Sentenza n. 202300601/2023
Edilizia Ed Urbanistica - Opere Abusive – Ordinanza Di Demolizione – Inottemperanza – Effetti – Presunta Violazione Art. 31 D.p.r. 380/2001
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
GC Immobiliare S.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di una serie di provvedimenti emessi dal Comune di Val Brembilla relativi a un'ordinanza di demolizione. Nello specifico, la controversia riguarda l'ordinanza di demolizione numero 39 del 10 ottobre 2019, la cui esecuzione era rimasta inattuata. Il Comune ha quindi accertato l'inottemperanza della proprietà, ha irrogato una sanzione amministrativa al fondamento dell'articolo 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001, e ha avviato i procedimenti per l'acquisizione gratuita dell'area e il ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente contestava sia l'accertamento formale dell'inottemperanza, sia la legittimità dei provvedimenti successivi di acquisizione gratuita e di ripristino.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, noto come Testo Unico dell'Edilizia, in particolare dall'articolo 31, il quale regola le modalità di demolizione coatta e le conseguenze dell'inottemperanza alle ordinanze di demolizione. Quando il soggetto tenuto all'esecuzione non provvede nel termine stabilito, l'amministrazione competente è autorizzata a procedere d'ufficio sia all'esecuzione della demolizione che all'acquisizione gratuita dell'area interessata dalla costruzione abusiva. La disciplina prevede inoltre l'irrogazione di sanzioni amministrative quale misura accessoria rispetto all'intervento esecutivo diretto, e rappresenta uno strumento centrale nel contrasto all'abusivismo edilizio.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità della sequenza di provvedimenti adottati dal Comune secondo le procedure previste dalla normativa edilizia. La ricorrente sollevava questioni sia di merito che di carattere procedurale, contestando in primo luogo l'accertamento dell'inottemperanza nella forma e nei modi risultanti dai verbali di verifica, in secondo luogo la proporzionalità e la legittimità della sanzione amministrativa, e infine la corretta applicazione del procedimento di acquisizione gratuita dell'area secondo le disposizioni dell'articolo 31 del D.P.R. 380/2001. La complessità della questione era accresciuta dalla pluralità di provvedimenti interconnessi e dalla necessità di verificare il rispetto dei vari adempimenti procedurali in ciascuna fase del procedimento amministrativo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nell'esaminare complessivamente i motivi di ricorso, ha ritenuto che le contestazioni sollevate dalla ricorrente non fossero fondate nel merito e che parte di esse non fossero nemmeno ammissibili sotto il profilo processuale. Evidentemente il TAR ha riconosciuto che il Comune di Val Brembilla aveva correttamente constatato l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione mediante il verbale di verifica e aveva conseguentemente agito secondo le competenze conferitigli dalla normativa edilizia. La sanzione amministrativa è stata ritenuta dal giudice legittimamente irrogata, poiché conseguenza necessaria dell'inadempimento accertato. Inoltre, il collegio ha riconosciuto la regolarità formale e sostanziale dei procedimenti volti all'acquisizione gratuita dell'area e al ripristino dello stato dei luoghi, ritenendo che l'amministrazione comunale avesse operato nel pieno rispetto della procedura e dell'interesse pubblico tutelato dalla normativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza pronunciata nella seduta di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023, ha definitivamente respinto il ricorso proposto da GC Immobiliare S.r.l. e ha dichiarato inammissibili talune delle impugnazioni specificamente rivolte verso singoli atti. Conseguentemente, tutti i provvedimenti del Comune di Val Brembilla mantengono piena efficacia e il procedimento di acquisizione gratuita e ripristino dello stato dei luoghi può proseguire secondo le modalità amministrative previste. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali nella misura di tremila euro in favore del Comune, oltre agli accessori di legge, quale sanzione dell'esercizio di un'azione rivelatasi totalmente infruttuosa.
Massima
L'amministrazione comunale è pienamente legittimata ad acquisire gratuitamente l'area interessata da costruzione abusiva e a procedere al ripristino dello stato dei luoghi mediante esecuzione forzata dei lavori, quando il privato ometta di ottemperare all'ordinanza di demolizione entro il termine assegnato, operando secondo le procedure prescritte dall'articolo 31 del D.P.R. 380/2001.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento con il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento prot. n. 2723 del 28.02.2020, notificato in pari data, con cui il Comune di Val Brembilla, nell'irrogare alla società Gervasoni Bruno S.r.l. la sanzione ex articolo 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001, ha accertato l'inottemperanza alla ordinanza di demolizione n. 39 del 10.10.2019 e comunicato “gli adempimenti prodromici all'identificazione dell'area di sedime oggetto di acquisizione gratuita”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2001 (doc. n. 1); 2) ove e per quanto occorra, del verbale prot. n. 842 del 22.01.2020 di constatazione e verifica dell'ottemperanza ad ordinanza, nonché, per quanto di interesse della ricorrente, della ordinanza di demolizione ex articolo 31 del D.P.R. n. 39 del 10.10.2019 già impugnata dalla Gervasoni Bruno S.r.l. con ricorso pendente innanzi a codesto Ecc.mo T.A.R. (R.G. n. 15/2020) (docc. nn. 2 -3); 3) di ogni altro atto annesso, preordinato e consequenziale. E con i motivi aggiunti presentati il 9/3/2021: - del provvedimento comunale prot. n. 1713 del 15.02.2021, notificato a mezzo pec, avente ad oggetto “ripristino dello stato dei luoghi e acquisizione gratuita ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. – comunicazione di accesso alle aree ed edifici.” (doc. n. 11); - nonché per quanto occorra, della determinazione n. 03/045/083 del 09.02.2021 avente ad oggetto “Incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva…per i lavori di rimessa in pristino dello stato dei luoghi in via Ca Noa – ord. 37 e 39/2019…”; sul ricorso numero di registro generale 345 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gc Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmen Petraglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Val Brembilla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Coppetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Gervasoni Bruno S.r.l., non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Val Brembilla; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge e, in parte, li dichiara inammissibili. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore del Comune di Val Brembilla, che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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