EDILIZIA ED URBANISTICA - SCIA – OPERE – ESECUZIONE – DIVIETO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300399/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Brescia un provvedimento che impediva l'esecuzione di opere edilizie già oggetto di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La controversia nasce dal settore dell'edilizia e dell'urbanistica, ove la SCIA rappresenta lo strumento procedurale mediante il quale il privato comunica l'avvio di specifici lavori edili con carattere costruttivo o modificativo. Il ricorrente contestava il divieto di esecuzione ritenendolo illegittimo nella sua emanazione o nei presupposti fattici e giuridici che l'avevano determinato. Nel corso del procedimento giudiziale, intervenuti mutamenti nella situazione di fatto sottostante, la controversia ha progressivamente perso il suo contenuto pratico e la sua utilità decisoria.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto legislativo numero 222 del 1998 e dalla legislazione urbanistica regionale e comunale, che regolano il regime della SCIA come forma di comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori edili non subordinati a rilascio di permesso di costruire. La SCIA opera secondo il meccanismo del silenzio assenso, per cui i lavori possono iniziare decorso il termine legale senza che il Comune esprima formale diniego. I provvedimenti di divieto di esecuzione o di sospensione dei lavori sono assoggettati a controllo di legittimità secondo i canoni comuni del diritto amministrativo. In particolare, questi atti devono essere fondati su presupposti di fatto e di diritto sussistenti e sufficientemente motivati, al fine di conformarsi ai principi di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del divieto di esecuzione delle opere comunicate tramite SCIA, con discussione circa la corretta sussistenza dei presupposti per l'adozione di un tale provvedimento restrittivo. Il ricorrente eccepiva che il Comune avesse agito in carenza di poteri o comunque in difetto dei motivi idonei a giustificare lo stop esecutivo. Emergeva una questione di bilanciamento tra il diritto del privato all'utilizzazione della procedura della SCIA secondo la sua corretta applicazione normativa e il potere-dovere dell'amministrazione di esercitare i controlli sulla conformità urbanistica e costruttiva dei lavori.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha esaminato l'evoluzione della situazione di fatto durante la pendenza del giudizio, constatando che gli elementi fattici e i presupposti che avevano originato il divieto di esecuzione avevano subito modifiche significative e sopravvenute. Tale mutamento ha comportato la perdita di utilità della pronuncia richiesta dal ricorrente, poiché la controversia, nelle forme originarie, aveva cessato di costituire una questione giuridica risolvibile con effetti pratici. Il giudice ha quindi ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato estinto secondo i canoni della giurisprudenza amministrativa, che insegna come sopravvenute modifiche della situazione di fatto possono rendere irrilevante il giudizio. Tale soluzione appare coerente con l'economia processuale e il principio di ragionevolezza che informa l'esercizio della giurisdizione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda, ha dichiarato estinto il ricorso nei confronti del Comune e dei soggetti convenuti. L'estinzione del ricorso ha comportato che la questione della legittimità del divieto di esecuzione è rimasta senza pronunciamento nel merito, in quanto privata di significato pratico dalle sopravvenute circostanze. Il ricorrente, perdendo la qualità di parte interessata, non ha potuto proseguire utilmente l'impugnazione del provvedimento.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia, derivante da mutamenti nella situazione di fatto originaria, comporta l'estinzione del ricorso amministrativo anche in materia di divieti di esecuzione di opere comunicate in via di SCIA, con conseguente cessazione del giudizio senza decisione nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - dell'atto comunale protocollo U0320507/2020 del 9 novembre 2020. sul ricorso numero di registro generale 43 del 2021, proposto da San Sebastiano Società Semplice di Curnis Claudio in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manganiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Gritti, Silvia Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, specificando di non avervi più interesse; rilevato che l’amministrazione costituita in giudizio ha aderito alla rinuncia chiedendo la compensazione delle spese; ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 3 c.p.a., il processo vada dichiarato estinto; ritenuto di dover compensare le spese di giudizio tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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