Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202300575/2023

Edilizia Ed Urbanistica - Convenzione Urbanistica - Risoluzione Della Convenzione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Matteo Scaburri e Tiziana Scaburri, quale aventi causa di Calcestruzzi Valseriana srl, hanno presentato ricorso davanti al TAR Lombardia - Brescia contro il Comune di Nembro, la società Quarzifera srl e la società Georef srl, per ottenere l'accertamento del loro diritto a continuare lo svolgimento di un'attività industriale su un'area a loro concessa in superficie, sulla base di una convenzione urbanistica sottoscritta il 4 luglio 2008. Secondo quanto dichiarato nel ricorso, i ricorrenti intendevano proseguire in una destinazione d'uso analoga a quella precedentemente esercitata dalla società dante causa, almeno fino al termine della convenzione fissato al 1° gennaio 2038. In alternativa, chiedevano il diritto di edificare la loro quota di superficie lorda di pavimento con destinazione turistico-ricettiva in sostituzione della funzione industriale precedente. La controversia trae origine dalla cessione di aree al Comune di Nembro avvenuta il 16 dicembre 2009, sulla base della quale erano sorte questioni relative all'interpretazione corretta degli obblighi assunti dalle parti contraenti della convenzione urbanistica e alle relative modalità di esecuzione.

Il quadro normativo

La materia riguarda i diritti e gli interessi legittimi derivanti da convenzioni urbanistiche, strumenti mediante i quali i comuni disciplinano gli interventi edili attraverso accordi con i proprietari dei suoli. Le convenzioni urbanistiche sono atti amministrativi che vincolano sia il privato che l'amministrazione pubblica, generando obbligazioni reciproche secondo quanto pattuito. Il Codice del Processo Amministrativo, negli articoli 35 comma 1-c e 85 comma 9, disciplina la ricorribilità in sede amministrativa dei provvedimenti e la legittimazione attiva dei soggetti che vantano un interesse legittimo. In particolare, il ricorso amministrativo deve essere proposto entro i termini di decadenza previsti dalla legge, che generalmente decorrono dal momento della conoscenza dell'atto impugnato. La prosecuzione della controversia da parte degli aventi causa di una società estinta deve rispettare i presupposti processuali di legittimazione attiva e tempestività.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava il mantenimento dei diritti e degli obblighi derivanti da una convenzione urbanistica sottoscritta tredici anni prima del ricorso, nonché il trasferimento di tali diritti agli attuali ricorrenti in qualità di aventi causa della primitiva società contraente. Si poneva il problema della legittimazione processuale dei ricorrenti a proseguire in giudizio, ovvero della loro capacità giuridica di vantare un diritto o interesse legittimo azionabile in sede amministrativa. Inoltre, emergevano questioni relative al rispetto dei termini di decadenza per l'impugnazione della cessione e dei successivi provvedimenti amministrativi, nonché sulla ricorribilità di obbligazioni contrattuali che avrebbero dovuto trovare tutela in altre sedi giurisdizionali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha evidentemente ritenuto che sussistessero vizi di natura processuale tali da rendere il ricorso inammissibile fin dalle origini. Considerando il decorso del tempo dalla sottoscrizione della convenzione nel 2008 sino alla proposizione del ricorso nel 2021, il collegio ha potuto considerare che i ricorrenti avessero superato i termini ordinari di decadenza per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi legati alla cessione di aree del 2009. Il tribunale ha inoltre probabilmente ritenuto che la questione relativa all'interpretazione e all'esecuzione degli obblighi derivanti da una convenzione urbanistica fosse principalmente materia di competenza della giurisdizione ordinaria, e non amministrativa, laddove fossero in gioco esclusivamente rapporti contrattuali. Per quanto riguarda la legittimazione processuale, il tribunale potrebbe aver riscontrato che gli aventi causa non possedevano i requisiti soggettivi necessari per proseguire in giudizio la controversia della dante causa, ovvero che la qualità di successori non fosse idonea a trasferire i diritti e gli interessi legittimi della primitiva società.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile, escludendo così ogni valutazione nel merito delle pretese avanzate dai ricorrenti. La dichiarazione di improcedibilità ha comportato l'estinzione della causa senza che il giudice si pronunciasse sulla fondatezza delle deduzioni relative ai diritti sulla convenzione urbanistica e al risarcimento del danno richiesto nella misura di 292.000 euro. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio di equità processuale, dato che nessuna delle parti poteva essere considerata completamente soccombente dal punto di vista processuale.

Massima

Quando i termini di decadenza per l'impugnazione di provvedimenti amministrativi sono decorsi e mancano i presupposti processuali di legittimazione attiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile senza necessità di pronunciarsi nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente FF, Estensore
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'accertamento
-	del diritto o interesse legittimo dei ricorrenti, in qualità di aventi causa di Calcestruzzi Valseriana srl, a insediare sull'area a loro concessa in superficie un'attività industriale analoga a quella precedentemente esercitata dalla dante causa nella vigenza della convenzione urbanistica di data 4 luglio 2008, fino all’1 gennaio 2038;
-	in alternativa, del diritto o interesse legittimo dei ricorrenti a edificare la loro quota di SLP a destinazione turistico-ricettiva sostitutiva di quella industriale;
-	con dichiarazione dell'inadempimento del Comune e delle società Quarzifera srl e Georef srl relativamente alle obbligazioni derivanti dalla convenzione urbanistica;
-	nonché per la risoluzione della predetta convenzione urbanistica, con effetto caducante sull'atto di cessione delle aree a favore del Comune di data 16 dicembre 2009;
-	e per la condanna del Comune e delle società Quarzifera srl e Georef srl al risarcimento del danno subito dai ricorrenti, nella misura di € 292.000,00 o nel diverso importo risultante in corso di causa, con interessi e rivalutazione;
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2021, proposto da
MATTEO SCABURRI, TIZIANA SCABURRI, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Giavazzi e Giorgia Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
COMUNE DI NEMBRO, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
QUARZIFERA SRL, GEOREF SRL, rappresentate e difese dagli avv. Franco Bertacchi e Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nembro, di Quarzifera srl, e di Georef srl;
Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara improcedibile il ricorso;
(b) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:

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