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Sentenza n. 202300397/2023

Sentenza n. 202300397/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - DINIEGO TACITO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300397/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Nel giugno 2020, Manuel Bellina ha presentato al Comune di Martinengo una richiesta di permesso di costruire in sanatoria, prot. n. 13580 del 16.07.2020, per regolarizzare una serie di interventi edili già realizzati sulla propria proprietà. Gli interventi consistevano nella realizzazione di un magazzino con annessa area di lavaggio tettoia, un locale compressori, magazzini e cella di disimpegno, nonché modifiche interne al fabbricato principale e una trincea. Il Comune avrebbe dovuto decidere in sessanta giorni secondo le norme vigenti, ma al decorso di tale termine senza provvedimento esplicito si è formato un diniego implicito. Inoltre, il Comune di Martinengo ha emesso un ulteriore provvedimento il 3 febbraio 2021 sospendendo l'intero procedimento di sanatoria in attesa del nulla osta o parere vincolante di E-Distribuzione S.p.A., la società che gestisce la distribuzione dell'energia elettrica nel territorio. Questi ostacoli amministrativi hanno indotto la ricorrente a proporre ricorso al TAR Lombardia per l'annullamento sia del diniego implicito che della sospensione.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di costruire in sanatoria è contenuta principalmente nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, noto come Testo Unico in materia di edilizia. L'articolo 36 del D.P.R. 380/2001 prevede che l'amministrazione comunale deve pronunciarsi sulla richiesta di permesso di costruire entro il termine di sessanta giorni, e nel caso di omesso provvedimento si forma il cosiddetto "silenzio rifiuto", un diniego implicito automatico che consente al privato di impugnare innanzi al giudice amministrativo. Per quanto riguarda l'acquisizione dei pareri obbligatori di soggetti terzi quali i gestori di servizi pubblici, l'ordinamento prevede che spetti all'amministrazione comunale il compito di acquisirli tempestivamente, non potendo il mancato o tardivo parere costituire legittima causa di sospensione indefinita del procedimento. La normativa sulla sanatoria edilizia consente la regolarizzazione di opere costruite in assenza del titolo abilitativo quando sussistono i presupposti legali previsti.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava due questioni giuridiche distinte ma correlate: da un lato, la legittimità del diniego implicito formatosi per decorso dei termini sulla richiesta di sanatoria, ritenendo la ricorrente che il termine fosse stato impropriamente esteso o non correttamente decorrente; dall'altro lato, la legittimità del provvedimento di sospensione emesso dal Comune in subordine al parere di E-Distribuzione, in quanto tale sospensione comportava una paralisi indefinita del procedimento senza che una norma di legge la autorizzasse formalmente. La questione risultava ulteriormente complicata dal fatto che durante il procedimento erano intervenute circostanze modificative della situazione fattuale, rendendo il contenzioso particolarmente sensibile alle istanze risolutive consensuali.

La motivazione del giudice

Nel corso del giudizio, in data 20 dicembre 2022, le parti hanno depositato una memoria congiunta comunicando al collegio la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ciò significa che, in assenza di una vera motivazione su merito, le parti hanno raggiunto una composizione stragiudiziale della controversia, eliminando l'interesse all'accertamento della contrapposizione di diritti e interessi che aveva costituito il fondamento del ricorso. Il TAR, costatata la cessazione della materia del contendere, non ha proceduto alla valutazione dei meriti della controversia, bensì ha semplicemente preso atto della circostanza che il conflitto originario era venuto meno. Questo genere di pronuncia non fornisce un preciso accertamento sulla fondatezza delle pretese della ricorrente, ma implicitamente riconosce che le parti hanno trovato un modus vivendi risolutivo delle loro controversie senza necessità di intervento decisorio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso numero 130 del 2021 e ha provveduto a compensare le spese tra le parti, conformemente alle loro concordi richieste. Ciò ha comportato l'effettiva risoluzione della controversia senza un pronunciamento sui meriti relativi alla legittimità dei provvedimenti impugnati, permettendo alla ricorrente di procedere con la regolarizzazione del procedimento di sanatoria sulla base della soluzione raggiunta privatamente con l'amministrazione comunale. Il TAR ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, adeguandosi alla volontà concordemente espressa dalle parti di concludere pacificamente il giudizio.

Massima

Quando le parti comunicano al giudice amministrativo la cessazione della materia del contendere in una controversia relativa a provvedimenti di edilizia in sanatoria, il TAR dichiara estinto il giudizio senza pronunciarsi sul merito, riconoscendo la prevalenza della composizione consensuale sul contenzioso e ordinando il compenso delle spese.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- del provvedimento tacito di diniego, quale effetto del “silenzio rifiuto” di cui all'articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 formatosi in data 13.12.2020 a seguito del decorso del termine di 60 giorni previsto dal medesimo articolo 36 sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 13580 del 16.07.2020”, relativa agli interventi di realizzazione di “magazzino/lavaggio tettoia, locale compressori, magazzini/cella disimpegno, modifiche interne al fabbricato principale e trincea” realizzati dalla ricorrente sull'area di proprietà sita in Comune di Martinengo;
- nonché del provvedimento comunale prot. n. 2880 del 03.02.2021, nella parte in cui è stato sospeso l'intero procedimento di sanatoria in attesa di ottenere il “nulla osta/parere vincolante” di E- distribuzione;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinati conseguenti e comunque connessi a tutti i suddetti provvedimenti.
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2021, proposto da
Manuel Bellina, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Petraglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Martinengo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Gemma Tucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, largo Porta Nuova n. 14;
E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Tassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Martinengo e di E-Distribuzione S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Le parti, con memoria depositata in data 20 dicembre 2022, hanno dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, al collegio non resta che prendere atto della stessa.
Le spese, conformemente alla richiesta delle parti, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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