Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300644/2023

Edilizia Ed Urbanistica - Permesso Di Costruire - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino -

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il caso riguarda un ricorso presentato da Bellotti Serafino e Corso Rosa contro il Comune di Ghedi per l'annullamento di una serie di atti amministrativi inerenti la regolarità di lavori edili effettuati sulla loro proprietà. I ricorrenti avevano presentato una Denuncia di Inizio Attività, denominata DIA numero 41 del 23 aprile 2009, per l'esecuzione di determinati interventi costruttivi. Successivamente, nel corso del 2019 e del 2020, il Comune ha avviato un procedimento finalizzato a dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia di tale DIA, ha formalmente dichiarato l'atto nullo e illegittimo con provvedimento del 31 gennaio 2020, e infine ha ordinato con ordinanza del 27 febbraio 2020 il ripristino dello stato dei luoghi per le opere eseguite in assenza di titolo abilitativo idoneo. I ricorrenti hanno dunque impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale tutti questi atti consecutivi, chiedendo l'annullamento tanto della comunicazione di avvio procedimento quanto della dichiarazione di illegittimità della DIA e dell'ordinanza di ripristino.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nell'ambito del diritto urbanistico e amministrativo italiano, in particolare nella disciplina delle Denunce di Inizio Attività disciplinate dal Testo Unico dell'Edilizia (decreto legislativo numero 380 del 2001), che rappresentano un istituto che permette ai privati di intraprendere determinati lavori edili in regime di semplificazione amministrativa, mediante una semplice comunicazione al Comune senza necessità di preventiva concessione edilizia. La legittimità e l'efficacia della DIA, come di qualsiasi atto amministrativo, deve essere valutata secondo i principi del diritto amministrativo generale e in conformità ai criteri di validità fissati dalla legge. L'amministrazione comunale dispone del potere di verificare ex post la legittimità degli atti di denuncia presentati dai privati e di dichiararli illegittimi qualora ricorrano i presupposti normativi, con possibilità di ordinaree il ripristino dello stato dei luoghi per le opere realizzate senza idoneo titolo.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia è costituito dalla valutazione della legittimità del procedimento mediante il quale il Comune ha dichiarato ex post l'illegittimità e l'inefficacia della DIA presentata dai ricorrenti nel 2009, a distanza di anni, nonché della conseguente ordinanza di ripristino. I ricorrenti presumibilmente contestavano al Comune la violazione di prescrizioni di legge nel procedimento di dichiarazione di illegittimità, oppure la carenza di presupposti sostanziali che avrebbe dovuto giustificare la retroattiva dichiarazione di nullità della DIA, o ancora il mancato rispetto di principi procedurali fondamentali quali il contraddittorio o l'obbligo di motivazione adequata. In sostanza, la questione giuridica si articolava attorno al problema se l'amministrazione comunale avesse correttamente esercitato il suo potere di verifica e controllo sulla validità della DIA e se il procedimento complessivo fosse stato conforme ai dettami della legge.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, nel respingere il ricorso, ha evidentemente ritenuto che il Comune di Ghedi avesse agito in conformità alla legge nell'esercizio del suo potere di controllo sulla validità della DIA e che non ricorressero i vizi prospettati dai ricorrenti nei loro atti di impugnazione. Benché il testo della sentenza non contenga la motivazione estesa, ma solo l'epigrafe e il dispositivo, il rigetto del ricorso implica che il giudice ha ritenuto fondato il procedimento avviato dall'amministrazione, ritenendo che le presunte violazioni delle norme procedurali o i vizi della decisione amministrativa non fossero provati ovvero non sussistessero in diritto. La condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di tremila euro, inoltre, rivela che il giudice ha considerato il ricorso come chiaramente inammissibile o manifestamente infondato, nonché ingiustificato nella proposizione della domanda.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Bellotti Serafino e Corso Rosa, confermando quindi la legittimità di tutti gli atti amministrativi impugnati, inclusa la dichiarazione di illegittimità della DIA numero 41 del 2009 e l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi del 27 febbraio 2020 emessa dal Comune di Ghedi. La sentenza condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquigate in tremila euro oltre agli accessori di legge stabiliti per il procedimento amministrativo. La pronuncia è divenuta definitiva in quanto emessa dal giudice amministrativo di primo grado, che in materia di annullamento dei provvedimenti amministrativi gode di competenza esclusiva e ordinariamente rappresenta la sede di cognizione piena.

Massima

L'amministrazione comunale dispone del potere di controllare ex post la validità delle Denunce di Inizio Attività e di dichiararne l'illegittimità qualora sussistano i presupposti normativi, procedendo successivamente all'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per le opere realizzate senza idoneo titolo abilitativo, sempreché il procedimento sia stato correttamente condotto secondo le norme di legge applicabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- dell’ordinanza di “Ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, ovvero in base a denuncia inizio attività dichiarata illegittima ed inefficace” n. 27 del 27 febbraio 2020, notificata in data 28 febbraio 2020;
- del provvedimento di “Dichiarazione illegittimità ed inefficacia della DIA 41/2009 del 23 aprile 2009” del 31 gennaio 2020, prot. n. 2396/VI-3, notificato in data 6 febbraio 2020;
- della “comunicazione di avvio procedimento finalizzato a dichiarare l’illegittimità ed inefficacia della DIA 41/2009 del 23 aprile 2009”, notificata in data 30 agosto 2019;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso, ancorché non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2020, proposto da
Bellotti Serafino e Corso Rosa, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Ghedi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione n. 37;
Zerbi Ettorina, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ghedi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 luglio 2023, svoltasi con mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Ghedi le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati:

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