EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - CONDONO - RIGETTO - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300577/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Salvatore Giunta ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione staccata di Brescia) contro il provvedimento dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Brescia, protocollato il 5 febbraio 2021 con il numero 33254/2021, mediante il quale era stata rigettata una domanda di condono edilizia. La richiesta riguardava la realizzazione, in assenza delle necessarie autorizzazioni, di un nuovo locale ricavato sul terrazzo al secondo piano di un immobile sito in via delle Barricate, in Brescia. Giunta intendeva avvalersi del meccanismo del condono amministrativo, disciplinato dall'articolo 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003 numero 269, al fine di regolarizzare l'abuso edilizio mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria. Il Comune di Brescia aveva invece deciso di respingere tale istanza, ritenendo che non sussistessero i presupposti normativi per la concessione del condono richiesto.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito del diritto amministrativo dell'edilizia, in particolare facendo riferimento al meccanismo dei condoni edili introdotti nel nostro ordinamento per regolarizzare opere realizzate in violazione della normativa urbanistica ed edilizia. L'articolo 32 del Decreto Legge 269/2003, come modificato nel tempo, prevede che sia possibile ottenere il condono per opere abusive mediante il pagamento di una sanzione amministrativa e il rilascio di un'idonea documentazione progettuale e amministrativa. Tale normativa rappresenta una deroga al principio rigoroso della demolizione obbligatoria degli abusi, consentendo la loro permanenza a fronte di una compensazione economica e della successiva regolarizzazione amministrativa. Lo Sportello Unico dell'Edilizia è l'organo comunale preposto a valutare la conformità delle domande di condono ai requisiti di legge e a adottare i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di rigetto.
La questione giuridica
La controversia si incentrava sulla legittimità del rigetto della domanda di condono e sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'accoglimento della istanza. Giunta contestava il rigetto operato dall'amministrazione comunale, sostenendo che la sua domanda possedesse i requisiti necessari per ottenere il condono e che il provvedimento fosse viziato nella motivazione o nell'applicazione della normativa. Il Comune di Brescia ha difeso la legittimità del proprio atto, sostenendo che sussistessero impedimenti legali al rilascio del condono, quali ad esempio la non conformità dell'opera rispetto ai parametri normativi, l'impossibilità tecnica di regolarizzazione, o la mancanza di specifici presupposti previsti dalla legge.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, dopo aver esaminato il ricorso e gli atti di causa, nonché ascoltato le difese delle parti nella seduta pubblica del 20 aprile 2023, ha ritenuto corretta la valutazione operata dall'amministrazione comunale. Il TAR ha verificato che il provvedimento di rigetto fosse fondato su motivi di diritto idonei a giustificarne l'adozione, considerando gli elementi tecnici e normativi sottesi alla decisione dello Sportello Unico. Il giudice amministrativo ha accertato che l'opera abusiva non potesse beneficiare del regime di condono sulla base della disciplina applicabile, per ragioni che potevano includere la mancanza dei requisiti oggettivi richiesti, l'assenza di conformità urbanistica o l'impossibilità di regolarizzazione secondo gli standard normativi vigenti. La sentenza ha pertanto confermato la legittimità del provvedimento comunale, respingendo le censure sollevate dal ricorrente circa l'illegittimità della decisione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso presentato da Salvatore Giunta, confermando così il provvedimento dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Brescia che aveva negato il condono per la realizzazione abusiva del locale sul terrazzo. Con riferimento alle spese di giudizio, il TAR ha disposto la loro compensazione tra le parti, significando che ciascuna dovrà provvedere al pagamento delle proprie spese legali e processuali. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 ed è stata sottoposta alla firma dei tre magistrati componenti il collegio giudicante.
Massima
L'amministrazione comunale è legittimata a respingere una domanda di condono edilizia quando l'opera abusiva oggetto della richiesta non soddisfi i requisiti normativi prescritti dalla legge e dalla disciplina tecnico-urbanistica applicabile, e tale rifiuto risulta idoneo a preservare l'ordine della disciplina edilizia e urbanistica.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF, Estensore Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - del provvedimento del responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia prot. n. 33254/2021 di data 5 febbraio 2021, con il quale è stata respinta la domanda di condono ex art. 32 del DL 30 settembre 2003 n. 269, riguardante la realizzazione abusiva di un nuovo locale sul terrazzo esistente al secondo piano di un immobile situato in via delle Barricate; sul ricorso numero di registro generale 269 del 2021, proposto da SALVATORE GIUNTA, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Fontana, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI BRESCIA, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, corsetto S. Agata 11/B; GUIDO LAZZARI, non costituitosi in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:
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