relative alla legittimazione attiva di talune parti o alla mancanza dei presupposti processuali per la proposizione del ricorso stesso. Per altri profili, invece, ha dichiarato il ricorso improcedibile, escludendo che la questione potesse trovare una definizione nel merito per ragioni di natura procedimentale o per sopravvenuta carenza della causa. Infine, per i profili residui, ha respinto nel merito la domanda del ricorrente, evidentemente ritenendo che l'ordinanza emanata dal Comune di Curno fosse legittima e proporzionata rispetto alle violazioni riscontrate. La sentenza riflette un approccio del giudice amministrativo orientato a una valutazione segmentata dei diversi aspetti della controversia, escludendo alcune contestazioni dal merito per difetti processuali, ma pronunciandosi positivamente sulla legittimità sostanziale del provvedimento con riguardo alle parti ammesse e procedibili.

La decisione

Il TAR ha definitivamente pronunciato un provvedimento articolato, dichiarando il ricorso in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Tale configurazione del dispositivo significa che il ricorso della Maestro S.r.l. non ha prevalso su alcuno dei profili dedotti e che l'ordinanza di ingiunzione emanata dal Comune di Curno ha mantenuto piena validità e efficacia. Le spese della controversia rimangono pertanto a carico dei litiganti in rapporto alla misura della vittoria; tuttavia, il tribunale ha deciso di compensarle, determinando una situazione di equilibrio economico tra le parti contrapposte. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

L'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emessa da un comune per la rimozione di opere costruite in assenza di autorizzazione risulta legittima quando basata su idonea istruttoria amministrativa, regolarmente notificata secondo le modalità previste dalla legge, e proporzionata alla natura della violazione accertata, rimanendo insindacabile da parte del ricorrente la valutazione discrezionale dell'ente circa l'opportunità della misura sanzionatoria entro i limiti normalmente consentiti dall'ordinamento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 7 di “ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi”, prot. n. 1238, emessa in data 23 gennaio 2020 dal Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Ecologia del Comune di Curno, arch. Monica Maggioni, con cui il Comune di Curno ha ingiunto a Maestro s.r.l., in persona del suo amministratore pro-tempore dott.ssa Valentina Abalti, con sede legale in Verona, via Carmelitani Scalzi n. 20, “di provvedere a propria cura e spese, entro e non oltre il termine improrogabile di giorni 10 (dieci), a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza al ripristino dello stato dei luoghi mediante: rimozione della recinzione in rete metallica sostenuta da paletti in  ferro in prossimità del confine tra l'area di proprietà della soc. Maestro s.r.l. identificata al catasto con il mappale 1554 sub. 704 e sub. 705 e quella immediatamente attigua alla proprietà Caldara Immobiliare s.r.l, con relativo ripristino dello stato dei luoghi”, con avvertimento che in caso di mancata ottemperanza “il bene e l'area di sedime saranno acquisite di diritto al patrimonio comunale. L'area è individuata sul medesimo mappale ove trovano sede le opere in contesto”;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e connesso;
- con espressa riserva di proporre motivi aggiunti avverso gli ulteriori atti e provvedimenti che verranno adottati dall'amministrazione comunale.
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2020, proposto da
Maestro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Azzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Curno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bergamo, via G Verdi 3;
Caldara Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Fernando Caldara, Marco Caldara, Andrea Caldara, Francesco Caldara, Filippo Caldara, Matteo Caldara, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Ferraro in Bergamo, via Crescenzi 9;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Curno e di Caldara Immobiliare S.r.l., Fernando Caldara, Marco Caldara, Andrea Caldara, Francesco Caldara, Filippo Caldara e Matteo Caldara;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 luglio 2023, svoltasi mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, nei sensi precisati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati:

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