EDILIZIA ED URBANISTICA - INTERVENTI EDILIZI - SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’AGIBILITÀ - MANCANZA PRESUPPOSTI - IRRICEVIBILITA'
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 19 gennaio 2026 |
| Numero | 202600042/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Mainar S.r.l., una società di costruzioni, ha presentato al Comune di Bergamo una segnalazione certificata d'agibilità parziale (SCA441/2024) il 9 dicembre 2024, relativa a parte di un edificio nella giurisdizione comunale. Con provvedimento del 21 maggio 2025, il Comune ha dichiarato tale segnalazione irricevibile, contestando che fossero mancanti i presupposti normativi necessari per l'acquisizione della sua efficacia. Il Servizio Edilizia Privata e Pianificazione attuativa del Comune ha sottoposto la pratica all'istruzione del Nucleo Specialistico Polizia Edilizia ed Ambientale, il quale ha redatto un verbale di riscontro il 15 aprile 2025 confermando il difetto rilevato. Dinanzi a tale rifiuto, Mainar ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia chiedendo l'annullamento del provvedimento di irricevibilità e di tutti gli atti conseguenti. Nel corso del procedimento, tuttavia, Mainar ha prudenzialmente presentato una seconda segnalazione certificata d'agibilità parziale (SCA521/2025) il 24 novembre 2025, presumibilmente contenente gli elementi che il Comune riteneva assenti nella prima.
Il quadro normativo
La segnalazione certificata d'agibilità è uno strumento di autocertificazione contemplato dal Testo Unico dell'Edilizia (decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001), mediante il quale un professionista abilitato certifica il rispetto della conformità dei lavori alle normative edilizie, strutturali e di sicurezza. L'agibilità parziale consente la certificazione riguardante soltanto una parte dell'edificio, anziché la totalità della struttura, ed è disciplinata da requisiti specifici relativi alla completezza dei documenti e alla conformità ai presupposti tecnici e amministrativi. L'amministrazione comunale competente ha il potere di dichiarare irricevibile una segnalazione qualora risulti palesemente manchevole dei presupposti indispensabili, tuttavia tale valutazione deve conformarsi ai principi di legalità, ragionevolezza e correttezza procedurale. Le segnalazioni ricevibili acquisiscono efficacia immediata, consentendo al proprietario o al responsabile dei lavori di procedere all'utilizzo dell'opera conforme alle normative in vigore.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità della dichiarazione di irricevibilità emessa dal Comune di Bergamo nei confronti della segnalazione certificata d'agibilità parziale numero SCA441/2024. La ricorrente contestava che il Comune avesse erratamente ritenuto assenti i presupposti normativi per l'efficacia della segnalazione, senza indicare chiaramente quali elementi fossero difettosi o come potessero essere integrati. La questione assumeva rilevanza giuridica sostanziale poiché il rigetto della segnalazione incideva sulla possibilità concreta della ricorrente di ottenere il certificato di agibilità e quindi di procedere all'utilizzo dell'edificio in conformità alle normative vigenti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha rilevato che nel corso del giudizio in primo grado la ricorrente ha presentato una nuova segnalazione certificata d'agibilità parziale (SCA521/2025) il 24 novembre 2025, operando di fatto una sanatoria volontaria dei difetti che il Comune aveva contestato alla prima segnalazione. Il Comune di Bergamo, con comunicazione ufficiale del 29 dicembre 2025, ha dichiarato che nei confronti della nuova segnalazione non sussistevano elementi ostativi alla sua efficacia, accettandola implicitamente. Tale sopravvenuta circostanza ha determinato l'effettiva realizzazione dell'interesse pratico della ricorrente, giacché la nuova SCA è stata accettata senza rilievi dalla pubblica amministrazione, rendendo inutile la pronuncia sulla legittimità della dichiarazione di irricevibilità della prima. Entrambe le parti hanno pertanto concordemente riconosciuto che il ricorso era divenuto privo di utilità pratica e hanno chiesto l'estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale ha accolto questa istanza concordemente presentata, ritenendo che non sussistessero ragioni procedurali o sostanziali per proseguire il giudizio data la cessazione della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione dell'articolo 35 comma 1 lettera c del Codice del Processo Amministrativo. Ha altresì provveduto a compensare le spese di lite tra le parti, riconoscendo che entrambe avevano ragionevolmente agito nel contenzioso. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 8 gennaio 2026 ed è stata sottoposta a esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
Quando una segnalazione certificata d'agibilità irricevibile è stata sostituita da una seconda segnalazione posteriormente accettata dall'amministrazione competente, il ricorso avverso la dichiarazione di irricevibilità della prima diviene privo di interesse pratico e pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento del provvedimento del Comune di Bergamo (Direzione Edilizia Privata, Pianificazione urbanistica attuativa, SUEAP, Occupazione suolo pubblico, Servizio Edilizia Privata e Pianificazione attuativa conforme al PGT) prot. n. 0194521/2025 del 21.5.25 (notificato in pari data) con cui veniva dichiarata irricevibile la segnalazione certificata d'agibilità parziale n. SCA441/2024 prot. n. 460192 del 9.12.24, in quanto asseritamente mancante dei presupposti necessari per l'acquisizione della relativa efficacia, nonché, per quanto occorra, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con particolare riferimento al verbale del Nucleo Specialistico Polizia Edilizia ed Ambientale datato 11.4.25 e dotato di prot. gen. n. 149880 del 15.4.25 (pratica EDI46/2025) ed alla proposta di dichiarazione di irricevibilità della suddetta SCA (proposta effettuata dal responsabile del procedimento). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MAINAR S.R.L. il 26.11.2025: con il presente atto, si presentano motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione, anche del verbale del Nucleo Specialistico Polizia Edilizia ed Ambientale datato 1.8.25 (Fascicolo VI.3 – 1417/2025; Pratica EDI46/2025; Rif. P.G. 0079158 del 3.3.2025). sul ricorso numero di registro generale 996 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da MAINAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Stocchiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; COMUNE DI BERGAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Mangili, Giorgia Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bergamo; Vista la dichiarazione del 30 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio – integrato da motivi aggiunti - la ricorrente Mainar S.r.l. agiva per l’annullamento del provvedimento del Comune di Bergamo prot. n. 0194521/2025 del 21 maggio 2025 con cui veniva dichiarata irricevibile la segnalazione certificata d’agibilità parziale n. SCA441/2024 prot. n. 460192 del 9 dicembre 2024, in quanto ritenuta mancante dei presupposti necessari per l’acquisizione della relativa efficacia. 2. Nelle more del giudizio, in data 24 novembre 2025 la stessa ricorrente Mainar S.r.l. provvedeva a presentare ulteriore e nuova segnalazione certificata d’agibilità parziale n. SCA521/2025 (prot. n. 464335 del 24 novembre 25) in relazione alla quale il Comune di Bergamo in data 29 dicembre 2025, comunicava l’assenza di “elementi ostativi per la sua efficacia”. 3. In ragione di tale sopravvenuta circostanza, con atto depositato il 30 dicembre 2025, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; alla declaratoria di improcedibilità aderiva altresì l’Amministrazione resistente. Le parti inoltre concordemente chiedevano la compensazione delle spese di giudizio. 4. Ciò premesso, conformemente all’istanza delle parti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Come da richiesta delle parti, inoltre, le spese di lite devono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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