EDILIZIA ED URBANISTICA - CILA - POSTO AUTO PRIVATO - DIVIETO DEFINITIVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 17 marzo 2026 |
| Numero | 202600396/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Emilia Atanassova Marinova ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un provvedimento del Comune di Seriate del 9 ottobre 2023, con il quale era stato comunicato il divieto definitivo all'esecuzione dell'attività edilizia relativamente a lavori per i quali la ricorrente aveva depositato una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) presso l'amministrazione comunale il 22 giugno 2023. Il divieto era stato emesso dal responsabile del Servizio edilizia privata sulla base dell'articolo 6 bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, norma che consente al Comune di inibire definitivamente l'esecuzione di lavori edili in determinate circostanze. Il ricorrente aveva quindi agito in giudizio per contestare la legittimità di tale provvedimento e richiederne l'eliminazione dell'ordinamento giuridico. Tuttavia, nel corso del procedimento dinanzi al TAR, la ricorrente ha depositato una dichiarazione in data 13 novembre 2025 nella quale comunicava di aver perduto l'interesse concreto a proseguire nel ricorso.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel contesto della disciplina generale dell'attività edilizia italiana, regolamentata dal Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001), che rappresenta il corpus normativo fondamentale in materia di costruzioni, ristrutturazioni e modifiche edilizie. Specificamente, il provvedimento oggetto di ricorso era stato emesso in base all'articolo 6 bis dello stesso decreto presidenziale, norma che attribuisce al Comune competenza per l'emanazione di divieti definitivi all'esecuzione di attività edilizia quando ricorrano determinate ipotesi previste dalla legge. Questo articolo costituisce uno strumento importante di controllo amministrativo sui lavori edili, permettendo ai Comuni di impedire l'esecuzione di attività edilizia ritenute illegittime o comunque non conformi agli obblighi normativi e urbanistici. La competenza del TAR in primo grado per ricorsi contro provvedimenti comunali in materia edilizia è stabilita dalle norme sulla ripartizione della giurisdizione amministrativa ordinaria.
La questione giuridica
Sebbene il ricorso avesse ad oggetto la legittimità del divieto definitivo all'esecuzione dell'attività edilizia, la questione principale che il giudice amministrativo ha dovuto affrontare è stata quella della continuazione procedimentale del giudizio, dato che il ricorrente ha successivamente dichiarato di aver perduto l'interesse a proseguire. La questione della ricevibilità del ricorso ha assunto carattere prioritario rispetto al merito della controversia, poiché l'interesse a ricorrere è presupposto fondamentale per la configurabilità di una lite e per la stessa legittimazione processuale del ricorrente. L'interesse deve sussistere sia nel momento della proposizione del ricorso sia nel momento della sua trattazione dinanzi al giudice, e il difetto sopravvenuto di tale interesse durante il procedimento crea un impedimento insuperabile alla pronuncia nel merito della controversia.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che la dichiarazione depositata dalla ricorrente il 14 novembre 2025, con la quale manifestava l'assenza di un interesse attuale a proseguire nella lite, comportasse il verificarsi di una sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere che rendeva il procedimento non più proponibile nel merito. La Sezione ha applicato la disciplina processuale amministrativa dettata dagli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, del Codice del Processo Amministrativo, che regolano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo ha osservato che, una volta venuto a mancare l'interesse concreto e attuale della ricorrente alla pronuncia del giudice, la prosecuzione del giudizio avrebbe assunto carattere teorico e puramente astratto, rendendo impossibile il raggiungimento di una pronuncia che incidesse sulla posizione giuridica concreta della parte. La valutazione della sussistenza dell'interesse è rimessa al giudice amministrativo in riferimento alle circostanze concrete della fattispecie, e la dichiarazione della ricorrente ha fornito idonea prova della perdita di tale interesse durante il procedimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che non ricorresse più la necessità di una pronuncia nel merito della controversia. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, secondo la regola ordinaria che si applica quando il ricorso è dichiarato inammissibile o improcedibile per motivi non imputabili a una condotta negligente o dilatoria di una delle parti. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio nella data del 17 dicembre 2025, con intervento dei magistrati Mauro Pedron in qualità di Presidente, Costanza Cappelli come Referendario, e Laura Marchio' come Referendario Estensore. La decisione rende inoperante la prosecuzione del procedimento senza entrare nel merito della controversia edilizia, lasciando in essere il provvedimento comunale del 9 ottobre 2023.
Massima
Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiara l'assenza di un interesse attuale e concreto alla pronuncia del giudice in relazione alla lite originaria, comportando l'impossibilità di una decisione che abbia rilevanza pratica per la soluzione della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento a firma del responsabile del Servizio edilizia privata, in data 9 ottobre 2023 prot. n. E. 2023/0027660, prot. U. 2023/0045400 mediante il quale è stato comunicato il “divieto definitivo all'esecuzione dell'attività (ai sensi dell'art. 6 bis del DPR n. 380/2001)” relativamente ai lavori di cui alla CILA depositata in data 22.6.2023. sul ricorso numero di registro generale 8 del 2024, proposto da: Emilia Atanassova Marinova, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonomi e dall’avvocato Paolo Giudici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Seriate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Laura Sommaruga, con domicilio fisico nello studio della stessa in Brescia Piazza della Loggia n. 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seriate; Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse di data 13 novembre 2025 e depositata in data 14 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio'; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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