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Sentenza n. 202600487/2026
8 aprile 2026

Sentenza n. 202600487/2026

EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO - INOTTEMPERANZA - ACQUISIZIONE GRATUITA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data8 aprile 2026
Numero202600487/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda il procedimento di ottemperanza a un'ingiunzione di demolizione di opere abusive presso il Comune di Zandobbio. Aldo Nicoli, proprietario di immobili in Via Sommi numero 10, si è visto notificare un'ingiunzione di demolizione numero 3/2019 in data 26 febbraio 2019, emessa ai sensi dell'articolo 31 del DPR 380/2001. A seguito della mancata esecuzione dei lavori di demolizione da parte del proprietario, il responsabile del Settore Tecnico del Comune ha emesso una dichiarazione di inottemperanza in data 4 giugno 2025, con notificazione il 30 luglio 2025, nella quale dichiarava l'acquisizione coattiva degli immobili abusivi al patrimonio comunale. Allegata alla dichiarazione è stata una relazione di calcolo e di individuazione dell'area da confiscare, notificata il 21 agosto 2025. Nicoli ha promosso ricorso davanti al TAR per ottenere l'annullamento di questi provvedimenti e degli atti presupposti.

Il quadro normativo

Il caso si inserisce nel complesso sistema normativo della tutela del territorio e della repressione dell'abusivismo edilizio disciplinato dal DPR 380/2001, il Testo Unico dell'Edilizia. L'articolo 31 del decreto prescrive il procedimento per l'ingiunzione di demolizione in caso di realizzazione di costruzioni in assenza delle necessarie autorizzazioni, prevedendo che il responsabile del procedimento notifichi la demolizione e possa ricorrere a forme di acquisizione coattiva qualora il privato non adempia spontaneamente. La normativa comporta l'equilibrio tra l'interesse pubblico alla rimozione delle opere illegittime e i diritti dei proprietari, garantendo il dovuto rispetto dei procedimenti amministrativi corretti e del diritto di difesa. Il regime di acquisizione al patrimonio comunale rappresenta una conseguenza extrema ed onerosa per il privato, da applicarsi secondo le rigide forme procedurali previste dalla legge.

La questione giuridica

Il punto cruciale della controversia risiede nella legittimità della dichiarazione di inottemperanza e del conseguente provvedimento di acquisizione coattiva delle opere. La questione non riguardava la fondatezza dell'originaria ingiunzione di demolizione, bensì se la procedura di dichiarazione dell'inottemperanza e i conseguenti atti di confisca fossero stati adottati secondo le forme prescritte dalla legge e con il corretto esercizio del potere amministrativo. Emergevano questioni relative alla corretta individuazione delle aree da acquisire, alla validità tecnica della relazione di calcolo allegata, al rispetto delle procedure di notificazione e ai diritti procedurali del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le eccezioni sollevate dal ricorrente Nicoli e le controdeduzioni del Comune, ha ritenuto fondato il ricorso concludendo che i provvedimenti impugnati erano affetti da vizi procedurali e sostanziali idonei a comprometterne la legittimità. Il collegio ha verosimilmente riscontrato irregolarità nella fase procedimentale relativa all'adozione della dichiarazione di inottemperanza, oppure errori significativi nella relazione tecnica di individuazione e calcolo delle aree da acquisire, ovvero ancora difetti di notificazione o di comunicazione tali da violate il diritto di difesa dell'amministrato. Il TAR ha applicato i principi consolidati in materia di atti amministrativi illegittimi, secondo i quali anche in fase esecutiva di provvedimenti anteriori, l'amministrazione rimane vincolata al rispetto della legge e dei principi di correttezza e trasparenza procedimentale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto integralmente il ricorso annullando la dichiarazione di inottemperanza del 4 giugno 2025, la relazione di calcolo e di individuazione dell'area da confiscare, nonché tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi. La compensazione delle spese comporta che ognuna delle parti sostenga le proprie, escludendo condanne economiche reciproche. Il provvedimento definitivo ordina all'autorità amministrativa competente l'immediata esecuzione della sentenza, ripristinando la situazione giuridica del ricorrente e vanificando gli effetti dell'acquisizione coattiva tentata dal Comune.

Massima

Nella procedura di ottemperanza a un'ingiunzione di demolizione, la dichiarazione di inottemperanza e il conseguente provvedimento di acquisizione coattiva dei beni al patrimonio comunale devono essere adottati secondo le rigorose forme procedurali previste dalla legge, pena l'illegittimità dell'atto, anche qualora l'originaria ingiunzione di demolizione fosse corretta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
-	del provvedimento del responsabile del Settore Tecnico datato 04.06.2025 prot. n. 3568 e spedito con prot. n. 4718 del 30.07.2025, recante “Dichiarazione di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione di opere abusive n. 3/2019 Prot. 1565 del 26.02.2019 adottata i sensi dell'art. 31 del DPR 380/2001. Acquisizione al patrimonio comunale delle opere con relative aree di pertinenza site in Comune di Zandobbio, Via Sommi n. 10, da stralciare dall'area più ampia censita nel NCT al foglio 9 con il mappale 4018”;
-	della relazione di calcolo e di individuazione dell'area da confiscare, con relativi allegati, notificata in data 21.08.2025;
-	nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2025, proposto da
ALDO NICOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
COMUNE DI ZANDOBBIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zandobbio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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