EDILIZIA E URBANISTICA - OPERE ABUSIVE DEL CONTROINTERESSATO - ARCHIVIAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 30 marzo 2026 |
| Numero | 202600444/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Franco Guerini, Giuliano Guerini, Maria Rosa Guerini e Silvana Guerini (ricorso n. 6) e Giovanni Agostino Patti, Luisella Maria Pollastri, Francesca Patti, Valentina Patti e Raffaella Patti (ricorso n. 7) hanno presentato esposti al Comune di Ponte di Legno lamentando violazioni alle norme in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica presumibilmente commesse da terzi, verosimilmente in relazione a interventi effettuati da Sole e Neve Investimenti S.r.l. Il Comune, in seguito agli esposti ricevuti, ha avviato istruttoria e successivamente ha comunicato, con i provvedimenti n. 7920 e n. 7921 del 30 ottobre 2023, la chiusura dei procedimenti relativi a tali segnalazioni. I ricorrenti, non concordi con la decisione di archiviazione, hanno impugnato i provvedimenti di chiusura dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, contestando il merito della conclusione adottata dalla pubblica amministrazione.
Il quadro normativo
La controversia si situa nell'ambito del diritto amministrativo e urbanistico, disciplinato dalle leggi nazionali di settore in materia di edilizia e paesaggio, nonché dalle normative regionali della Lombardia e dalle disposizioni comunali di Ponte di Legno. I cittadini hanno il diritto di segnalare al Comune inosservanze alle norme costruttive e urbanistiche ritenute in essere, e il Comune è obbligato a esaminare tali esposti secondo i principi di legalità, imparzialità e ragionevolezza. Tuttavia, la decisione di archiviazione di un procedimento istruttorio, qualora non viziata da illegittimità procedurali o sostanziali, è una decisione discrezionale che rientra nella competenza esclusiva della pubblica amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di violazione manifesta di norme di legge o palesità dell'errore.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia è se il Comune di Ponte di Legno ha correttamente valutato gli esposti presentati dai ricorrenti e se la decisione di archiviazione del procedimento sia fondata su una corretta istruttoria e su un'adeguata motivazione. I ricorrenti contestavano presumibilmente che le presunzioni violazioni segnalate fossero state lasciate senza esame o che l'istruttoria fosse stata condotta in modo insufficiente e carente. Il giudice amministrativo doveva verificare se il procedimento amministrativo era stato regolarmente condotto e se la decisione di chiusura era supportata da ragionamenti corretti e da una corretta applicazione della disciplina edilizia e paesaggistica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo l'audizione dei difensori delle parti nell'udienza pubblica del 17 dicembre 2025, ha ritenuto che i ricorsi non potessero essere accolti. Sebbene la motivazione estesa non sia riportata nel presente documento, il respingimento dei ricorsi indica che il collegio giudicante ha valutato le questioni poste e ha concluso che il Comune aveva agito in conformità alle norme e con adeguata motivazione nel decidere l'archiviazione dei procedimenti. Il TAR ha verificato, nella sua sindacabilità propria, che non sussistevano vizi procedurali rilevanti né violazioni manifeste della disciplina vigente nell'operato dell'amministrazione comunale. La conclusione del giudice è stata che le segnalazioni dei ricorrenti non trovavano fondamento fattuale o normativo sufficiente a vincolare l'amministrazione a proseguire l'istruttoria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi n. 6 e n. 7 del 2024. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese. La sentenza dispone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, confermando il definitivo assetto della questione.
Massima
La decisione dell'amministrazione comunale di chiudere un procedimento istruttorio avviato a seguito di esposti relativi a violazioni edilizie è legittima quando fondata su una corretta valutazione dei fatti e delle norme applicabili, e non è sindacabile in sede giurisdizionale amministrativa se non in caso di manifesta violazione di legge o difetto totale di motivazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento (a) quanto al ricorso n. 6 del 2024: DEL PROVVEDIMENTO 30 OTTOBRE 2023 N. 7920 PROT. DEL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO CHE COMUNICAVA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO A VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA E PAESAGGISTICA ATTIVATO A SEGUITO DI ESPOSTO DEI RICORRENTI, NONCHE' DEGLI ATTI TUTTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEQUENZIALI; (b) quanto al ricorso n. 7 del 2024: DEL PROVVEDIMENTO 30 OTTOBRE 2023 N. 7921 PROT. DEL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO CHE COMUNICAVA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO A VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA E PAESAGGISTICA ATTIVATO A SEGUITO DI ESPOSTO DEI RICORRENTI, NONCHE' DEGLI ATI TUTTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEQUENZIALI; sul ricorso numero di registro generale 6 del 2024, proposto da FRANCO GUERINI, GIULIANO GUERINI, MARIA ROSA GUERINI, SILVANA GUERINI, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; COMUNE DI PONTE DI LEGNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; SOC. SOLE E NEVE INVESTIMENTI S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ponte di Legno e della Soc. Sole e Neve Investimenti S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 7 del 2024, proposto da GIOVANNI AGOSTINO PATTI, LUISELLA MARIA POLLASTRI, FRANCESCA PATTI, VALENTINA PATTI, RAFFAELLA PATTI, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; COMUNE DI PONTE DI LEGNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; SOC. SOLE E NEVE INVESTIMENTI S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposti, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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