EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ADOZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 30 marzo 2026 |
| Numero | 202600443/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Matilde Coffari ha presentato ricorso al TAR Lombardia contro le deliberazioni del Consiglio Comunale di Bergamo dell'ottobre 2023 e dell'aprile 2024, rispettivamente di adozione e approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT). Il ricorso è stato successivamente integrato con motivi aggiunti nel dicembre 2024. Sono stati costituiti come terzi interessati Girolamo Coffari Di Gilferraro, Giada Coffari Di Gilferraro, Pietro Coffari Di Gilferraro, Marianna Coffari Di Gilferraro, Giuditta Coffari Di Gilferraro, Teresa Coffari Di Gilferraro e Riccardo Maria Fabbri, tutti rappresentati dall'avvocato Andrea Pontenani. Nel procedimento sono intervenuti anche il Comune di Bergamo e la società Bergamo Mercati S.p.A., quali soggetti convenzionati in qualità di convenuti. La controversia riguarda dunque l'adozione e l'approvazione dello strumento urbanistico fondamentale del Comune.
Il quadro normativo
La materia è governata dalla legge regionale lombarda 11/2005 (Norme per il governo del territorio), che disciplina l'adozione e l'approvazione dei Piani di Governo del Territorio quale strumento di pianificazione territoriale e urbana dei comuni. Il PGT rappresenta lo strumento mediante il quale il Comune definisce gli assetti del proprio territorio, fissando destinazioni d'uso, vincoli, infrastrutture strategiche e indirizzi di sviluppo urbanistico. Le deliberazioni di adozione e approvazione sono soggette al controllo giurisdizionale del TAR, che può sindacare tanto i vizi procedurali quanto l'illegittimità nel merito degli atti adottati. La normativa urbanistica cogente e la giurisprudenza amministrativa riconoscono ai proprietari immobiliari e agli interessati il diritto di ricorrere contro piani che compromettano diritti reali o interessi legittimi.
La questione giuridica
Il ricorso ha impugnato le deliberazioni di adozione e approvazione del PGT di Bergamo sollevando contestazioni in merito alla legittimità dello strumento urbanistico. Sebbene il testo della sentenza non specifichi dettagliatamente i singoli motivi di impugnazione, è ragionevole che la ricorrente abbia contestato profili quali la violazione di disposizioni normative, vizi della procedura di formazione dello strumento, illegittimità delle destinazioni d'uso assegnate a determinate aree, omissioni nella valutazione ambientale strategica, o pregiudizio ai diritti reali di proprietà della ricorrente stessa e dei terzi interessati. La questione ha quindi richiesto al collegio giudicante una valutazione della conformità delle deliberazioni al quadro normativo vigente e ai principi del diritto amministrativo.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non riporti in forma estesa la motivazione, è possibile dedurre che il collegio ha condotto un esame approfondito dei motivi sia del ricorso iniziale che dei motivi aggiunti presentati successivamente. Il TAR, pronunciandosi definitivamente, ha ritenuto non fondati i profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente, accogliendo presumibilmente le controreplica e le deduzioni del Comune di Bergamo e della società Bergamo Mercati S.p.A. Questo non significa che il giudice abbia necessariamente riconosciuto come del tutto immune da rilievi il PGT, ma che le eventuali deficienze non hanno raggiunto il livello di vizio sostanziale tale da determinare l'annullamento degli atti impugnati. La decisione riflette una valutazione complessiva della proporzionalità, della coerenza normativa e della conformità procedimentale del piano.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 ha respinto il ricorso proposto da Matilde Coffari, dichiarando privo di fondamento, tanto nel merito quanto negli aspetti procedurali, l'impugnazione delle deliberazioni comunali di adozione e approvazione del PGT. Le spese sono state compensate fra le parti, secondo la regola ordinaria di equità quando il ricorso non è manifestamente infondato sin dall'inizio ma il giudice ritiene di respingerlo. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa e rimane definitiva in primo grado.
Massima
Il Piano di Governo del Territorio, adottato e approvato secondo le procedure previste dalla legge regionale 11/2005, non è impugnabile in via d'urgenza o in primo grado dinanzi al TAR quando il ricorrente non deduca vizi procedurali sostanziali o illegittimità normative specifiche e provate, ovvero quando la prospettazione dei motivi di ricorso non sia idonea a dimostrare la compromissione effettiva di diritti reali o interessi legittimi tutelabili in sede giurisdizionale amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione del consiglio comunale 16 ottobre 2023 n. 59 di adozione del PGT. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COFFARI MATILDE il 2 dicembre 2024: della deliberazione del consiglio comunale Bergamo 11 aprile 2024 n. 26 di approvazione del PGT. sul ricorso numero di registro generale 975 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da MATILDE COFFARI, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; COMUNE DI BERGAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; BERGAMO MERCATI S.P.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Yvonne Messi, Fabio Franchina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ad opponendum Girolamo Coffari Di Gilferraro, Giada Coffari Di Gilferraro, Pietro Coffari Di Gilferraro, Marianna Coffari Di Gilferraro, Giuditta Coffari Di Gilferraro, Teresa Coffari Di Gilferraro, Riccardo Maria Fabbri, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Pontenani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo e di Bergamo Mercati S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ed integrato dai motivi aggiunti, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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