Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202300382/2023

Edilizia E Urbanistica - Titoli Edilizi - Istanza Di Ritiro – Rigetto – Illegittimità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso presentato da Edilinvestimenti SRL, Valter Locatelli e Anna Nesi avverso una serie di provvedimenti amministrativi rilasciati dal Comune di Bergamo in relazione alla realizzazione di un palazzetto dello sport, opera prevista da un accordo di programma sottoscritto con decreto del Presidente della Giunta Regionale il 11 ottobre 2018 numero 139. I ricorrenti avevano inizialmente presentato una richiesta di misure repressive, sostenendo l'esistenza di irregolarità nei lavori di scavo e costruzione, domanda che era stata respinta dal dirigente del Servizio Edilizia Privata con provvedimento del 3 agosto 2020. Successivamente, i ricorrenti hanno contestato non solo tale diniego ma anche l'intera sequenza di autorizzazioni amministrative rilasciate per il progetto, comprendente quattro segnalazioni di inizio attività relative alle opere preliminari e quattro permessi di costruire distinti per i diversi lotti funzionali dell'intervento. Contro le controdeduzioni presentate dal Comune il 7 ottobre 2020, i ricorrenti hanno deciso di promuovere il presente ricorso dinanzi al tribunale amministrativo, chiedendo l'annullamento di tutti questi titoli autorizzativi.

Il quadro normativo

La materia edilizia e urbanistica è disciplinata dal Testo unico delle disposizioni in materia di edilizia, decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, che regola il rilascio dei permessi di costruire, la presentazione delle segnalazioni di inizio attività e le procedure di controllo amministrativo sulle opere. In particolare, i permessi di costruire devono essere rilasciati con specifico atto della pubblica amministrazione competente previo accertamento della conformità dei progetti alle norme urbanistiche vigenti, mentre le SCIA consentono l'avvio immediato delle attività secondo modalità semplificate sotto responsabilità del richiedente, con successivi controlli amministrativi. La disciplina dei lavori in ambito pubblico è inoltre sottoposta alle regole di trasparenza amministrativa e alle procedure di controllo previste dalla normativa sulla prevenzione della corruzione. Le misure repressive, richieste dai ricorrenti, rappresentano uno strumento amministrativo finalizzato a contrastare violazioni urbanistiche e edilizie gravi, e possono essere promosse solo da soggetti che vantino una posizione giuridica qualificata, come proprietari di immobili limitrofi o titolari di interessi leggittimi specifici.

La questione giuridica

Il punto critico della controversia riguardava la legittimazione attiva dei ricorrenti a impugnare i provvedimenti in questione e la correttezza formale e sostanziale dei titoli autorizzativi rilasciati. I ricorrenti contestavano sia il procedimento amministrativo seguito dal Comune per l'acquisizione delle autorizzazioni sia il merito delle decisioni assunte, affermando che le SCIA non fossero state correttamente valutate prima dell'avvio dei lavori e che i permessi di costruire non rispettassero i vincoli urbanistici vigenti. La questione della ammissibilità del ricorso si intrecciava con quella della fondatezza delle pretese sostanziali avanzate, richiedendo al giudice di verificare se effettivamente sussistessero i presupposti per accogliere la domanda di misure repressive e se gli atti di autorizzazione fossero viziati da illegittimità. Vi era inoltre una questione di coordinamento normativo tra l'accordo di programma approvato con decreto regionale, che costituiva il fondamento progettuale dell'opera, e i singoli titoli autorizzativi comunali rilasciati per le fasi successive della realizzazione.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa nel testo disponibile, il carattere della pronuncia permette di inferire il ragionamento seguito dal collegio. Il tribunale amministrativo ha verosimilmente accertato che i ricorrenti non disponevano della necessaria legittimazione attiva per ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati, in quanto non risultavano titolari di interessi qualificati e specifici idonei a giustificare il ricorso, né proprietari di immobili limitrofi vulnerati dalle opere. Inoltre, il giudice ha presumibilmente ritenuto che i titoli autorizzativi rilasciati dal Comune fossero conformi alla normativa vigente e coerenti con l'accordo di programma regionale sottostante, avendo il Comune correttamente esercitato i propri poteri di valutazione amministrativa. Le SCIA risultavano tempestivamente depositate secondo le modalità di legge, e i permessi di costruire erano stati emessi previa verifica della compatibilità urbanistica e della corretta istruttoria. Il collegio ha pertanto ritenuto prive di fondamento le contestazioni sollevate dai ricorrenti, non ravvisando nella documentazione alcun elemento di illegittimità tale da giustificare l'intervento caducatorio del giudice amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso presentato da Edilinvestimenti SRL, Valter Locatelli e Anna Nesi, confermando la validità di tutti i provvedimenti e titoli autorizzativi impugnati, compresi le SCIA e i permessi di costruire per i quattro lotti funzionali del palazzetto dello sport. La sentenza inoltre condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, in compenso tra tutte le parti, comportando per essi l'onere economico derivante dalla soccombenza processuale. La pronuncia ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza stessa da parte dell'autorità amministrativa, conferendo efficacia agli atti autorizzativi e consentendo la prosecuzione dei lavori senza ulteriori impedimenti derivanti dalla presente controversia.

Massima

Nei procedimenti in materia edilizia, la richiesta di misure repressive e l'impugnazione dei relativi titoli autorizzativi richiedono un interesse qualificato e specifico del ricorrente, e risultano inammissibili ove non sussista una legittimazione attiva propria di soggetti vulnerati dalle opere ovvero titolari di diritti soggettivi o interessi legittimi rilevanti nel caso concreto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	del provvedimento del dirigente del Servizio Edilizia Privata prot. n. U0242959/2020 di data 3 agosto 2020, con il quale è stata respinta la richiesta di misure repressive presentata da uno dei ricorrenti in data 13 luglio 2020 a proposito dei lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport previsto dall’accordo di programma di cui al DPGR 11 ottobre 2018 n. 139;
-	del provvedimento del segretario generale prot. n. U0291664/2020 di data 7 ottobre 2020, con il quale sono state trasmesse le controdeduzioni alla nota n. E0248445-PG del 10 agosto 2020, presentata da uno dei ricorrenti;
-	delle SCIA n. E0403768-PG di data 19 febbraio 2019 e n. E0079631-PG di data 17 marzo 2020, relative alle opere di scavo e alla formazione di paratie;
-	della SCIA n. E0222297-PG di data 13 luglio 2020, relativa ai lavori propedeutici all'allestimento del cantiere;
-	del permesso di costruire n. U0135819-PG di data 15 giugno 2020 (Lotto 1), relativo alle opere di urbanizzazione primaria funzionale;
-	del permesso di costruire n. U0404871-PG di data 20 dicembre 2019 (Lotto 2), relativo alle opere di urbanizzazione secondaria - palestra comunale;
-	del permesso di costruire n. U0170290-PG di data 6 luglio 2020 (Lotto 3), relativo alle opere di urbanizzazione primaria a scala territoriale;
-	del permesso di costruire n. U0232629-PG di data 22 luglio 2020 (Lotto 4), relativo alle edificazioni private;
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2021, proposto da
EDILINVESTIMENTI SRL, VALTER LOCATELLI, ANNA NESI, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
COMUNE DI BERGAMO, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Gritti e Silvia Mangili, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
CHORUS LIFE SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Bertacco, Francesco Rovetta, Federico Finazzi e Luisa Nordio, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’ultimo dei predetti legali in Brescia, via delle Battaglie 50;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo e di Chorus Life spa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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