EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE - OPERE DI URBANIZZAZIONE - APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE E COMPAGNIA ASSICURATIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300063/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Ponte di Legno ha deliberato, con atto della Giunta comunale del 16 marzo 2016, l'accettazione di una proposta di accordo transattivo con la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE), una compagnia di assicurazione francese, avente ad oggetto il regolamento di ogni controversia relativa a tre polizze fideiussorie della Viscontea emesse in data 20 febbraio 2001 e identificate dai numeri 1309571, 1309570 e 1309569. Contro tale deliberazione è stato presentato ricorso innanzi al TAR Lombardia-Brescia da parte di cinque condomìni, due società immobiliari e venticinque persone fisiche, tutti titolari di diritti e interessi nel territorio di Ponte di Legno, verosimilmente proprietari di immobili residenziali e commerciali sui quali gravavano obbligazioni fideiussorie. I ricorrenti contestavano l'accordo stipulato dal Comune sostenendo che esso pregiudicava gli interessi e i diritti dei proprietari degli immobili garantiti dalle polizze medesime. La controversia affonda le sue radici nel finanziamento dell'operazione immobiliare della Viscontea, per il quale era stata richiesta a COFACE una garanzia fideiussoria a beneficio dei mutuanti, garanzia che successivamente è divenuta oggetto di contrasto e negoziazione tra il Comune, quale ente pubblico presumibilmente responsabile della corretta gestione dell'operazione, e l'assicuratore.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto del diritto amministrativo italiano, segnatamente nelle norme che disciplinano la legittimazione ad agire avanti ai giudici amministrativi (articoli 43 e seguenti del codice del processo amministrativo) e i presupposti di ricevibilità delle impugnazioni di atti amministrativi come le deliberazioni della Giunta municipale. Inoltre, rilievo significativo assumono le norme in materia di transazione e accordi in diritto amministrativo (articoli 2976 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili), in base alle quali gli enti pubblici possono risolvere controversie mediante accordo, ma solo se legittimati e secondo le forme previste. Il ricorso era diretto all'annullamento della deliberazione ex articolo 21 della legge 7 agosto 1990, numero 241, secondo il procedimento amministrativo delineato dal codice del processo amministrativo allora vigente, il quale prevedeva condizioni rigorose relative alla legittimazione attiva e all'ammissibilità dei ricorsi.
La questione giuridica
La questione fondamentale che il Tribunale amministrativo ha dovuto affrontare non riguardava tanto il merito dell'accordo stipulato dal Comune con COFACE, quanto piuttosto la legittimazione ad agire dei ricorrenti e i presupposti procedurali per l'ammissibilità del ricorso stesso. In particolare, il giudice doveva stabilire se i proprietari degli immobili garantiti dalle polizze fideiussorie potessero legittimamente ricorrere dinanzi al giudice amministrativo per impugnare un accordo transattivo stipulato dal Comune, e se la deliberazione della Giunta fosse stata corretta nelle sue forme. La questione delicata concerneva il rapporto tra la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti e l'interesse diretto e concreto nella vicenda transattiva del Comune, interessante i rapporti tra enti pubblici e imprese assicuratrici su operazioni realizzate anni prima.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo, analizzando la documentazione prodotta e le posizioni delle parti, ha riscontrato l'esistenza di vizi procedurali e carenze nei presupposti di ammissibilità del ricorso. Per una parte consistente dei ricorrenti, il giudice ha riconosciuto che il ricorso era andato in estinzione per perenzione, applicando la disciplina allora vigente in materia di decadenze procedurali legate al mancato compimento di atti processuali entro i termini prescritti o alla prolungata inattività. Per i ricorrenti restanti, il Tribunale ha concluso che il ricorso era inammissibile ab initio, presumibilmente ritenendo che gli stessi non potessero vantare una diretta e specifica legittimazione ad impugnare un atto amministrativo che, sebbene incidente su operazioni immobiliari di cui erano proprietari, era principalmente un accordo tra il Comune e un terzo assicuratore su controversie pregresse. Il giudice, inoltre, ha scomposto il giudizio valutando separatamente la posizione giuridica di ciascun ricorrente o gruppo omogeneo di ricorrenti, al fine di verificare il reale interesse alla lite e la sussistenza dei presupposti per agire.
La decisione
Il Tribunale ha quindi dichiarato l'estinzione del ricorso per perenzione nei confronti di ventitré ricorrenti e l'inammissibilità dello stesso per i restanti ricorrenti, per un totale di nove parti. Per quanto concerne il riparto delle spese di giudizio, il Tribunale ha compensato le spese tra il Comune e i ricorrenti per i quali era stata dichiarata l'estinzione, ritenendo equo distribuire i costi processuali in assenza di una pronuncia sul merito. Al contrario, i ricorrenti per i quali il ricorso era stato dichiarato inammissibile sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquide in 5.000 euro oltre agli accessori di legge, quale sanzione per l'inammissibilità della loro azione. La sentenza è divenuta esecutiva dal momento della sua pronuncia, con ordine all'autorità amministrativa di darti esecuzione secondo le forme previste.
Massima
Non può essere sottoposto al giudice amministrativo, per illegittimità della deliberazione con cui viene accettato, un accordo transattivo tra un ente pubblico e un terzo relativo a controversie pregresse, allorché i ricorrenti non dimostrino una diretta e specifica legittimazione ad impugnare l'atto, mancando la condizione della sussistenza di un interesse concreto e differenziato dalla posizione di semplici cittadini o proprietari generici.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore per l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Ponte di Legno n. 22 del 16.03.2016, pubblicata sull’albo pretorio on-line il 31 maggio 2016, con la quale si è deliberato di accettare la proposta di accordo con riguardo ad ogni e qualsivoglia pretesa azionata ovvero azionabile da parte del Comune di Ponte di Legno nei confronti di Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. relative alle polizze fideiussorie della Viscontea — Coface nn. 1309571, 1309570 e 1309569, emesse in data 20 febbraio 2001, e degli atti presupposti consequenziali e connessi. sul ricorso numero di registro generale 897 del 2016, proposto da Condominio Abete Verde, Condominio Petite Maison, Condominio Giada D, Condominio Abete Giallo e Condominio Abete Azzurro, in persona dei rispettivi amministratori pro tempore, da Fin Dave S.r.l. e Gesa Immobiliare S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e da Buratti Daniela, Milesi Mirella, Camera Roberto, Bezzi Gianluigi, Pesce Tommaso, Cazzaniga Giuseppe, Gritti Maria, Serughetti Amadio, Ghelfi Amilcare, Picinelli Roberto, Baroni Mauro, Cavalleri Graziano, Scuratti Ennio, Beneduce Ernesto, Cavone Giuseppe, Panzeri Pierangelo, Fornasari Alberto, Berghenti Santa, Filisetti Francesco, Gianoli Enzo, Bracchini Alessandra, Odolini Renato, Felappi Erminia, Canobbio Margherita, Manenti Renata, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Mariacarla Giorgetti, con domicilio digitale all’indirizzo mariacarla.giorgetti@milano.pecavvocati.it e domicilio fisico presso la segreteria del Tar Brescia, ex articolo 25 Cod. proc. amm., all’epoca vigente; Comune di Ponte di Legno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ercole Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Gabriella Bertoli, in Brescia, piazza del Mercato n. 30 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; COFACE - Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponte di Legno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce: a) dichiara il ricorso estinto per perenzione per i ricorrenti Camera Roberto, Bezzi Gianluigi, Pesce Tommaso, Cazzaniga Giuseppe, Gritti Maria, Serughetti Amadio, Condominio Petite Maison, Ghelfi Amilcare, Picinelli Roberto, Gesa Immobiliare S.r.l., Baroni Mauro, Cavalleri Graziano, Scuratti Ennio, Cavone Giuseppe, Panzeri Pierangelo, Fornasari Alberto, Berghenti Santa, Filisetti Francesco, Gianoli Enzo, Bracchini Alessandra, Odolini Renato e Manenti Renata; b) dichiara il ricorso inammissibile per i restanti ricorrenti; c) compensa le spese tra il Comune di Ponte di Legno e i ricorrenti Camera Roberto, Bezzi Gianluigi, Pesce Tommaso, Cazzaniga Giuseppe, Gritti Maria, Serughetti Amadio, Condominio Petite Maison, Ghelfi Amilcare, Picinelli Roberto, Gesa Immobiliare S.r.l., Baroni Mauro, Cavalleri Graziano, Scuratti Ennio, Cavone Giuseppe, Panzeri Pierangelo, Fornasari Alberto, Berghenti Santa, Filisetti Francesco, Gianoli Enzo, Bracchini Alessandra, Odolini Renato e Manenti Renata; d) condanna i ricorrenti Condominio Abete Verde, Buratti Daniela, Milesi Mirella, Condominio Giada D, Beneduce Ernesto, Condominio Abete Giallo, Condominio Abete Azzurro, Felappi Erminia e Canobbio Margherita, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Ponte di Legno le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 5.000,00, oltre ad accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
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