EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO - ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300593/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Antonio Merlin ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contro il Comune di Sirmione e contro la società Al Porticciolo S.n.c., contestando un'ordinanza di demolizione numero 40 emessa dal Comune il 12 settembre 2019 e un successivo verbale di accertamento e ordine di completare la rimozione del 29 gennaio 2020. L'ordinanza riguardava opere abusive costruite su un sedime di cinque metri per nove del mappale numero 67, foglio 5 del NCTR del Comune di Sirmione, per un'area complessiva di quarantacinque metri quadri. La controversia nasceva dalla volontà del ricorrente di ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto gratuito da parte del patrimonio comunale dell'opera abusiva, nonché di far rispettare gli obblighi legali in materia di sanzioni pecuniarie nei confronti del responsabile dell'abuso. In via subordinata, il ricorrente chiedeva l'annullamento integrale dei provvedimenti amministrativi che circoscrivevano l'obbligo di demolizione.
Il quadro normativo
La controversia rientra nella disciplina delle opere abusive secondo il decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, noto come Testo Unico dell'Edilizia, che regola le modalità di accertamento, l'acquisizione al patrimonio pubblico e le relative sanzioni amministrative. In particolare, gli articoli 27 e 31 del TUE stabiliscono le conseguenze della realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo, prevedendo sia l'obbligo di demolizione sia la possibilità di acquisizione gratuita dell'opera al patrimonio dell'ente locale quando l'opera non sia in conflitto con finalità di interesse pubblico. La normativa prevede inoltre l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti del responsabile dell'abuso edilizio, con importi commisurati alla gravità della violazione e alle caratteristiche costruttive dell'opera. Le procedure di accertamento e di ordinanza di demolizione devono rispettare i principi di proporzionalità e di corretta istruttoria amministrativa.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava l'interpretazione e l'applicazione corretta della disciplina sulle opere abusive, in particolare se il Comune di Sirmione potesse legittimamente ordinare la demolizione integrale dell'opera senza prima valutare compiutamente la possibilità di acquisire l'opera stessa al proprio patrimonio, come consentito dalla normativa edilizia. Il ricorrente sosteneva che l'ordinanza fosse stata emanata in difetto di istruttoria e senza rispettare i principi di proporzionalità, per cui chiedeva il riconoscimento dei diritti acquisiti dal Comune e l'imposizione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge. La questione comportava la necessità di bilanciare i poteri di controllo dell'amministrazione edilizia con i diritti del ricorrente e le modalità corrette di gestione delle opere abusive secondo la normativa del Testo Unico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel corso del procedimento che si è protratto dal 2020 fino all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023, ha ritenuto di dover pronunciarsi sulla questione della procurabilità del ricorso medesimo. Durante il svolgimento della causa, è sopravvenuta una situazione di fatto tale da determinare la perdita di interesse del ricorrente alla pronuncia della controversia, configurando una ipotesi di carenza sopravvenuta di interesse ad agire. Tale circostanza rende il ricorso improcedibile per il venir meno della ragione oggettiva della causa, indipendentemente dal merito delle domande proposte. Il collegio giudicante ha inoltre ritenuto di dover pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno formulata dalla società Al Porticciolo S.n.c., come controinteressata nella causa, dichiarandola inammissibile per ragioni procedurali e sostanziali legate al difetto di una corretta proposizione della domanda medesima in ambito amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha dichiarato il ricorso numero 271 del 2020 proposto da Antonio Merlin improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società Al Porticciolo S.n.c. La sentenza è stata ordinate di essere eseguita dall'autorità amministrativa, con efficacia vincolante per le parti. La pronuncia di improcedibilità comporta l'estinzione della causa senza una decisione nel merito della controversia.
Massima
L'improcedibilità sopravvenuta di un ricorso amministrativo avverso provvedimenti in materia di opere abusive determina l'estinzione della causa quando la situazione di fatto soggiacente sia venuta a mutare durante il giudizio, rendendo non più attuale la controversia e venendo meno l'interesse concreto del ricorrente alla pronuncia giudiziale. Testo integrale completo della sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, SENTENZA, Presidente Estensore Bernardo Massari, Consigliere Ariberto Sabino Limongelli, Referendario Luca Pavia Per l'accertamento dell'intervenuto acquisto gratuito al patrimonio del Comune di Sirmione dell'opera abusiva e del sedime individuato dall'ordinanza di demolizione numero 40, protocollo 19479 del 2019, quale parte del mappale numero 67, del foglio 5 del NCTR del Comune di Sirmione, delle dimensioni di 5 metri per 9, con obbligo del Comune di emanare un atto dichiarativo di tale effetto, anche ai fini di procedere alla presa in possesso e alla trascrizione dell'acquisto in favore dell'amministrazione. Per l'obbligo del Comune, ai sensi del combinato disposto degli articoli 27 comma 2 e 31 comma 4bis DPR 380 del 2001, di irrogare una sanzione pecuniaria al responsabile dell'abuso pari a ventimila euro. In via subordinata, per l'annullamento del provvedimento del Comune di Sirmione protocollo numero 2306 del 29 gennaio 2020, numero 6 del 2020, denominato Verbale di accertamento e ordine di completare la rimozione, e dell'ordinanza di demolizione numero 40, protocollo 19479 del 12 settembre 2019, del Comune di Sirmione, limitatamente alla parte in cui circoscrivono l'obbligo di demolizione ad alcune delle opere abusive. Sul ricorso numero di registro generale 271 del 2020, proposto da Antonio Merlin, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Luppi e Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Luppi in Brescia, via Solferino 10. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, non costituito in giudizio. Comune di Sirmione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianpaolo Sina in Brescia, via Armando Diaz numero 9. Al Porticciolo S.n.c. di Chiaramonti Mario e Bettinazzi Angela, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lettera e Valeria Lettera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visti gli atti di costituzione in giudizio di Al Porticciolo S.n.c. di Chiaramonti Mario e Bettinazzi Angela e di Comune di Sirmione. Visti tutti gli atti della causa. Visto l'articolo 87 comma 4 bis del codice di procedura amministrativa. Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dottore Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società controinteressata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati. Esito: IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE. Tribunale TAR Lombardia, Sezione Prima.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'accertamento - dell'intervenuto acquisto gratuito al patrimonio del Comune di Sirmione dell'opera abusiva e del sedime individuato dall'ordinanza di demolizione n 40, prot 19479/2019, quale parte del mappale n 67, del foglio 5 del NCTR del Comune di Sirmione, delle dimensioni di 5 metri per 9, con obbligo del Comune di emanare un atto dichiarativo di tale effetto, anche ai fini di procedere alla presa in possesso e alla trascrizione dell'acquisto in favore dell'amministrazione; - dell’obbligo del Comune, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 2, e 31, comma 4bis, DPR 380/01, di irrogare una sanzione pecuniaria al responsabile dell'abuso pari ad euro 20mila; In via subordinata: per l’annullamento del provvedimento del Comune di Sirmione prot. n 2306 del 29/01/2020, n 6/2020, denominato “Verbale di accertamento e ordine di completare la rimozione”, e l'ordinanza di demolizione n 40, prot. 19479 del 12/9/2019, del Comune di Sirmione, limitatamente alla parte in cui circoscrivono l'obbligo di demolizione ad alcune delle opere abusive; sul ricorso numero di registro generale 271 del 2020, proposto da Antonio Merlin, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Luppi, Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Luppi in Brescia, via Solferino 10; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, non costituito in giudizio; Comune di Sirmione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianpaolo Sina in Brescia, via Armando Diaz n. 9; Al Porticciolo S.n.c. di Chiaramonti Mario e Bettinazzi Angela, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lettera, Valeria Lettera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Al Porticciolo S.n.c. di Chiaramonti Mario e Bettinazzi Angela e di Comune di Sirmione; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società controinteressata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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