Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202300432/2023

Edilizia Ed Urbanistica - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Maristella Fontana e Francesco Cavoto hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un'ordinanza emanata dal responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Chiari in data 8 febbraio 2022. L'ordinanza in questione, registrata con numero 10, ingiungeva ai ricorrenti di procedere alla demolizione di opere edilizie che erano state realizzate in via Fornaci e che l'amministrazione comunale aveva ritenuto abusive, cioè realizzate in assenza di permesso di costruire o in difformità rispetto al titolo autorizzativo posseduto. Il Comune di Chiari, quale amministrazione che aveva emesso il provvedimento, si è costituito in giudizio per contrastare le pretese dei ricorrenti e per difendere la legittimità della propria ordinanza. La controversia si collocava dunque nel complesso ambito dell'edilizia abusiva e dei provvedimenti sanzionatori che l'amministrazione municipale può adottare al fine di controllare il territorio e reprimere gli illeciti edilizi.

Il quadro normativo

La materia dell'abusivismo edilizio e delle conseguenti ordinanze di demolizione è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, conosciuto come Testo Unico dell'Edilizia, il quale stabilisce le regole fondamentali per l'attività edilizia in Italia e prevede sanzioni amministrative e obblighi di ripristino per chi costruisce senza permesso o in difformità. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive ha competenza a vigilare sulla conformità delle opere alle norme edilizie e urbanistiche vigenti, e può emettere ordinanze di demolizione quando accerta la realizzazione di costruzioni vietate o difformi. L'amministrazione deve però seguire procedure corrette nell'adozione di tali provvedimenti, garantendo alle parti il diritto di essere sentite e rispettando i principi generali del diritto amministrativo come la proporzionalità, la ragionevolezza e la motivazione adeguata del provvedimento stesso.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa era se l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Chiari fosse legittima dal punto di vista sia procedurale che sostanziale. I ricorrenti contestavano presumibilmente l'esistenza di vizi nel procedimento amministrativo che aveva condotto all'ordinanza, oppure mettevano in discussione la corretta qualificazione delle opere come abusive, sostenendo forse che esse fossero state costruite in conformità al permesso posseduto oppure che rientrassero in attività non soggette a permesso. La questione comportava dunque di valutare da un lato la corretta applicazione della legge edilizia alle opere realizzate in via Fornaci e dall'altro lato l'osservanza da parte dell'amministrazione dei principi procedurali che disciplinano l'adozione di un atto di demolizione così radicale e lesivo dei diritti proprietari dei ricorrenti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto dai signori Fontana e Cavoto, ha ritenuto che le eccezioni e le contestazioni formulate dai ricorrenti non fossero idonee a determinare l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Chiari. Sebbene il testo della sentenza non contenga l'articolata motivazione del provvedimento, è possibile dedurre che il collegio giudicante abbia valutato gli argomenti proposti dai ricorrenti e abbia concluso che l'ordinanza di demolizione fosse corretta dal punto di vista sia della corretta interpretazione e applicazione della normativa edilizia che del rispetto dei principi procedurali. Il giudice ha quindi ritenuto fondate le ragioni sostanziali addotte dal Comune nella difesa della propria ordinanza, giudicando che le opere realizzate in via Fornaci costituissero effettivamente abuso edilizio non sanabile attraverso sanatoria o altre forme di regolarizzazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Maristella Fontana e Francesco Cavoto, rigettando integralmente le loro pretese di annullamento dell'ordinanza numero 10 del 2022. Il giudice ha inoltre pronunciato la compensazione delle spese di giudizio, il che significa che le spese sostenute dalle parti rimangono a carico di ciascuna di esse, oppure comporta una condanna dei ricorrenti alle spese in favore del Comune nella misura determinata dal giudice. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, il che implica che il Comune di Chiari era legittimato a procedere con l'esecuzione forzata dell'ordinanza di demolizione qualora i proprietari non vi avessero ottemperato volontariamente.

Massima

La legittimità di un'ordinanza di demolizione emessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive per opera edilizia abusiva non può essere inficiata da ricorso davanti al giudice amministrativo ove le deduzioni del ricorrente risultino insufficienti a configurare vizi procedurali o sostanziali nel provvedimento stesso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’ordinanza del responsabile del SUAP n. 10 di data 8 febbraio 2022, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive realizzate in via Fornaci;
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2022, proposto da
MARISTELLA FONTANA, FRANCESCO CAVOTO, rappresentati e difesi dall'avv. Glauco Arcaini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Solferino 26;
COMUNE DI CHIARI, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, viale della Stazione 37;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chiari;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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