EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE - RIMOZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300546/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Nel giugno 2021 il Comune di Quinzano d'Oglio (Brescia) notificava al proprietario Mariantonietta Baselli una diffida e successivamente un'ordinanza (n. 40) di demolizione riguardante una recinzione realizzata lungo la strada vicinale in località Cascina Sant'Ambrogio. La recinzione, costituita da pali in legno e rete metallica per un'altezza di 2 metri e una lunghezza di circa 230 metri, era stata realizzata dal proprietario sul proprio fondo senza rispettare, secondo l'amministrazione comunale, la distanza minima prescritta dalle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano regolatore. Di fronte all'inottemperanza dell'ordine, il Comune aveva inoltre emesso nel giugno 2022 altre due ordinanze: una (n. 62) irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di ventimila euro ai sensi del DPR 380/2001, e un'altra (n. 63) disponendo l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una superficie di 216 metri quadrati. Il ricorrente aveva contestato tutti questi atti amministrativi dinanzi al TAR Lombardia, proponendo ricorsi successivi e motivi aggiunti.
Il quadro normativo
La controversia verteva sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 20.4 delle NTA del piano regolatore, il quale dispone che gli interventi edilizi devono rispettare una distanza minima di 5 metri dalle strade di servizio ai fondi agricoli, "salvo il mantenimento degli allineamenti esistenti", e precisa inoltre che "la distanza minima di m. 5 dovrà essere rispettata anche per la formazione delle nuove recinzioni, ove ammesse". Il ricorrente contestava la norma nei termini in cui, a suo avviso, essa estendeva il rispetto della distanza minima anche alle recinzioni prive di opere murarie, operando una lettura restrittiva della norma stessa. Parallelamente erano rilevanti le disposizioni del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia), in particolare gli articoli 31 comma 3 e comma 4-bis, che disciplinano le conseguenze dell'inottemperanza agli ordini di demolizione, nonché il regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 30 marzo 2022 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di mancata ottemperanza.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era se le recinzioni costituite da pali e rete metallica, prive dunque di strutture murarie, fossero soggette al vincolo della distanza minima di 5 metri dalle strade vicinali. Il ricorrente sosteneva che la norma si riferisse esclusivamente a recinzioni con opere murarie, escludendo dalla disciplina le recinzioni leggere come quella oggetto della controversia. Inoltre il ricorrente contestava in generale la legittimità degli atti impugnati, la corretta procedura seguita dall'amministrazione, l'entità delle sanzioni irrogate e il procedimento di acquisizione coattiva del terreno. La questione era complessa perché implicava un'interpretazione del linguaggio tecnico normativo, la definizione di cosa costituisse una "recinzione" ai fini della normativa edilizia, e il corretto bilanciamento tra il diritto di proprietà e i vincoli urbanistici.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati i motivi del ricorso e i motivi aggiunti successivamente depositati, ha ritenuto che l'amministrazione comunale avesse correttamente interpretato e applicato la normativa vigente, respingendo le deduzioni del ricorrente sulla base di una valutazione che, pur non esplicitata nel dispositivo qui riportato, implica il riconoscimento della corretta lettura dell'articolo 20.4 delle NTA nel senso di estendere l'obbligo della distanza minima a tutte le recinzioni, indipendentemente dal loro carattere murario o leggero. Il giudice ha altresì ritenuto legittimi i procedimenti seguiti dal Comune per l'accertamento dell'inottemperanza, nonché le sanzioni amministrative irrogate e il provvedimento di acquisizione gratuita del terreno, entrambi previsti dal DPR 380/2001 come conseguenze proporzionate dell'inadempienza all'ordine di demolizione. La compensazione delle spese di giudizio ordinata dal Tribunale indica inoltre un'equivalenza nella soccombenza, anche se il ricorso è stato complessivamente respinto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato sentenza definitiva il 6 aprile 2023 respingendo completamente il ricorso proposto da Mariantonietta Baselli. La sentenza annulla gli effetti di tutte le impugnazioni avanzate nei tre gradi successivi, confermando quindi la validità dell'ordinanza n. 40 del 10 giugno 2021, della diffida del 20 maggio 2021, delle ordinanze n. 62 e n. 63 del 7 giugno 2022, e della relativa documentazione di sopralluogo. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, e il provvedimento è stato ordinato essere eseguito dall'autorità amministrativa secondo il dettato della legge.
Massima
La distanza minima di cinque metri dalle strade vicinali, prevista dalle norme tecniche di attuazione per le recinzioni, si applica indipendentemente dalla struttura della recinzione, sia essa muraria o costituita da pali e rete metallica, e l'inottemperanza all'ordine di demolizione comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'acquisizione al patrimonio comunale secondo quanto disposto dal DPR 380/2001.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF, Estensore Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento (a) nel ricorso introduttivo: - dell’ordinanza del responsabile dell'Area Servizi per il Territorio n. 40 di data 10 giugno 2021, con la quale è stata ingiunta la demolizione di una recinzione composta da pali in legno e rete metallica, avente altezza di 2 metri e lunghezza pari a circa 230 metri, collocata lungo la strada vicinale in località Cascina Sant'Ambrogio; - della diffida del responsabile dell'Area Servizi per il Territorio di data 20 maggio 2021; - della relazione di sopralluogo di data 1 giugno 2021; - con domanda di risarcimento; (b) nei primi motivi aggiunti: - dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo; - dell'art. 20.4 delle NTA (“Gli interventi edilizi dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti parametri: […] Ds = m. 5 per le strade di servizio ai fondi agricoli, salvo il mantenimento degli allineamenti esistenti. La distanza minima di m. 5 dovrà essere rispettata anche per la formazione delle nuove recinzioni, ove ammesse”), se interpretato nel senso di estendere anche alle recinzioni senza opere murarie il rispetto della distanza minima di 5 metri dalle strade vicinali; - con domanda di risarcimento; (c) nei secondi motivi aggiunti: - dell'ordinanza del responsabile dell'Area Servizi per il Territorio n. 62 di data 7 giugno 2022, che ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ingiungendo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000 ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380; - dell'ordinanza del responsabile dell'Area Servizi per il Territorio n. 63 di data 7 giugno 2022, che ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione, disponendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una superficie pari a 216 mq ai sensi dell'art. 31 comma 3 del DPR 380/2001; - del verbale di sopralluogo di data 17 maggio 2022, che contiene l’accertamento dell’inottemperanza; - del regolamento comunale per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, approvato con deliberazione consiliare n. 14 di data 30 marzo 2022; - con domanda di risarcimento; sul ricorso numero di registro generale 489 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da MARIANTONIETTA BASELLI, rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Granara e Chiara Fatta, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quinzano d'Oglio; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:
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