EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300413/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato presentato da una società contro un'ordinanza emanata da un Comune della Lombardia, con il supporto di altri soggetti convenuti in giudizio. La controversia affonda le radici in un provvedimento amministrativo di carattere ordinanziale emesso dall'ente locale, contro il quale il ricorrente ha inteso impugnare non solo l'ordinanza stessa ma anche ogni atto presupposto, connesso o endoprocedimentale ad essa collegato. Sebbene le generalità dei soggetti coinvolti siano state oscurate per ragioni di privacy, la natura della controversia rientra nel contesto della giustizia amministrativa locale, dove un ente locale e altri soggetti privati o pubblici hanno conteso la legittimità e la validità del provvedimento impugnato. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel corso del 2022, specificamente con numero di registro generale 932.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalle norme sulla giustizia amministrativa contenute nel codice del processo amministrativo e dagli articoli relativi all'ammissibilità e procedibilità dei ricorsi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali. In particolare, la sentenza evidenzia il richiamo ai principi di tutela della privacy secondo il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il che suggerisce che la controversia abbia implicazioni in tema di protezione dei dati personali. Il giudice amministrativo deve verificare, prima di procedere nel merito, che sussistano tutti i presupposti di procedibilità del ricorso, tra cui la legittimazione attiva e passiva delle parti, l'interesse agibile e l'assenza di vizi procedurali che rendano il ricorso inammissibile.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda l'ammissibilità procedurale del ricorso proposto dalla società ricorrente. Il tribunale non ha potuto pronunciarsi nel merito della illegittimità dell'ordinanza comunale perché ha riscontrato un vizio procedimentale che rendeva il ricorso non procedibile. Questo significa che, indipendentemente dal fatto che l'ordinanza potesse essere viziata nel merito, il ricorso non poteva proseguire lungo l'iter processuale ordinario a causa di un difetto strutturale nel modo in cui era stato proposto o in relazione allo stato delle parti in giudizio. La questione non era pertanto sulla validità sostanziale del provvedimento amministrativo, bensì sulla capacità del tribunale di pronunciarsi sulla questione medesima.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Bernardo Massari, dalla Consigliera Alessandra Tagliasacchi e dal Referendario Estensore Massimo Zampicinini, ha condotto l'istruttoria della causa durante l'udienza pubblica del 3 maggio 2023. Dopo aver esaminato il ricorso, gli allegati e gli atti di costituzione in giudizio presentati dalle parti costituite (il Comune e uno dei convenuti), il tribunale ha rilevato l'esistenza di un motivo di improcedibilità che impediva di proseguire nel merito. Tale motivo potrebbe riguardare l'assenza di una corretta rappresentanza processuale, la mancanza di legittimazione attiva o passiva, l'estinzione del giudizio per questioni procedurali, oppure altri vizi procedimentali enumerati dal codice amministrativo. Il tribunale non ha ritenuto necessario affrontare il merito della controversia, applicando il principio secondo cui i vizi procedurali devono essere risolti prima di ogni valutazione nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso IMPROCEDIBILE, rifiutando dunque di pronunciarsi sulla richiesta di annullamento dell'ordinanza comunale. La sentenza ordina la compensazione delle spese, cioè che ciascuna parte sopporti le proprie spese legali senza che una sia condannata al pagamento delle spese dell'altra, rimettendo alla autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza. Inoltre, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità delle parti interessate, applicando i principi di tutela dei dati personali e della dignità previsti dal decreto legislativo sulla privacy e dal GDPR. Non si è verificato alcun annullamento del provvedimento, né alcuna modificazione dello stato giuridico delle parti.
Massima
Quando ricorrono vizi procedurali strutturali nella proposizione di un ricorso innanzi al giudice amministrativo, il tribunale ha l'obbligo di rilevare d'ufficio l'improcedibilità e di astenersi dal pronunciarsi nel merito della controversia, pronunciando sentenza di rigetto per causa di improcedibilità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - dell'ordinanza comunale n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o endoprocedimentale. sul ricorso numero di registro generale 932 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Martino Pelizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Ferramola 14; Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Giazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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