EDILIZIA ED URBANISTICA - TITOLI EDILIZI - RILASCIO - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300476/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Le Blanc Company and Co. Italy S.r.l. ha presentato una domanda di rilascio di titoli edilizi al Comune di Desenzano il 27 dicembre 2013, corredata di successive varianti. A distanza di sette anni, il 23 dicembre 2020, il Comune ha comunicato il rigetto della richiesta mediante comunicazione protocollata. La ricorrente ha impugnato questo provvedimento negativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, articolando un ricorso per l'annullamento della comunicazione di rigetto. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha avanzato istanza di sospensiva cautelare del provvedimento, ma il TAR ha rigettato anche questa istanza con ordinanza numero 194 del 2021, confermando che non sussistevano i presupposti per la sospensione. Il ricorso è stato discusso in udienza pubblica il 20 aprile 2023 dinanzi alla sezione bresciense del TAR.
Il quadro normativo
La materia è regolata dal testo unico in materia edilizia, decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, e dalle disposizioni contenute nel decreto-legge numero 76 del 2020 c.d. decreto semplificazioni, che ha introdotto significative modifiche ai procedimenti edilizi e agli obblighi di tracciabilità e tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Il Comune, nell'esercizio dei propri poteri amministrativi, deve attenersi ai principi di legalità, trasparenza e rispetto dei termini procedimentali stabiliti dalla legge. Le comunicazioni di rigetto di domande edilizie devono essere motivate e legittimate da causa legale, mentre l'inerzia amministrativa oltre i termini stabiliti può costituire silenzio assenso secondo le norme vigenti in materia.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del rigetto della domanda di titoli edilizi dopo un decorso temporale rilevante dalla presentazione della istanza, ovvero sulla corretta applicazione dei termini procedimentali e delle condizioni sostanziali per il rilascio dei titoli stessi. In particolare, era in questione se il Comune avesse correttamente motivato il provvedimento di rigetto e se sussistessero i presupposti normativi per il rigetto medesimo. Inoltre, rimaneva controverso se il decorso del tempo e il mancato rigetto entro i termini stabiliti dalla legge potessero aver generato un effetto di tacito assenso o altri effetti giuridici favorevoli alla ricorrente sulla base della normativa applicabile alle domande edilizie.
La motivazione del giudice
Il TAR, nel merito della controversia, ha ritenuto che il provvedimento di rigetto fosse legittimo e correttamente motivato sulla base della documentazione disponibile e delle vigenti disposizioni edilizie. Il collegio giudicante ha evidentemente accolto la difesa del Comune, desumendo che sussistevano ragioni ostative al rilascio dei titoli richiesti, ovvero che la domanda originaria non fosse conforme ai requisiti normativi previsti dalla legge nel momento della presentazione o successivamente. Il TAR ha inoltre confermato la correttezza procedurale dell'atto di comunicazione e ha ritenuto che il diritto della ricorrente al rilascio dei titoli non sussistesse, neppure sulla base dell'eventuale decorso dei termini procedimentali. La logica argomentativa del giudice si è orientata nel senso di privilegiare la legittimità del provvedimento amministrativo rispetto alle istanze della ricorrente, applicando il principio secondo cui l'Amministrazione dispone di ampi margini di discrezionalità nell'esame delle domande edilizie.
La decisione
Il TAR ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Le Blanc Company and Co. Italy S.r.l., confermando la legittimità del provvedimento di rigetto del Comune di Desenzano. La corte ha inoltre disposto una compensazione delle spese della fase di merito tra le parti e ha confermato la condanna della ricorrente alla rifusione integrale delle spese relative alla fase cautelare, già precedentemente stabilita nell'ordinanza numero 194 del 2021. Il provvedimento è stato dichiarato esecutivo da parte dell'Autorità amministrativa, acquisendo carattere definitivo.
Massima
L'Amministrazione locale dispone di ampio potere discrezionale nel valutare i requisiti sostanziali e formali delle domande di rilascio di titoli edilizi, e il rigetto motivato di tali domande è legittimo quando fondato su elementi ostestativi alla concessione desumibili dalla documentazione prodotta e dalla normativa vigente in materia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’annullamento, previa sospensiva, della comunicazione prot. n. 600086/6/3, datata 23 dicembre 2020 e notificata in data 21 gennaio 2021, relativa al rigetto del rilascio dei titoli edilizi richiesti in data 27 dicembre 2013, prot. n. 40.285 e successive varianti. sul ricorso numero di registro generale 232 del 2021, proposto da Le Blanc Company and Co. Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Vito Villani e Alberto Musenga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Desenzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, via Romanino n. 16; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Desenzano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte resistente il difensore come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese della fase di merito, confermando la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della fase cautelare, così come stabilito nell’ordinanza n. 194/2021. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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