Sentenza n. 202300610/2023
Edilizia Ed Urbanistica - Costi Di Costruzione E Sanzione Ex Art. 36 D.p.r. 380/01 - Ripetizione Importi Eccedenti
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Gruppo Bianchetti Costruzioni SRL ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, avverso un provvedimento del Comune di Cellatica relativo alla quantificazione della sanatoria edilizia. La ricorrente aveva corrisposto al Comune una somma per la sanatoria di abusi edilizi ai sensi dell'articolo 36 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, sulla base del calcolo effettuato dal responsabile dell'Area Tecnica comunale mediante provvedimento protocollo 4075 del 25 marzo 2021. La ricorrente contestava l'importo richiesto sostenendo che era stata pagata una somma in eccedenza rispetto a quanto dovuto secondo la normativa e ha chiesto tanto la restituzione di detto importo quanto, in subordine, l'accertamento della corretta somma dovuta. La controversia riguardava pertanto la corretta determinazione dell'onere economico associato alla procedura di sanatoria edilizia.
Il quadro normativo
La sanatoria edilizia è disciplinata dall'articolo 36 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, il quale costituisce il principale strumento normativo per la regolarizzazione di difformità e abusi edilizi mediante il pagamento di una somma di denaro determinata secondo criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali. Questa norma prevede che il proprietario o il costruttore possa sanatoria opere realizzate in difformità rispetto alle autorizzazioni edilizie, versando un importo calcolato sulla base di parametri precisati dalla normativa nazionale e dalle disposizioni locali comunali. La quantificazione della sanatoria rappresenta un momento cruciale della procedura, poiché da essa dipendono sia l'interesse del privato a regolarizzare l'abuso sia le entrate comunali. Il regime della sanatoria è stato soggetto a numerosi interventi normativi successivi che ne hanno modificato i criteri di calcolo e le modalità di applicazione nel corso degli anni.
La questione giuridica
Il punto controverso era incentrato sulla corretta determinazione dell'importo dovuto per la sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del DPR 380/2001 e sulla legittimità del calcolo operato dal Comune di Cellatica. La ricorrente affermava che l'Amministrazione comunale aveva quantificato la sanatoria applicando parametri errati o eccedentari rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento, determinando il versamento di una somma in eccedenza. La controversia toccava dunque il tema della corretta interpretazione e applicazione dei criteri normativi e regolamentari per la determinazione dell'onere pecuniario, nonché la verifica della legittimità del provvedimento amministrativo emanato dal responsabile dell'Area Tecnica. Era in gioco il diritto della ricorrente alla giusta quantificazione della sanatoria e, conseguentemente, l'obbligo dell'Amministrazione di rispettare i parametri normativi nella sua determinazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso, ha esaminato la legittimità del provvedimento del Comune e la correttezza della quantificazione della sanatoria secondo i parametri normativi applicabili. Dalla struttura della sentenza e dal suo esito, è lecito inferire che il collegio giudicante ha ritenuto che il Comune di Cellatica avesse correttamente applicato i criteri di calcolo previsti dalla normativa vigente al momento della determinazione della sanatoria. Il TAR ha valutato gli argomenti della ricorrente e ha concluso che non sussistevano elementi sufficienti a dimostrare l'illegittimità del provvedimento o il pagamento di somme eccedentari rispetto a quanto dovuto secondo il quadro normativo. Verosimilmente, il collegio ha ritenuto che la documentazione presentata dalla ricorrente non fornisse prova dell'errore nella quantificazione sostenuto ricorrente, o che la metodologia adottata dal Comune fosse coerente con la disciplina applicabile.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Gruppo Bianchetti Costruzioni SRL avverso il provvedimento del Comune di Cellatica. Conseguentemente, il provvedimento impugnato relativo alla quantificazione della sanatoria è rimasto integro e i versamenti effettuati dalla ricorrente sono stati ritenuti dovuti. Il TAR ha inoltre compensato le spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuna ha sopportato le proprie spese processuali, una soluzione intermedia che non rappresenta condanna di nessuna delle parti al pagamento della controparte.
Massima
La determinazione della somma dovuta per la sanatoria edilizia ex articolo 36 del DPR 380/2001 effettuata dall'Amministrazione comunale secondo i criteri normativi applicabili è legittima e non può essere impugnata in assenza di documentazione che costituisca prova rigorosa di errore nel calcolo o di violazione dei parametri normativi e regolamentari vigenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF, Estensore Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per la condanna - alla restituzione dell'importo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la sanatoria ex art. 36 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, con riferimento alla quantificazione effettuata dal Comune con provvedimento del responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 4075 di data 25 marzo 2021; - in subordine, per l’accertamento della corretta somma dovuta; sul ricorso numero di registro generale 490 del 2021, proposto da GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Paola Vilardi e Alessandro Bruni Zani, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI CELLATICA, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Zorat, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellatica; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:
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