EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - SANATORIA - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 11 aprile 2026 |
| Numero | 202600497/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Rossana Elena Moretti ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia due provvedimenti emanati dal Comune di Gardone Val Trompia in materia paesaggistica ed edilizia. Il primo provvedimento, datato 9 novembre 2023, concerneva una richiesta di integrazione di documenti con contestuale sospensione dei termini procedimentali relativi a una pratica edilizia identificata come PE/2023/17000/PDC. Il secondo provvedimento, datato 13 novembre 2023, invece, costituiva una richiesta di pagamento di una sanzione amministrativa paesaggistica secondo quanto previsto dall'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. La ricorrente aveva contestato l'illegittimità di entrambi gli atti ritenendoli lesivi dei propri diritti, dando vita al ricorso numero 85 del 2024 iscritto nei registri generali del Tribunale Amministrativo. Tuttavia, nel corso del giudizio, precisamente con dichiarazione depositata il 14 gennaio 2026, la ricorrente medesima ha comunicato al Tribunale di non avere più interesse a proseguire il giudizio, comportando così una radicale trasformazione della situazione processuale.
Il quadro normativo
La controversia rientra nel campo del diritto amministrativo relativo alla materia paesaggistica ed edilizia, disciplinato dal Testo Unico dell'Edilizia contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. In particolare, l'articolo 34 di tale decreto prevede le sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere applicate in caso di violazioni delle normative paesaggistiche durante l'esercizio dell'attività edilizia. La procedura di richiesta di integrazione di documenti e la sospensione dei termini procedimentali costituiscono strumenti ordinari dell'amministrazione comunale per l'istruttoria delle pratiche edilizie, volti a consentire il completamento della documentazione necessaria per una corretta valutazione del progetto presentato. Sul piano processuale amministrativo, il ricorso è regolato dalle norme del codice del processo amministrativo, in particolare dagli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, che disciplinano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.
La questione giuridica
La questione giuridica centrale della causa riguardava la necessità di verificare se il sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dalla ricorrente durante il procedimento dovesse comportare l'improcedibilità del ricorso già proposto, oppure se il Tribunale dovesse comunque proseguire all'esame del merito dei provvedimenti impugnati. Tale questione riveste importanza generale in quanto riguarda i presupposti fondamentali della ricevibilità di un ricorso amministrativo e il ruolo che deve svolgere il giudice nel caso in cui una parte comunichi la perdita della sua qualità di portatore di un interesse giuridico rilevante e concretamente leso. Si tratta di una questione procedimentale delicata, perché implica il contemperamento tra il principio della certezza del diritto e l'esigenza di evitare decisioni su controversie che hanno perso ogni attualità pratica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, esaminati gli atti depositati in giudizio e avendo constatato la dichiarazione di perdita di interesse sottoscritta dalla ricorrente il 14 gennaio 2026, ha ritenuto di doversi pronunciare sulla ricevibilità del ricorso piuttosto che sul suo merito. Secondo la valutazione del collegio giudicante, la dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse a proseguire il giudizio costituisce un fatto processuale rilevante che determina il venir meno delle ragioni per le quali il ricorso era stato proposto. Infatti, una volta che la parte interessata non possiede più un interesse concreto e attuale a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati, viene a mancare il presupposto fondamentale dell'azione amministrativa, in quanto il giudice amministrativo è chiamato a decidere delle controversie relative ad atti della pubblica amministrazione che ledano posizioni giuridiche soggettive attuali e concrete. Il Tribunale ha ritenuto che verificato il sopravvenuto difetto di interesse, confermato dalla stessa dichiarazione della ricorrente, la strada procedurale corretta fosse quella di dichiarare l'improcedibilità del ricorso anziché procedere all'inutile esame del merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza pronunciata nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Con questa decisione il collegio giudicante ha evitato di pronunciarsi nel merito dei provvedimenti impugnati, poiché venuta meno la ragione della lite. Inoltre, il Tribunale ha compensato le spese di giudizio, non addebitandole a nessuna delle parti, coerentemente con la natura della decisione di improcedibilità, e ha ordinato che la sentenza medesima fosse eseguita dall'autorità amministrativa.
Massima
Quando una parte dichiari sopravvenuto difetto di interesse dopo l'instaurazione del ricorso amministrativo, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile, cessando di conseguenza l'utilità della decisione nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento pratica numero PE/2023/17000/ PDC, del 09/11/2023, protocollo di partenza n. 31045/2023 del 10/11/2023, avente ad oggetto “richiesta di integrazione documenti e sospensione termini” e del provvedimento pratica numero PE/2023/17000/AP_ORD, del 13/11/2023, protocollo di partenza n. 31230/2023 del 13/11/2023, avente ad oggetto “richiesta pagamento sanzione paesaggistica art. 34 dpr N. 380/2001 - MORETTI ROSSANA ELENA”, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente. sul ricorso numero di registro generale 85 del 2024, proposto da: Rossana Elena Moretti, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Milanesi, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia via Solferino n. 6 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Gardone Val Trompia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia viale della Stazione n. 37 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gardone Val Trompia; Vista la dichiarazione di data 14 gennaio 2026 e depositata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Laura Marchio'; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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