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Sentenza n. 202600452/2026
30 marzo 2026

Sentenza n. 202600452/2026

EDILIZIA ED URBANISTICA - IMMOBILE - DESTINAZIONE D'USO - MUTAMENTO FUNZIONALE - ONERI DI URBANIZZAZIONE - RIPETIZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data30 marzo 2026
Numero202600452/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricorrente Caimmi Silvia Luciana ha proposto ricorso avverso tre provvedimenti emanati dallo Sportello Unico Edilizia del Comune di Rivolta d'Adda relativi alla pratica edilizia numero EDI/2022/00092/MUTUSO. Il primo provvedimento risale al 3 settembre 2022, seguito da due successive note del 25 ottobre e 26 novembre 2022 che contenevano disposizioni identiche. Si trattava di atti assunti dall'Area Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Rivolta d'Adda, competente in materia di gestione delle pratiche di edilizia privata. La ricorrente ha contestato la legittimità di tali provvedimenti, affermando che il Comune aveva agito in violazione delle norme procedurali applicabili e aveva leso i propri diritti sostanziali in materia di autorizzazioni edilizie. Il ricorso è stato proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel corso del 2023.

Il quadro normativo

La materia dell'edilizia privata è disciplinata da un insieme complesso di norme statali e regionali che regolano le procedure di autorizzazione, le competenze degli enti locali e i diritti dei richiedenti. Lo Sportello Unico Edilizia rappresenta il soggetto deputato ad esaminare le domande di autorizzazione edilizia in conformità alle disposizioni previste dal testo unico dell'edilizia e dalla legislazione regionale della Lombardia. La legittimità dei provvedimenti amministrativi in questa materia è subordinata al rispetto rigoroso dei requisiti procedurali e sostanziali fissati dalla normativa vigente, nonché al principio generale di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa. Le note emanate dal Comune dovevano pertanto essere conformi alle disposizioni che regolano l'istruttoria delle pratiche edilizie e i relativi termini di procedimento.

La questione giuridica

Il fulcro della controversia consisteva nella legittimità formale e sostanziale dei tre provvedimenti emanati dallo Sportello Unico Edilizia, che la ricorrente riteneva affetti da vizi procedurali ovvero da un'illegittima interpretazione e applicazione delle norme in materia di edilizia privata. La ricorrente contestava che il Comune avesse violato i propri diritti a ottenere una decisione conforme alle leggi vigenti e all'ordine procedimentale dovuto, oppure che il Comune avesse ecceduto le proprie competenze ovvero agito in carenza di idonei presupposti fattici. La questione riguardava quindi l'equilibrio tra i poteri discrezionali della pubblica amministrazione nella gestione delle autorizzazioni edilizie e il diritto soggettivo del cittadino a una procedura corretta e a una decisione legittima.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, in sede di esame della controversia, ha valutato gli atti impugnati alla luce della normativa applicabile e dei principi generali del diritto amministrativo, giungendo alla conclusione che i provvedimenti emanati dal Comune di Rivolta d'Adda presentavano vizi di illegittimità che ne determinavano l'annullabilità. Il collegio giudicante ha ritenuto che il Comune avesse violato profili procedurali rilevanti ovvero che avesse agito in modo arbitrario o illegittimo nell'emanare le note di cui si contesta legittimità. La sentenza accoglie dunque il ricorso della signora Caimmi sulla base di una valutazione meritoria degli atti e della loro conformità alle normative vigenti, riconoscendo fondatezza alle doglianze avanzate dalla ricorrente circa l'operato dell'amministrazione comunale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto integralmente il ricorso proposto da Caimmi Silvia Luciana e, per conseguenza, ha annullato tutti e tre i provvedimenti impugnati emanati dallo Sportello Unico Edilizia del Comune di Rivolta d'Adda, nonché ogni altro atto collegato, connesso o consequenziale a quelli annullati. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di tremila euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato secondo le disposizioni normative applicabili. La sentenza è stata pronunciata definitivamente nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026, con ordine all'autorità amministrativa di eseguirla secondo le modalità di legge.

Massima

L'amministrazione comunale deve rispettare i requisiti procedurali e sostanziali previsti dalla normativa in materia di edilizia privata, restando annullabili i provvedimenti dello Sportello Unico Edilizia che violino tali presupposti a danno del diritto del richiedente a una procedura corretta e a una decisione legittima.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
- della nota del Comune di Rivolta d'Adda, Area Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia Privata, Sportello Unico Edilizia del 03/09/2022, Pratica numero EDI/2022//00092/MUTUSO;
- delle note del Comune di Rivolta d'Adda, Area Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia Privata, Sportello Unico Edilizia, di identico contenuto, del 25/10/2022 e del 26/11/2022;
- di ogni altro atto e/o provvedimento collegato, connesso o consequenziale a quelli impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2023, proposto da
Caimmi Silvia Luciana, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Michele Alfredo Attili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Rivolta D'Adda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rivolta D'Adda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, sensi nei limiti e per gli effetti precisati in motivazione.
Condanna il Comune di Rivolta d’Adda a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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