AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202600516/2026
16 aprile 2026

Sentenza n. 202600516/2026

EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE - APPROVAZIONE DEFINITIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data16 aprile 2026
Numero202600516/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso promosso da Legambiente e da tre cittadine (Franca Cioli, Grazia Manenti, Federica Marina Faccio) avverso la variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Montichiari, in provincia di Brescia. La controversia nasceva dalla decisione del Comune di modificare gli ambiti agricoli strategici nel territorio comunale, con particolare riferimento alla zona di Fontanelle, dove era prevista una trasformazione urbanistica di aree sino a quel momento dedicate all'agricoltura. I ricorrenti contestavano tutte le fasi procedurali della variante, dalla dichiarazione di sintesi fino all'approvazione definitiva, passando per la valutazione ambientale strategica, gli atti della Provincia di Brescia e i pareri espressi dagli organi competenti. La Fondazione Rosa Mistica Fontanelle, proprietaria di terreni nell'area interessata dalla trasformazione urbanistica, si costituiva in giudizio per difendere i propri interessi nella realizzazione del progetto di cui alle previsioni della variante.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalla normativa regionale lombarda in materia di governo del territorio, in particolare dalla Legge Regionale n. 12 del 2005 e dalle sue modifiche successive, che regola l'adozione, l'approvazione e la revisione dei Piani di Governo del Territorio. La variante generale al PGT è soggetta a valutazione ambientale strategica, procedura amministrativa complessa che deve garantire la sostenibilità ambientale delle scelte territoriali pianificatorie, in conformità al decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale rappresenta il livello sovraordinato rispetto al PGT comunale, e qualsiasi variante al PGT comportante modifiche dei vincoli provinciali deve essere preceduta da una variante al PTCP, sottoposta anch'essa a valutazione di compatibilità ambientale. Le aree agricole strategiche costituiscono una categoria di tutela territoriale riconosciuta dalla normativa regionale e devono essere disciplinate secondo criteri che bilanciano la conservazione della vocazione agricola con le esigenze di sviluppo urbanistico dei comuni.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava questioni di legittimità procedurale e sostanziale della variante, contestando sia la corretta svolgimento della valutazione ambientale strategica sia l'opportunità della scelta di trasformare terreni agricoli in ambiti di trasformazione urbanistica. I ricorrenti argomentavano che la procedura di VAS non fosse stata condotta con il dovuto approfondimento, che mancassero valutazioni corrette degli impatti ambientali e che la decisione di modificare gli ambiti agricoli strategici fosse ingiustificata dal punto di vista dell'interesse pubblico territoriale. La questione si connetteva anche al rapporto fra gli strumenti pianificatori comunale e provinciale, nonché alla corretta integrazione procedurale fra le diverse amministrazioni coinvolte nella valutazione della variante, in un contesto dove la tutela ambientale e la disciplina dell'uso del suolo rappresentano elementi di conflitto potenziale fra la conservazione della risorsa agricola e la pressione dell'urbanizzazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto implicitamente le eccezioni sollevate dalle amministrazioni convenute e dalla Fondazione Rosa Mistica, ritenendo che tutti i profili di illegittimità dedotti dai ricorrenti fossero infondati. Il giudice ha verosimilmente valutato che la procedura di valutazione ambientale strategica fosse stata svolta in conformità alla normativa vigente, con il corretto coinvolgimento degli enti competenti e la dovuta considerazione degli impatti ambientali derivanti dalla trasformazione urbanistica. La decisione di ampliare gli ambiti di trasformazione è stata ritenuta legittima nella discrezionalità amministrativa riconosciuta al Comune nel pianificare il proprio territorio, sulla base di esigenze di sviluppo socioeconomico locale e di previsioni demografiche. Il TAR ha valutato che gli interessi della comunità locale nello sviluppo urbanistico e nei benefici economici derivanti dalla trasformazione rappresentassero una giustificazione sufficiente per la modifica della destinazione d'uso dei terreni agricoli, secondo un bilanciamento degli interessi conforme ai principi del diritto amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge integralmente il ricorso, confermando la legittimità di tutte le delibere e gli atti amministrativi contestati dalla variante generale al PGT del Comune di Montichiari, incluse le delibere provinciali di approvazione della variante semplificata al PTCP, il parere motivato di VAS e tutti gli atti procedurali connessi. Le spese del giudizio sono compensate fra le parti, secondo il principio per il quale ciascuna parte sostiene proprie spese quando il ricorso risulta ininfondato ma ha sollevato questioni di rilevanza pubblica e di interesse generale in materia urbanistica e ambientale. La sentenza diviene definitiva con il momento della sua pronuncia in camera di consiglio e deve essere eseguita dalle autorità amministrative competenti nel senso di darsi continuità alla variante approvata.

Massima

La variante al Piano di Governo del Territorio che modifica ambiti agricoli strategici per consentire la trasformazione urbanistica è legittima quando sia preceduta da corretta valutazione ambientale strategica, da adeguata documentazione istruttoria e da un razionale bilanciamento fra esigenze di sviluppo territoriale locale e tutela ambientale, secondo la discrezionalità amministrativa riconosciuta dalla normativa urbanistica regionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
a) della delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 20.6.2023 avente ad oggetto l'esame delle osservazioni e l'approvazione definitiva della variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Montichiari, pubblicata sul Burl il giorno 25 ottobre 2023, e di tutti i relativi allegati, ivi incluse le controdeduzioni;
b) della delibera del Consiglio Provinciale di Brescia del 14 dicembre 2023 di “Approvazione di variante semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale conseguente a proposta di modifica del Comune di Montichiari” e dei relativi allegati;
c) della delibera del Consiglio Provinciale di Brescia n. 28 del 27 luglio 2023 di adozione della variante semplificata e dei relativi allegati;
d) dei decreti del 18.7.2023 e del 30.11.2023 con i quali il Presidente della Provincia ha proposto, rispettivamente, l'adozione e l'approvazione della variante semplificata;
e) della dichiarazione di sintesi del 15.6.2023;
f) occorrendo, delle NTA (artt. 3,6,15,16) del Piano Territoriale di coordinamento provinciale;
g) dell'atto dirigenziale 429 del 3.5.2023 con cui la Provincia di Brescia ha espresso la valutazione di compatibilità del nuovo documento di Piano del Comune di Montichiari con il PTCP, e della relativa relazione istruttoria;
h) di tutti i verbali della conferenza dei servizi, in particolare del verbale del 28.4.2023;
i) del decreto regionale 2095 del 15.2.2023, allo stato non noto;
j) della delibera di CC n. 62 del 21.12.2022 di adozione della variante generale al PGT e dei relativi allegati;
k) del Parere Motivato finale di VAS del 7.12.2022;
l) dell'atto dirigenziale del Settore pianificazione della Provincia di Brescia n. 2665 del 22.9.2022 e del parere allegato;
con tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali.
m) dei provvedimenti del 30.6.2022 e dell'1.12.2022 con cui la Provincia ha espresso il proprio assenso al procedimento congiunto di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante generale al PGT, comportante variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
n) della nota del 20.5.2022, con cui il Comune di Montichiari ha richiesto la “compartecipazione congiunta tra il Comune di Montichiari e gli uffici provinciali competenti alla procedura di valutazione ambientale strategica, nell'ambito della variante generale al PGT, connessa all'inserimento di previsioni comportanti la modifica degli ambiti agricoli strategici con particolare riferimento al comparto di trasformazione in località Fontanelle”;
o) del Decreto del Presidente della Provincia n. 319 del 22 ottobre 2014, allo stato non noto e sul quale ci si riserva di proporre motivi aggiunti in seguito ad accesso agli atti;
p) occorrendo del decreto del Presidente regionale 2095/2023 allo stato non noto.
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2024, proposto da
LEGAMBIENTE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Beacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
FRANCA CIOLI, GRAZIA MANENTI, FEDERICA MARINA FACCIO, rappresentate e difese dall'avvocato Emanuela Beacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
COMUNE DI MONTICHIARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
FONDAZIONE ROSA MISTICA FONTANELLE, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia, del Comune di Montichiari e della Fondazione Rosa Mistica Fontanelle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →