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Sentenza n. 202600057/2026
20 gennaio 2026

Sentenza n. 202600057/2026

EDILIZIA ED URBANISTICA - TITOLI EDILIZI RILASCIATI AL CONTROINTERESSATO – ANNULLAMENTO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data20 gennaio 2026
Numero202600057/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Chiara Nosotti, cittadina residente nella provincia di Cremona, ricorre avverso il provvedimento del Comune di Torlino Vimercati emesso il 14 aprile 2023, con il quale l'amministrazione comunale ha rigettato la richiesta di annullamento di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alternativa a permesso di costruire depositata dalla ditta Falchi Doriano & C. in data 3 novembre 2021 con il numero di protocollo 1932. La ricorrente contestava la legittimità di quella SCIA e chiedeva l'intervento dell'amministrazione comunale per dichiarare nulla e annullare la procedura, nonché per ordinare la demolizione delle opere realizzate in base a essa. Il Comune, anziché accogliere questa istanza, ha comunicato formalmente che non era possibile darvi accoglimento, motivando probabilmente che non aveva fondamenti giuridici per intervenire. La ricorrente, dinanzi a questo rifiuto, ha deciso di impugnare il provvedimento municipale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale al fine di ottenere sia l'annullamento della SCIA sia la demolizione delle opere costruite.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalle disposizioni del Testo Unico dell'Edilizia (Decreto Legislativo n. 380/2001) che regolamenta gli interventi edili e le procedure per la loro realizzazione. In particolare, la SCIA alternativa a permesso di costruire è un procedimento semplificato applicabile solo a interventi edili che rispettano determinati presupposti normativi, requisiti costruttivi e condizioni urbanistiche, come precisato dall'articolo 22 del TUE e dalla normativa regionale lombardia. Il Codice del Processo Amministrativo (artt. 30, 31, 33 e 34) disciplina i poteri dei giudici amministrativi nell'accertare la nullità e l'illegittimità di provvedimenti amministrativi e nell'ordinare misure ripristinatorie. La legittimità di una SCIA dipende dal rispetto rigoroso dei presupposti fattuali e giuridici che ne consentono l'utilizzo: qualora un intervento non ricada effettivamente tra quelli realizzabili tramite SCIA, oppure manchi anche uno solo dei requisiti necessari, la procedura è nulla ab origine e l'opera realizzata è costruita illegittimamente.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se la SCIA prot. 1932/2021 possedesse effettivamente i presupposti legittimanti per autorizzare l'intervento edilizio della ditta Falchi Doriano & C. ovvero se mancassero taluni requisiti fondamentali che rendessero la procedura applicabile solo apparentemente, ma illegittima nella sostanza. In secondo luogo, si poneva il problema della responsabilità del Comune nel momento in cui riceve un'istanza di accertamento di nullità: il Comune deve valutare e pronunciarsi nel merito, oppure può rifiutare formalmente senza approfondimento? La questione era rilevante perché coinvolgeva il potere-dovere dell'amministrazione di autotutela amministrativa nel controllo e nella correzione dei propri atti che presentino vizi sostanziali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondate le eccezioni della ricorrente Chiara Nosotti, accertando che effettivamente i presupposti giuridici e fattuali necessari per la legittimità della SCIA risultavano insussistenti. Ciò significa che l'intervento realizzato dalla ditta Falchi Doriano & C., riportato nella SCIA 1932/2021, non rientrava tra quelli autorizzabili con questa procedura semplificata, oppure mancavano condizioni procedurali, documentali o autorizzazioni preliminari indispensabili. Il Tribunale ha furthermore ritenuto che il Comune avesse commesso un errore nel rigettare in toto l'istanza di Nosotti, quando avrebbe dovuto invece valutare attentamente i vizi denunziati e, qualora confermati, provvedere di proprio moto all'annullamento della SCIA tramite autotutela amministrativa. La decisione del giudice amministrativo accoglie pienamente le ragioni della ricorrente, ritenendo che l'opera sia stata realizzata in violazione della normativa edilizia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie interamente il ricorso proposto da Chiara Nosotti. Annulla il provvedimento del Comune di Torlino Vimercati del 14 aprile 2023. Accerta l'insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali della SCIA alternativa a permesso di costruire prot. 1932/2021 del 3 novembre 2021. Condanna il Comune all'adozione di un provvedimento di annullamento della SCIA medesima e dispone l'ordine di demolizione delle opere realizzate in base a essa, nonché il ripristino dello stato dei luoghi, il tutto da eseguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese processuali vengono compensate tra le parti.

Massima

Una Segnalazione Certificata di Inizio Attività in edilizia è nulla quando mancano i presupposti giuridici o fattuali previsti dalla legge per la sua applicazione, e il Comune deve provvedere all'annullamento della SCIA stessa e all'ordine di demolizione delle opere realizzate quando una cittadinanza ne chieda l'accertamento della nullità e il giudice amministrativo ne accerti effettivamente l'illegittimità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento in data 14.4.2023 emesso dal comune di Torlino Vimercati (CR), Ufficio tecnico, Edilizia Privata e LL.PP., con il quale è stato comunicato che l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della SCIA alternativa a permesso di costruire prot. nr. 1932/2021 del 3.11.2021 presentata da Falchi Doriano & C. S.n.c. non può trovare accoglimento;
nonché
- per l'accertamento ex art. 133, co. 1 lett. a) n. 3) e lett. f) cod. proc. amm. dell'insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali legittimanti l'attività edilizia di cui alla SCIA alternativa a permesso di costruire prot. nr. 1932/2021 del 3.11.2021 presentata da Falchi Doriano & C. S.n.c.;
- per la condanna ex artt. 30, 31, co. 3, e 34, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. del Comune di Torlino Vimercati (CR) all'adozione del provvedimento di annullamento e rimozione degli effetti e contestuale demolizione delle opere realizzate in forza di SCIA alternativa a permesso di costruire prot. nr. 1932/2021 del 3.11.2021 presentata da Falchi Doriano & C. S.n.c. e ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre il termine ritenuto di giustizia e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione/notificazione dell'emananda sentenza.
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2023, proposto da:
Chiara Nosotti, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Carmelo Platania e Elisabetta Porta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Torlino Vimercati, non costituito in giudizio;
Falchi Doriano & C. Snc, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio De Grazia, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Crema via IV Novembre n. 10 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Marco Durante, Lucia Sperti, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Falchi Doriano & C. Snc;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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