EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300497/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Romano Bianchi ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare due provvedimenti del Comune di Zandobbio relativi a una attività edilizia. Il primo ricorso (n. 849/2022) ha come oggetto una ordinanza-ingiunzione di remissione in pristino stato emessa dal Comune il 18 luglio 2022, con cui si ordinava il ripristino dello stato originario dei luoghi, in pratica il demolimento o l'eliminazione di quanto realizzato in violazione della normativa edilizia. Il secondo ricorso (n. 150/2023) mira ad annullare un provvedimento del 11 novembre 2022 con cui il Comune ha esercitato i propri poteri inibitori nei confronti della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata dal ricorrente. La controversia scaturisce quindi da una questione di diritto edilizia in cui il cittadino contesta la legittimità dei provvedimenti comunali che gli impedivano di proseguire l'attività iniziata mediante SCIA, ritenendo illegittime le ordinanze del Comune.
Il quadro normativo
La questione si colloca nell'ambito del Testo Unico dell'Edilizia, specificamente il D.P.R. n. 380/2001, che disciplina la SCIA e i relativi poteri di controllo e inibizione dell'amministrazione comunale. La SCIA è uno strumento di comunicazione che consente ai cittadini di avviare determinati interventi edilizia senza attendere il rilascio di un preventivo permesso, secondo il principio della segnalazione certificata anziché dell'autorizzazione preventiva. Tuttavia, il Comune conserva poteri di verifica e di inibizione dell'attività qualora essa non rispetti i requisiti normativi previsti dall'articolo 37 del D.P.R. 380/2001. In tal caso il Comune può ordinare l'interruzione dell'attività e il ripristino dello stato precedente mediante ordinanza-ingiunzione di remissione in pristino stato, strumento fondamentale per tutelare la legalità edilizia nel territorio municipale. Questi poteri sono sottoposti al controllo giurisdizionale del TAR, che verifica la legittimità dei provvedimenti sindacali.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso era se il Comune di Zandobbio avesse agito legittimamente nel disporre l'ordinanza di remissione in pristino stato e nell'esercitare i poteri inibitori sulla SCIA presentata dal ricorrente. Bianchi sosteneva che i provvedimenti comunali fossero stati adottati in violazione di norme procedurali o sostanziali, o comunque fossero illegittimi sotto il profilo della motivazione, dell'eccesso di potere o dell'incompetenza. La difesa del Comune doveva dimostrare che l'attività realizzata dal ricorrente non rispettava i requisiti richiesti dalla normativa edilizia per l'utilizzo della SCIA, giustificando così l'intervento sanzionatorio e inibitorio. La controversia richiedeva al giudice amministrativo di verificare se sussistevano i presupposti legali per disporre il ripristino dello stato originario e se la procedura seguita dal Comune era stata corretta.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto fondati gli argomenti dedotti dal Comune di Zandobbio nella memoria difensiva, accogliendo la tesi che i provvedimenti sindacali fossero stati adottati legittimamente nel rispetto della procedura e del diritto sostanziale. Il TAR ha riconosciuto che il Comune aveva correttamente esercitato i propri poteri di verifica e controllo sulla SCIA presentata da Bianchi, riscontrando che l'attività realizzata non possedeva i requisiti richiesti dalla normativa edilizia per procedere mediante segnalazione certificata. La motivazione della sentenza (per quanto desumibile dal dispositivo e dal contesto procedurale) si basa quindi sulla legittimità tanto dell'ordinanza di remissione in pristino stato quanto del provvedimento inibitorio, ritenuti entrambi emanati in conformità alle disposizioni del Testo Unico dell'Edilizia. Il collegio ha respinto tutte le censure prospettate dal ricorrente, confermando la piena legittimità dell'azione comunale e la correttezza procedimentale dei provvedimenti impugnati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sentenza del 3 maggio 2023, ha respinto entrambi i ricorsi proposti da Romano Bianchi. La decisione comporta che l'ordinanza-ingiunzione di remissione in pristino stato e il provvedimento di inibizione della SCIA restano definitivamente confermati e producono effetti pieni. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite relative a entrambi i giudizi, liquidate dal tribunale nella cifra complessiva di tremila euro oltre ai relativi accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, determinando il consolidamento della posizione del Comune nel territorio amministrativo.
Massima
L'esercizio dei poteri inibitori esercitato dal Comune su una SCIA presentata ai sensi del D.P.R. 380/2001 è legittimo quando l'attività realizzata dal segnalante non possiede i requisiti normativi richiesti dal Testo Unico dell'Edilizia per l'utilizzo di questo strumento amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario quanto al ricorso n. 849 del 2022: per l’annullamento, previa sospensiva, - dell’ordinanza-ingiunzione di remissione in pristino stato n. 18/2022 del 18.07.2022, emessa dal Comune di Zandobbio; - di tutti gli atti o provvedimenti a essa preordinati, conseguenti o comunque connessi; quanto al ricorso n. 150 del 2023: per l’annullamento, previa sospensiva, - del provvedimento del Comune di Zandobbio prot. n. 7023 dell’ 11.11.2022 di esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 37 D.P.R. n. 380/2001; - di tutti gli atti o provvedimenti ad esso preordinati, conseguenti o comunque connessi. sul ricorso numero di registro generale 849 del 2022, proposto da Bianchi Romano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonomi e Paolo Giudici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Zandobbio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del Comune di Zandobbio; Visti tutti gli atti e i documenti delle cause; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 150 del 2023, proposto da Bianchi Romano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonomi e Paolo Giudici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Zandobbio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, li respinge entrambi. Condanna il signor Romano Bianchi a rifondere al Comune di Zandobbio le spese di lite, che liquida per entrambi i giudizi, in complessivi €uro 3.000,00, oltre ad accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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