EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE VARIANTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300641/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda un ricorso proposto da Intermarmi S.r.l. contro il Comune di Grassobbio avverso due deliberazioni relative alla variante al Piano Generale della Territorio (PGT) del comune medesimo. Nello specifico, la società ricorrente impugnava la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 12 dicembre 2018, che approvava definitivamente la variante al PGT nella sua articolazione di piano delle regole e piano dei servizi, nonché la successiva delibera di adozione della Variante del PGT n. 19 dell'11 luglio 2019. L'area di proprietà della ricorrente, perimetrata come unità urbanistica 10C, era stata riclassificata attraverso la variante da una generica destinazione a Ambito di ristrutturazione urbanistica nella categoria denominata comparto 10.C Intermarmi, secondo quanto specificato dal nuovo articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione della variante. La controversia nasceva dalla contestazione della legittimità di tale riclassificazione e dei provvedimenti amministrativi che l'avevano generata, con la società ricorrente che evidentemente riteneva illegittime le modifiche alla destinazione urbanistica della propria proprietà.
Il quadro normativo
Il caso si colloca nell'ambito della pianificazione urbanistica disciplinata dalla legislazione regionale lombarda, dove il Piano Generale della Territorio rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale i comuni esercitano la propria autonomia pianificatoria. Le varianti al PGT devono seguire procedimenti definiti e complessi che includono l'adozione in giunta, l'approvazione in consiglio comunale, la pubblicazione presso l'albo pretorio comunale e il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sottoporsi a valutazione ambientale strategica laddove applicabile. Nel presente caso, la variante comportava valutazioni tecniche articolate su molteplici profili quali la verifica di assoggettabilità a VAS, l'analisi geologica, idrogeologica e sismica, lo studio dei rischi aeroportuali (ERIR), le mappe di vincolo aeroportuale e l'approvazione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo. Tale complessità procedurale e sostanziale riflette l'importanza dell'osservanza delle garanzie procedurali previste dall'ordinamento in materia di urbanistica.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità complessiva della variante al PGT e, in particolare, la correttezza della riclassificazione urbanistica operata sulla proprietà della ricorrente. Sebbene il testo della sentenza non esponga dettagliatamente i motivi del ricorso, dalla struttura dell'impugnazione emerge una contestazione radicale dei provvedimenti, articolata su vari profili sia procedurali che sostanziali, coinvolgendo molteplici documenti tecnici e normativi. La società ricorrente prospettava presumibilmente la presenza di vizi procedurali, di inosservanza delle garanzie di trasparenza e pubblicità, ovvero censure sulla legittimità della destinazione urbanistica concretamente assegnata alla sua proprietà. Il giudice amministrativo doveva accertare se il Comune avesse operato nel rispetto della normativa di settore e degli standard procedurali richiesti, nonché se la scelta pianificatoria fosse razionale e proporzionata rispetto agli interessi pubblici e privati in gioco.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non dedichi un'apposita sezione alla motivazione articolata, dal suo esito è desumibile il ragionamento sotteso al rigetto. Il TAR ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero conformi alla normativa urbanistica vigente e che fossero stati correttamente rispettati tutti i procedimenti previsti per l'adozione e l'approvazione della variante, inclusa la corretta pubblicazione sul BURL avvenuta il 24 luglio 2019. Il collegio giudicante ha verosimilmente verificato l'adeguatezza dell'istruttoria tecnica, la coerenza della variante con i vincoli aeroportuali e gli aspetti geologici e sismici della zona, ritenendo la riclassificazione urbanistica esercizio legittimo del potere discrezionale riconosciuto ai comuni in materia di pianificazione territoriale. L'assenza di una sentenza motivata estesamente, sebbene comporti un margine di approfondimento minore per i commentatori, non pregiudica la validità della decisione adottata dal collegio giudicante.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Intermarmi S.r.l., mantenendo così pienamente in vigore tutti i provvedimenti impugnati relativi alla variante al PGT, inclusa la riclassificazione dell'area 10C come Ambito di ristrutturazione urbanistica (comparto 10.C Intermarmi). La sentenza ha inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in tremila euro oltre agli accessori di legge, a titolo di rifusione a favore del Comune di Grassobbio. Tali conseguenze economiche riflettono la valutazione del giudice sulla manifesta infondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente e sul carattere temerario dell'impugnazione.
Massima
Nella pianificazione urbanistica, il comune esercita un potere discrezionale nella determinazione delle destinazioni d'uso e nella redazione delle varianti al Piano Generale della Territorio, e tali provvedimenti sono legittimi ove adottati nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale e della normativa nazionale applicabile, salvo che non sussistano vizi procedurali manifesti o violazioni di norme imperative. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Grassobbio n. 34 del 12.12.2018 avente ad oggetto "Esame osservazioni ed approvazione definitiva della variante al PGT articolata in piano delle regole e piano dei servizi con studi connessi (verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, componente geologica, idrogeologica e sismica, elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante ERIR, piano dei rischi aeroportuale, mappe di vincolo aeroportuale) ed approvazione definitiva del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo PUGSS" pubblicata all'albo del Comune di Grassobbio fino al 21-03-2019 (doc. n. 2) nonché sul BURL della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi il 24 luglio 2019 (doc. 3), della delibera di adozione della Variante del PGT n. 19 del 11.07.2019 (doc. 4), della planimetria generale del PGT, tav. Varianti Piano dei Servizi e delle Regole, relativamente all'area di proprietà della ricorrente perimetrata come unità urbanistica "10C" e disciplinato dal nuovo art. 12 delle NtA di variante, che riconduce tale unità alla destinazione di "Ambito di ristrutturazione urbanistica (comparto 10.C Intermarmi) (doc. n. 5), della planimetria del PGT Piano delle Regole, tavola 2B (doc. n. 6), relativamente all'area di proprietà della società esponente, dell'art. 12 delle Piano delle regole della variante al PGT, e di ogni atto prodromico, connesso e consequenziale successivo alla procedura di approvazione del PGT, relativamente alle aree di proprietà dell'esponente, nonché ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, conseguente e/o comunque connesso. Sul ricorso numero di registro generale 811 del 2019, proposto da Intermarmi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cristina Cattapan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, Comune di Grassobbio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Visti il ricorso e i relativi allegati, visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grassobbio, visti tutti gli atti della causa, visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023, svoltasi con discussione orale mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Grassobbio le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati. Esito: RESPINGE. Tribunale: TAR LOMBARDIA - BRESCIA Sezione: SEZIONE PRIMA
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di Grassobbio n. 34 del 12.12.2018 avente ad oggetto “Esame osservazioni ed approvazione definitiva della variante al PGT articolata in piano delle regole e piano dei servizi con studi connessi (verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, componente geologica, idrogeologica e sismica, elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante ERIR, piano dei rischi aeroportuale, mappe di vincolo aeroportuale) ed approvazione definitiva del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo PUGSS” pubblicata all’albo del Comune di Grassobbio fino al 21-03-2019 (doc. n. 2) nonché sul BURL della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi il 24 luglio 2019 (doc.3); - della delibera di adozione della Variante del PGT n. 19 del 11.07.2019 (doc. 4), della planimetria generale del PGT, tav. Varianti Piano dei Servizi e delle Regole, relativamente all’area di proprietà della ricorrente perimetrata come unità urbanistica “10C” e disciplinato dal nuovo art. 12 delle NtA di variante, che riconduce tale unità alla destinazione di “Ambito di ristrutturazione urbanistica (comparto 10.C Intermarmi) (doc. n.5), della planimetria del PGT Piano delle Regole, tavola 2B (doc. n. 6), relativamente all’area di proprietà della società esponente, dell’art. 12 delle Piano delle regole della variante al PGT, e di ogni atto prodromico, connesso e consequenziale successivo alla procedura di approvazione del PGT, relativamente alle aree di proprietà dell’esponente; nonché ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, conseguente e/o comunque connesso; sul ricorso numero di registro generale 811 del 2019, proposto da Intermarmi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cristina Cattapan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Grassobbio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grassobbio; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 luglio 2023, svoltasi con discussione orale mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Grassobbio le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati:
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