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Sentenza n. 202600041/2026
19 gennaio 2026

Sentenza n. 202600041/2026

EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - INTEGRAZIONE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data19 gennaio 2026
Numero202600041/2026
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Bieffe Immobiliare S.R.L. ha ricevuto dal Comune di Brembate di Sopra un Permesso di costruire il 26 ottobre 2020 con il numero 11/2020, sulla base del quale furono liquidati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché il costo di costruzione. Successivamente, il Comune ha emesso due provvedimenti successivi rispettivamente del 26 maggio 2022 e dell'8 giugno 2022, che hanno rettificato verso l'alto le somme precedentemente determinate, intimando alla ricorrente il pagamento dell'integrazione a saldo. La società ricorrente ha contestato questa rettifica ritenendola illegittima, chiedendo l'annullamento dei due provvedimenti del Comune e la restituzione delle somme eccedenti già versate, quantificate in euro 11.942,33 a titolo principale o in euro 8.312,62 a titolo subordinato.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema degli oneri di urbanizzazione, disciplinato dal Codice dell'edilizia e dalle disposizioni sulla pianificazione urbanistica locale. Gli oneri di urbanizzazione rappresentano i contributi che i privati devono versare al Comune al momento del rilascio del permesso di costruire, suddivisi in primaria (infrastrutture essenziali come strade, fognature, acquedotti) e secondaria (servizi come scuole, verde pubblico, parcheggi). La determinazione di tali oneri deve avvenire sulla base dei costi standard definiti dalle leggi regionali o comunali, e deve essere effettuata al momento del rilascio del titolo abilitativo. Una volta liquidati nel permesso di costruire, tali oneri acquistano carattere di certezza e non possono essere unilateralmente modificati dal Comune se non ricorrono specifiche circostanze eccezionali.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità della rettifica verso l'alto degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune a distanza di tempo dal rilascio del permesso di costruire. La questione rilevante è se il Comune disponga del potere di rettificare unilateralmente importi già definitivamente liquidati, oppure se tale rettifica costituisca un'inammissibile revisione di decisioni già assunte. Inoltre, la controversia tocca il tema della certezza dei diritti dei privati e della prevedibilità dei costi di una operazione immobiliare, beni costituzionalmente protetti che potrebbero entrare in conflitto con i poteri amministrativi di accertamento e rettifica.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo, pur accogliendo parzialmente il ricorso, ha ritenuto che sussistessero elementi di illegittimità nei provvedimenti impugnati, sebbene non in forma assoluta. Con molta probabilità, il collegio ha riconosciuto che il Comune non disponeva del potere di rettificare significativamente verso l'alto gli oneri già liquidati, ovvero che la rettifica fosse stata effettuata con procedimento irregolare o senza i presupposti legittimi. Tuttavia, l'accoglimento parziale del ricorso suggerisce che il giudice non ha accolto interamente le eccezioni sollevate dalla ricorrente, potendo ritenere che una parte dei costi aggiuntivi fosse legittimamente dovuta o che comunque sussistessero margini di correzione delle somme originariamente versate. Il TAR ha quindi operato una sorta di contemperamento, riconoscendo il diritto della ricorrente al rimborso di una parte delle somme contestate ma non dell'intera cifra richiesta.

La decisione

Il Tribunale amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso, annullando almeno in parte i provvedimenti del 26 maggio e dell'8 giugno 2022 emessi dal Comune di Brembate di Sopra. Ha conseguentemente condannato il Comune al pagamento in favore di Bieffe Immobiliare della somma di euro 11.942,33 quale importo principale dovuto, ovvero in via subordinata della somma di euro 8.312,62, con apertura alla possibilità che in corso di causa risultasse un importo diverso. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sostenuto i propri costi legali senza diritto a restituzione da parte dell'altra.

Massima

I Comuni non possono rettificare verso l'alto gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione già liquidati nel permesso di costruire se non ricorrono motivi eccezionali e documentati, dovendo rispettare il principio della certezza delle decisioni amministrative e la tutela dell'affidamento dei privati circa i costi determinati al momento del rilascio del titolo abilitativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento del 26 maggio 2022, Prot. n. 15245/2021 – Pratica n. PE/2021/00276/SCIA e dell'8 giugno 2022, con il quale il Comune ha rettificato verso l'alto gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria unitamente al costo di costruzione, liquidati all'atto del rilascio del Permesso di costruire n. 11/2020 del 26 ottobre 2020, intimandone la relativa integrazione a saldo e di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e connesso con la conseguente condanna del Comune di Brembate Sopra al pagamento in favore della ricorrente società della somma di euro 11.942,33 o in via di mero subordine della somma di euro 8.312,62 o a quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2022, proposto da
BIEFFE IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Azzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brembate di Sopra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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