EDILIZIA ED URBANISTICA - PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ AI SENSI DELL’ART. 40 BIS DELLA LR N. 12/2005 - INCLUSIONE- PERMESSO DI COSTRUIRE - ILLEGITTIMITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 20 gennaio 2026 |
| Numero | 202600056/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Due società, Ricam Supermercati s.r.l. e Immobiliare G.A. s.n.c., hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando una deliberazione del Consiglio Comunale di Spino d'Adda adottata il 19 marzo 2022. La delibera individuava un edificio quale "struttura dismessa con criticità" secondo quanto previsto dall'articolo 40-bis della legge regionale lombarda numero 12 del 2005 e successive modificazioni, attivando contemporaneamente un procedimento di deroga ai sensi dell'articolo 40 della medesima legge regionale, con approvazione di una bozza di convenzione. I ricorrenti hanno contestato altresì il permesso di costruire numero 211 del 2021, rilasciato dal Comune il 26 aprile 2022, che era stato concesso in deroga sulla base della delibera impugnata. Nel corso del procedimento giudiziale, i ricorrenti hanno presentato anche motivi aggiunti per chiedere l'annullamento del permesso di costruire, dopo aver avanzato istanze di accesso agli atti amministrativi che vennero evase il 18 giugno 2022. La controversia ha origine dalla gestione amministrativa di un immobile e dalla legittimità dei provvedimenti autorizzativi emanati dal Comune in relazione alla sua valorizzazione urbanistico-edilizia.
Il quadro normativo
La disciplina applicabile alla fattispecie trae fondamento dalla legge regionale lombarda numero 12 del 2005, che regola gli strumenti di pianificazione territoriale e le procedure di governo del territorio nella Regione Lombardia. In particolare, l'articolo 40-bis della medesima legge prevede specifiche fattispecie e procedimenti per l'individuazione e la gestione di edifici dismessi caratterizzati da situazioni di criticità strutturale, funzionale o amministrativa. L'articolo 40 disciplina invece il meccanismo delle deroghe alle norme ordinarie di edilizia e di pianificazione, consentendo l'adozione di procedimenti speciali quando sussistono condizioni di pubblico interesse o situazioni particolari che giustifichino un allontanamento dalle regole generali. Il procedimento di deroga richiede il perfezionamento attraverso una convenzione tra l'ente locale e i soggetti interessati, che disciplina le modalità di attuazione dell'intervento e i contributi pubblici eventualmente connessi. La legge regionale si inscrive dunque in un sistema che bilancia la conservazione del tessuto edilizio esistente con la necessità di incentivare la rigenerazione urbana attraverso strumenti procedurali flessibili.
La questione giuridica
I ricorrenti contestavano la legittimità della delibera consiliare tanto dal punto di vista sostanziale quanto da quello procedimentale, ossia rivendicavano l'assenza dei presupposti normativi per qualificare l'edificio come dismesso con criticità secondo la legge regionale, oppure denunciavano vizi nella formazione della delibera stessa. Contestavano inoltre il permesso di costruire rilasciato in deroga, sostenendo che non potesse essere correttamente fondato su una delibera affetta da illegittimità. La questione centrale riguardava dunque se il Comune avesse correttamente esercitato le proprie competenze nell'identificare l'immobile secondo la fattispecie legale prevista e se avesse regolarmente attivato il procedimento di deroga di cui all'articolo 40 della legge regionale. Sotteso alla controversia vi era altresì il problema dei limiti entro cui un'amministrazione comunale possa esercitare poteri di deroga e di pianificazione speciale, e se tali poteri fossero stati utilizzati in conformità ai vincoli procedurali e sostanziali dettati dalla normativa vigente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver considerato il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e l'intera documentazione amministrativa acquisita nel procedimento, ha ritenuto di respingere tutte le contestazioni sollevate dai ricorrenti. Questo significa che il collegio giudicante ha accolto la ricostruzione dei fatti proposta dall'amministrazione comunale, concludendo che l'edificio potesse legittimamente essere qualificato come dismesso con criticità alle condizioni previste dall'articolo 40-bis della legge regionale. Il TAR ha inoltre valutato che il procedimento di deroga fosse stato correttamente avviato e condotto secondo le modalità di legge, e che il permesso di costruire rilasciato in deroga trovasse un fondamento solido nella delibera del Consiglio Comunale. Il giudice ha probabilmente esaminato se i presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio del potere di deroga ricorressero effettivamente, e ha concluso che non emergessero violazioni procedimentali o errori sostanziali nella qualificazione dell'immobile e nell'adozione dei relativi provvedimenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti presentati dalle società ricorrenti, confermando dunque la piena legittimità della deliberazione consiliare numero 6 del 2022 e del permesso di costruire numero 211 del 2021. Le spese processuali sono state compensate, ossia ciascuna parte ha sopportato i propri costi. Il tribunale ha ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, dando così piena efficacia al provvedimento impugnato e permettendo al Comune di Spino d'Adda di proseguire l'attuazione del progetto di rigenerazione secondo quanto previsto nella delibera e nel titolo abilitativo.
Massima
L'individuazione di un edificio come dismesso con criticità ai sensi dell'articolo 40-bis della legge regionale lombarda 12/2005, e il conseguente rilascio di un permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 40 della medesima legge, sono legittimi quando sussistono i presupposti di fatto e siano stati rispettati i vincoli procedurali stabiliti dalla normativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento A) Quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19.03.2022, pubblicata sull'albo pretorio dal 25 marzo 2022 al 9 aprile 2022, avente ad oggetto l’individuazione di un “edificio dismesso con criticità” ex art. 40-bis, l.r. 12/2005 e s.m.i. con contestuale perfezionamento del procedimento di deroga ai sensi dell'art. 40 della l.r. 12/2005 e s.m.i., nonché approvazione della bozza di convenzione; - della concessione edilizia 221/2021 (recte: permesso di costruire), non conosciuto, di cui è stata chiesta copia al Comune di Spino d'Adda con accesso agli atti in data 18 maggio 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; - e con riserva di impugnare il permesso di costruire in deroga non appena emesso. B) Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 30/9/2022: per l'annullamento - del permesso di costruire n. 211 del 2021 rilasciato in data 26 aprile 2022 e conosciuto con l'evasione, in data 18 giugno 2022, delle istanze di accesso agli atti presentate in data 12 maggio 2022 e 18 maggio 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 512 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Ricam Supermercati s.r.l. e Immobiliare G.A. s.n.c. di Ceresa Massimiliano e Stefano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia Via Romanino n. 16 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Spino D'Adda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Brunello De Rosa, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Milano Viale Bianca Maria n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Carniti Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocata Marcella Milani, con domicilio fisico nello studio della stessa in Milano Via Fontana n. 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spino D'Adda e di Carniti Costruzioni S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza cautelare n. 452 del 17 giugno 2022; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Comune resistente il difensore come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe descritti, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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